Cassazione Civile, Sentenza n. 8955/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva accolto l'appello del Comune e riformato la decisione di primo grado, confermando l'iscrizione a ruolo di una cartella TARI per l'anno 2018. La ricorrente deduceva: 1) omessa istituzione/attivazione del servizio comunale di raccolta in loco (quindi inesistenza del presupposto impositivo), 2) produzione esclusiva di rifiuti speciali (imballaggi terziari/secondari) regolarmente avviati a recupero e quindi non soggetti ad imponibilità, 3) prova dell'avvio a recupero e, alternativamente, che aveva presentato entro termini la richiesta di riduzione della parte variabile della tariffa prevista dal regolamento comunale. La Corte d'appello aveva ritenuto che i rifiuti denunciati erano assimilati agli urbani per regolamento comunale, che il presupposto impositivo TARI è l'istituzione del servizio (non l'effettivo utilizzo), che la contribuente non aveva fornito sufficiente prova della natura non assimilabile dei rifiuti e che non era stata presentata in tempo la richiesta di riduzione tariffaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili poiché: le censure si risolvevano in una mera contrapposizione interpretativa degli atti processuali rispetto alla valutazione di merito fatta dal giudice d'appello; gli accertamenti in fatto del giudice di merito (mancanza di prova offerta dalla contribuente sulla natura non assimilabile dei rifiuti e mancata tempestiva istanza di riduzione prevista dal regolamento) non risultavano censurabili in questa sede di legittimità; eventuali errori relativi a nuovi documenti o a valutazioni sulla prova sarebbero rimessi ad altri rimedi processuali. Sono state altresì liquidate le spese di giudizio a carico della ricorrente e disposto il versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.1 n.3 cod. proc. civ.
Parametro di censura usato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure incentrate su valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità senza specifica indicazione di come siano stati violati i canoni di interpretazione.
art. 360 c.1 n.5 cod. proc. civ.
Richiamato in tema di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso che le censure della ricorrente integrassero tale vizio poiché i fatti ritenuti decisivi erano stati comunque considerati in sede di merito o non risultavano dagli atti come elementi decisivi non esaminati.
artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ.
Norme richiamate con riferimento all'istruzione e valutazione della prova e al principio di concentrazione istruttoria; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato in quali aspetti tali norme siano state violate nella valutazione di merito.
l. n. 147/2013, art. 1, commi 642, 656, 657, 649, 651, 661
Richiamata in relazione alla disciplina sulle riduzioni tecniche di tariffa e all'individuazione del presupposto impositivo TARI; la Corte ha osservato che non era stata prospettata correttamente nei termini richiesti la riduzione prevista e che l'esistenza del servizio istituito rileva ai fini dell'imposta.
d.lgs. n. 507/1993, artt. 58, 59, 62
Norme sul servizio di nettezza urbana e TARI riferite alla materia dei rifiuti; utilizzate come quadro normativo ma non sufficienti a sovvertire la valutazione probatoria del giudice di merito.
art. 2697 cod. civ.
Regola sul rendimento della prova; la Corte ha ritenuto che l'onere della prova in ordine alla natura dei rifiuti e alla loro gestione gravasse sulla contribuente e non fosse adempiuto.
d.lgs. n. 152/2006, artt. 221, 226, 238 c.10
Norme ambientali e sul recupero dei rifiuti richiamate dalla ricorrente per sostenere l'avvio a recupero; la Corte ha valutato che la documentazione prodotta non fosse stata prospettata nel modo e nei termini tali da impedire la valutazione di merito.
d.lgs. n. 22/1997
Richiamato come quadro normativo sui rifiuti, senza specifica inversione dell'accertamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
d.P.R. n. 158/1999, art. 7 c.2
Norma richiamata a sostegno di censure procedurali/interpretative sulla gestione dei rifiuti; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da annullare la valutazione di fatto della sentenza impugnata.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater
Norma che disciplina il contributo unificato; la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo a carico della ricorrente.
art. 12 Preleggi e art. 1362 cod. civ.
Richiamati nei profili di ermeneutica: la Corte ha distinto l'interpretazione degli atti giurisdizionali (preleggi) dall'interpretazione degli atti processuali delle parti (art.1362 c.c.), sottolineando che la valutazione della volontà e delle deduzioni di parte è questione di fatto affidata al giudice di merito.
Massime di principio
- La TARI ha per presupposto l'istituzione del servizio comunale di raccolta; l'esistenza del servizio rende in linea di principio dovuto il tributo anche se il contribuente non utilizza materialmente il servizio.
- Spetta al contribuente l'onere di provare che i rifiuti prodotti non rientrano nella fattispecie assimilata o che sono stati effettivamente avviati a recupero in modo da giustificare esclusioni o riduzioni; la mera deduzione non sostituisce la prova documentale richiesta.
- Per ottenere riduzioni tariffarie previste dai regolamenti comunali occorre seguire la procedura e i termini previsti (es. istanza entro 31 gennaio dell'anno successivo); la mancata tempestiva richiesta può precludere la riduzione.
- Le valutazioni di merito del giudice relative alla prova e alla qualificazione dei fatti non sono facilmente sindacabili in sede di legittimità se non viene specificamente dimostrato il vizio di diritto o la violazione dei canoni ermeneutici applicabili.
- La censura per omesso esame di fatto decisivo richiede che il fatto sia storico, risultante dagli atti e decisivo: non è sufficiente richiamare argomentazioni probatorie generiche o documenti la cui produzione non sia chiara nel processo.
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