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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9009/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per TARI relativa all'anno 2015. La società denunciava, tra l'altro: nullità della notifica via PEC per assenza di firma digitale; nullità della cartella per mancanza del presupposto (assenza di avviso di accertamento e mancata motivazione/illustrazione delle ragioni per cui l'ente si era discostato dalle dichiarazioni della contribuente); illegittima iscrizione a ruolo e liquidazione difforme rispetto alle dichiarazioni; omissione di indicazione del responsabile del procedimento; illegittima assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani sulla base del regolamento comunale e difformità rispetto ai criteri statali; mancata concessione di riduzioni/agevolazioni tariffarie per rifiuti speciali avviati a recupero o smaltiti a cura della contribuente; omessa pronuncia del giudice di appello su questioni rilevanti dedotte in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (la carenza di firma digitale sulla cartella notificata via PEC non invalidava l'atto, atteso che la notifica aveva raggiunto il suo scopo e il modello di cartella non richiede la sottoscrizione dell'esattore). Ha invece accolto il secondo motivo: il giudice d'appello ha omesso di pronunciarsi su una censura rilevante relativa alla legittimità della cartella in relazione alle dichiarazioni presentate dalla contribuente (se la cartella costituisse mera recezione dei dati dichiarati o invece una rettifica/espressione di un accertamento che avrebbe richiesto un avviso di accertamento con motivazione). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione delle spese di legittimità; i restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • legge n. 147 del 2013 (disciplina TARI)

    Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    La Corte ricorda che la disciplina TARI rinvia alle disposizioni antecedenti e ribadisce l'efficacia della dichiarazione ai fini del tributo (ultrattività). Ne consegue che l'ente può iscrivere a ruolo sulla base dei dati dichiarati; tuttavia, se la liquidazione è difforme rispetto a quanto dichiarato occorre accertare se si è trattato di rettifica/esercizio di poteri di accertamento che richiedono un avviso motivato.

  • legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e ss.

    Fornisce regole generali in tema di accertamento e iscrizione a ruolo richiamate per la TARI; la Cassazione interpreta che tali disposizioni consentono l'iscrizione a ruolo diretta se fondata su dati dichiarati, mentre l'avviso di accertamento è necessario in presenza di assenza o infedeltà della dichiarazione.

  • d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 70-72

    Norme sul precedente regime TARSU richiamate per interpretare la legittimità dell'iscrizione a ruolo: la liquidazione e iscrizione a ruolo sulla base delle denunce presentate è possibile; l'avviso d'accertamento è necessario se manca la denuncia o è infedele/incompleta.

  • d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25

    la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione

    La Corte osserva che il modello di cartella non richiede la sottoscrizione autografa dell'esattore; pertanto la mancata firma non determina di per sé nullità dell'atto ove sia certa la riferibilità all'autorità emittente e la notifica abbia raggiunto lo scopo.

  • legge n. 212 del 2000, art. 7 (diritti del contribuente)

    Riferimento ai principi di trasparenza e motivazione degli atti tributari; la Corte rileva l'importanza che gli atti impositivi espongano presupposti e ragioni quando si configura un accertamento, ma la decisione ha evidenziato la differenza tra iscrizione a ruolo fondata su dati dichiarati e atto di accertamento motivato.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, artt. 184 e 195

    Norme ambientali che definiscono le categorie di rifiuti e stabiliscono competenze e criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. La questione della possibilità per il Comune di assimilare rifiuti e dei limiti qualitativi/quantitativi è stata sollevata; la Corte non ha risolto in modo definitivo la contrapposizione, segnalando però il rilievo dei criteri statali.

  • Regolamento comunale di Marcianise (delibere n. 38/2014, mod. dalle n. 46/2014 e n. 3/2015), allegato 2 art. 1, c. 4

    Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; …

    Il Comune aveva previsto l'assimilazione di taluni rifiuti non pericolosi; la controversia ha riguardato la corretta applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal regolamento e il loro rapporto con le norme statali. La Corte ha rimarcato la necessità di verificare in concreto l'operato comunale e la conformità alle norme superiori.

  • Codice di procedura civile, art. 112 (dovere del giudice di pronunciare sulle questioni)

    La Corte ribadisce che il giudice d'appello deve pronunciarsi sui motivi di gravame proposti; l'omessa decisione su questioni rilevanti dedotte in primo grado e riproposte in appello integra motivo di cassazione quando il contenuto del gravame è desumibile dall'atto di impugnazione.

Massime di principio

  • La notifica via PEC priva di firma digitale non comporta automaticamente nullità se l'atto ha raggiunto il destinatario e non è stata lesa la difesa: il requisito essenziale è il raggiungimento dello scopo della notificazione e la riconducibilità dell'atto all'autorità emittente.
  • La TARI può essere iscritta a ruolo e notificata con cartella sulla base dei dati dichiarati dal contribuente (meccanismo dei ruoli); tuttavia, se la liquidazione è difforme rispetto alle dichiarazioni presentate dall'utente, l'ente dovrebbe motivare la rettifica e, quando necessario, procedere con un avviso di accertamento formale che esponga presupposti e ragioni.
  • Il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi espressamente sui motivi di gravame; l'omessa decisione su un motivo rilevante dedotto in primo grado e riproposto in appello può determinare cassazione e rinvio.
  • Le eccezioni e le richieste che incidono sul quantum o sulla qualificazione del tributo (es. detassazione di aree, richiesta di riduzione per rifiuti speciali autoprodotti e avviati a recupero) devono essere puntualmente formulate e documentate già nel ricorso introduttivo o in termini tali da risultare specificamente dedotte in appello per essere esaminate dal giudice.
  • I regolamenti comunali non possono eludere i limiti e i criteri stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione e assimilazione dei rifiuti: in caso di contestazione occorre verificare la conformità del regolamento e della sua applicazione ai principi e criteri statali.
  • In caso di dubbio sulla legittimità della cartella rispetto alle dichiarazioni del contribuente, il rimedio processuale può essere la richiesta di prova documentale e la rimessione alla commissione adita per verificare se si è trattato di mera applicazione dei dati dichiarati o di un atto assimilabile ad accertamento che richiedeva diversa procedura.

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