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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8950/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per mancato riconoscimento della natura di ente non commerciale e conseguente recupero di IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006; la CTR del Veneto aveva accolto l'appello dell'Agenzia confermando le riprese trasferite dalla CTP; il contribuente ha proposto ricorso per cassazione (sette motivi). Nel corso del giudizio il contribuente ha chiesto e ottenuto la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e ha effettuato versamenti previsti dalla definizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018: la parte contribuente ha aderito alla definizione agevolata e versato le somme (anche la prima rata per 2005-2006), l'Amministrazione non ha notificato diniego entro il termine del 31 luglio 2020 e non è stata richiesta la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 c.p.c.; conseguentemente il giudizio si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Le spese del processo estinto sono a carico della parte che ha determinato l'estinzione (il contribuente). Si rileva inoltre che per il 2004 è intervenuta definizione/condono ai sensi del d.l. n. 98/2011.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136)

    La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata perfezionata dal contribuente e non negativamente pronunciata dall'Amministrazione entro i termini (nessun atto di diniego entro il 31/07/2020) comporta, ai sensi del comma 13, l'estinzione del processo con decorrenza del termine fissato (31/12/2020); l'ultimo periodo del comma 13 dispone che le spese restano a carico della parte che ha determinato l'estinzione

  • art. 391 cod. proc. civ.

    Il terzo comma consente alle parti di chiedere la fissazione dell'udienza per evitare l'estinzione; nella fattispecie tale richiesta non è stata presentata, con conseguente applicazione dell'estinzione prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018

  • d.l. n. 98/2011 (condono)

    richiamato dalla CTR e dall'Agenzia per l'anno 2004

    Per l'anno d'imposta 2004 il contribuente ha definito la controversia tramite il condono previsto dal d.l. n. 98/2011; la Corte prende atto della definizione come elemento che contribuisce al perfezionamento della definizione complessiva delle controversie

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 119/2018 e versa le somme previste, il processo si estingue se l'Amministrazione non notifica un diniego nei termini stabiliti (termine operativo indicato nel caso: 31/07/2020) e le parti non chiedono la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • Per evitare l'estinzione del processo quando si è promossa la definizione agevolata, è necessario che l'Amministrazione notifichi espressamente il diniego nei termini oppure che le parti chiedano la fissazione dell'udienza prevista dalla normativa (art. 6 comma 13 e art. 391 c.p.c.).
  • L'estinzione per definizione agevolata comporta che le spese del processo restano a carico della parte che ha determinato l'estinzione (di norma il contribuente che ha definito), quindi prima di aderire conviene valutare l'impatto sulle spese e sugli esiti della controversia.
  • Eventuali definizioni/condoni precedenti (es. d.l. 98/2011) devono essere considerati separatamente e documentati: la relativa adesione può incidere sulla possibilità di definire complessivamente le controversie tributarie pendenti.
  • In contenziosi pluriennali è importante monitorare termini amministrativi e giudiziari (notifica di diniego, termini per chiedere udienza, scadenze per estinzione) e conservare prova dei versamenti e delle istanze di definizione per opporre eventuali eccezioni processuali.

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