Cassazione Civile, Ordinanza n. 23795/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito di verifica su una dichiarazione DOCFA per ampliamento relativa a un complesso immobiliare sito in area portuale di Ravenna, l’Amministrazione aveva rettificato il classamento da categoria E/1 a categoria D/7 e rideterminato la rendita. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società proprietaria, ritenendo che gli immobili fossero inseriti in un complesso inscindibilmente destinato all’esercizio di una stazione marittima e che l’attività svolta avesse interesse pubblico, con conseguente correttezza della classificazione in E/1. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2331, 2497 e ss. e 2082 c.c., sostenendo che la CTR avesse confuso la società proprietaria con una diversa società del gruppo titolare della concessione portuale, introducendo così una questione nuova non trattata nei gradi di merito; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 e dell’art. 1, comma 578, L. n. 205/2017, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito rilievo all’interesse pubblico dell’attività portuale e alla funzionalità del compendio, mentre in ambito portuale la categoria E non è compatibile con beni aventi autonomia funzionale e reddituale destinati a usi commerciali o industriali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che introducesse una questione nuova di fatto non esaminata nei precedenti gradi di merito, e ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini del classamento catastale, le aree e i depositi portuali non possono essere ricondotti alla categoria E/1 se presentano autonomia funzionale e reddituale e sono concretamente destinati a operazioni e servizi portuali svolti con modalità imprenditoriali; il mero interesse pubblico dell’attività non è decisivo. Ha inoltre precisato che la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 578, L. n. 205/2017 opera solo per il futuro dal 1 gennaio 2020.
Norme richiamate
richiamato dall’Agenzia per sottolineare la distinta personalità giuridica delle società del gruppo e l’erroneità dell’eventuale confusione tra soggetti diversi
richiamato nel primo motivo come norma sulla direzione e coordinamento di società, per evidenziare il rapporto infragruppo tra soggetti distinti
richiamato nel primo motivo per sostenere la natura imprenditoriale dell’attività e la distinzione tra soggetti societari
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 2, comma 40, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286
«Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale»
la categoria E è incompatibile con immobili aventi autonomia funzionale e reddituale destinati a usi commerciali o industriali; il criterio decisivo è funzionale e non meramente localizzativo
art. 1, comma 578, L. 27 dicembre 2017, n. 205
la disposizione sulle banchine, aree portuali scoperte e relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali non doganali vale solo per il futuro, con decorrenza dal 1 gennaio 2020
richiamato nel motivo come criterio interpretativo
richiamato nel motivo come criterio interpretativo
richiamato nel motivo come criterio interpretativo
art. 41 Cost.
richiamato come fondamento della libertà di iniziativa economica nel settore portuale
richiamato per evidenziare che la concessione di aree demaniali non esclude lo sfruttamento economico e imprenditoriale delle stesse
art. 21, comma 1, lett. a), L. 28 gennaio 1994, n. 84
richiamato per distinguere l’impresa portuale in concorrenza dal servizio pubblico di vigilanza del settore
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per individuare la Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice del rinvio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione di circostanze decisive non previamente esaminate.
- Ai fini del classamento catastale delle aree portuali, il dato della localizzazione in area portuale o della destinazione ad attività di pubblico interesse non è sufficiente per l’inquadramento nella categoria E: occorre verificare se il bene abbia autonomia funzionale e reddituale e sia concretamente impiegato per scopi commerciali o industriali.
- La categoria catastale E/1 presuppone immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale che li renda estranei a usi commerciali o industriali; se l’immobile è utilizzato per operazioni e servizi portuali con modalità imprenditoriali, la classificazione in E/1 non è giustificata.
- La disciplina introdotta nel 2017 per banchine, aree portuali scoperte e relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni portuali ha efficacia solo per il futuro e non incide retroattivamente sui classamenti precedenti al 1 gennaio 2020.
- L’interesse pubblico dell’attività portuale non esclude, di per sé, che essa sia esercitata secondo criteri economici tipici dell’impresa commerciale, sicché il giudizio catastale deve distinguere tra funzione pubblica del settore e concreta imprenditorialità dell’uso del bene.
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