Cassazione Civile, Ordinanza n. 34499/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi per sponsorizzazioni ritenuti non deducibili e detraibili, qualificando parte delle fatture come riferite a operazioni oggettivamente inesistenti o comunque sovrafatturate. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR, in appello dell'Agenzia, ha riformato la decisione ritenendo che i costi di sponsorizzazione fossero sproporzionati, che le fatture dell'associazione sportiva non coincidessero negli importi a parità di prestazioni, che i contratti fossero generici e che mancasse prova sufficiente della concreta esecuzione delle prestazioni e della congruità dei costi. In cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali tributarie sulla tempestività dell'appello dell'Agenzia; 2) nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione/ delega del funzionario firmatario; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato l'inesistenza o sovrafatturazione delle prestazioni e che gli elementi raccolti non fossero gravi, precisi e concordanti; 4) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, poiché la CTR non avrebbe esaminato le specifiche deduzioni difensive della contribuente sulla reale esecuzione e congruità delle sponsorizzazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, accolto il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto tempestivo l'appello dell'Ufficio sulla base della data di consegna per la spedizione risultante dal fascicolo di merito. Quanto al secondo motivo, ha rilevato difetto di specificità, novità della questione e errata qualificazione del vizio, oltre a richiamare la giurisprudenza sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionari delegati non dirigenziali. Quanto ai motivi terzo e quarto, ha ritenuto che la CTR avesse fornito una motivazione solo apparente, omettendo di confrontarsi con le specifiche prove e deduzioni della società sulla effettività e congruità delle sponsorizzazioni, con conseguente cassazione con rinvio.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme processuali tributarie per censurare la tempestività dell'appello e il rispetto dei termini di impugnazione.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle impugnazioni nel processo tributario.
Richiamato dalla ricorrente sul tema della tempestività dell'appello nel processo tributario.
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'eccezione di tardività dell'appello dell'Ufficio.
La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia va dedotta come nullità della decisione; nel caso concreto la CTR non ha deciso su alcune specifiche eccezioni e deduzioni difensive.
Norma sull'obbligo di motivazione della sentenza tributaria, richiamata per il vizio di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di violazione di legge, ma la Corte distingue tale vizio dalla nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicato come corretta sussunzione del vizio di omessa pronuncia o nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato in tema di sottoscrizione dell'avviso di accertamento e validità dell'atto; la Corte ribadisce che la firma può provenire da funzionario delegato di carriera direttiva non necessariamente dirigenziale.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di deducibilità e inesistenza/sovrafatturazione dei costi.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento fiscale.
Invocato con riguardo ai requisiti di deducibilità dei costi d'impresa.
Invocato con riguardo al diritto alla detrazione dell'IVA sulle operazioni fatturate.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza, trasposto nel processo tributario dall'art. 36 d.lgs. 546/1992.
art. 111 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 8, comma 24, d.l. 16/2012
La Corte richiama la giurisprudenza per escludere che la sua declaratoria di incostituzionalità incida automaticamente sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionari delegati.
Richiamata come legge di conversione del d.l. 16/2012 nel passaggio relativo alla sottoscrizione degli atti di accertamento.
Richiamato in fatto in relazione alle indagini penali-fiscali e all'utilizzabilità degli elementi acquisiti, con raddoppio dei termini accertativi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa pronuncia su un'eccezione o domanda integra un vizio di nullità della sentenza e deve essere dedotta in cassazione come error in procedendo, non come mera violazione di legge, salvo che il motivo sia chiaramente diretto a denunciare la nullità della decisione.
- La validità dell'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario dell'Agenzia delle Entrate non dipende necessariamente dalla qualifica dirigenziale del firmatario, essendo sufficiente la sottoscrizione da parte del capo ufficio o di altro funzionario delegato di carriera direttiva.
- In tema di deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA, l'Ufficio può fondare l'accertamento anche su elementi presuntivi, ma la decisione del giudice tributario deve confrontarsi con le specifiche prove contrarie offerte dal contribuente; non è sufficiente una formula apodittica secondo cui le difese non sarebbero supportate da prove certe.
- La motivazione è solo apparente quando il giudice si limita ad aderire alle conclusioni dell'Ufficio senza spiegare il percorso logico-giuridico e senza valutare le allegazioni e i documenti decisivi della parte soccombente.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o di profili nuovi fondati sugli stessi fatti già dibattuti.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione nel processo tributario rileva la data di consegna dell'atto per la spedizione quando prevista dalla disciplina applicabile, dovendosi verificare il termine anche alla luce della sospensione feriale.
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