Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23760/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a una pratica DOCFA presentata per variazione della destinazione di un immobile da agricolo a deposito, con proposta di classamento in categoria C/2 (magazzino) poi rettificata dall’Ufficio in categoria D/7. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione del contribuente, ritenendo che dall’esame della documentazione e delle fotografie emergesse un semplice deposito privo delle caratteristiche proprie della categoria D/7. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, lamentando che i giudici di merito avessero dato una motivazione apodittica e avessero trascurato le caratteristiche oggettive dell’immobile (dimensioni, altezza, consistenza e caratteristiche tipologiche) valorizzate dall’Ufficio; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e falsa applicazione della normativa catastale (d.P.R. n. 1142/1949, r.d.l. n. 652/1939 conv. in l. n. 1249/1939 e quadro generale delle categorie), sostenendo che il giudice di merito aveva attribuito rilievo decisivo all’uso concreto del bene anziché alle sue caratteristiche costruttive e tipologiche, che renderebbero corretto il classamento in categoria speciale D/7.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha richiamato il principio secondo cui il classamento catastale va compiuto sulla base della destinazione ordinaria e delle caratteristiche oggettive dell’unità immobiliare, accertate con riguardo alle sue caratteristiche costruttive e tipologiche, e non in base al mero uso contingente del bene. Ha quindi censurato la sentenza impugnata perché aveva valorizzato solo l’utilizzo concreto del locale e una lettura delle foto e della relazione tecnica, senza misurarsi adeguatamente con il criterio dell’obiettività tipologico-strutturale e con le caratteristiche dell’immobile rilevate dall’Ufficio. Per effetto dell’accoglimento, la sentenza di secondo grado è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui è stata demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ritenuta dalla ricorrente omessa o solo apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È indicato tra le norme sulla motivazione delle decisioni del giudice tributario.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale norma sul contenuto della motivazione, asseritamente violata.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È invocato per denunciare violazione di legge e falsa applicazione della normativa catastale.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per censurare la ripartizione dell’onere della prova e l’erronea impostazione del giudizio di classamento.

  • d.P.R. n. 1142/1949

    La Corte ribadisce che il classamento si fonda sulla destinazione ordinaria e sulle caratteristiche oggettive dell’unità immobiliare, accertate in relazione alle prevalenti consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive.

  • r.d.l. n. 652/1939, convertito in l. n. 1249/1939

    È richiamato come parte della normativa catastale applicabile al corretto classamento dell’immobile.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale l’individuazione della categoria deve avvenire secondo un criterio oggettivo e reale, fondato sulle caratteristiche costruttive e tipologiche dell’immobile, e non sul mero uso contingente che ne faccia il proprietario o il detentore.
  • La "destinazione ordinaria" dell’unità immobiliare va accertata in base alle prevalenti consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive del bene, con riferimento alle sue potenzialità d’uso purché compatibili con la disciplina urbanistica.
  • Una sentenza che si limiti a valorizzare l’utilizzo concreto del bene, senza confrontarsi con le caratteristiche tecniche e strutturali rilevanti ai fini catastali, incorre in motivazione apparente o comunque in violazione dei criteri legali di classamento.
  • In tema di attribuzione della rendita catastale, il giudizio deve concentrarsi sull’obiettiva attitudine del bene a produrre ricchezza in ragione della sua conformazione, non sulla condizione del proprietario o sull’uso effettivo e contingente del cespite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.