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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8951/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Azione originaria di rivendicazione e riconoscimento del diritto di sopraelevazione, aperture di finestre e luci sul terreno e cortile comuni relative a un fabbricato in Bordighera. In primo grado il Tribunale aveva respinto le domande degli originari attori (oggi resistenti). La Corte d'appello di Genova ha riformato la sentenza riconoscendo in favore degli attori la proprietà esclusiva del sottotetto e del tetto e il diritto di sopraelevare e di aprire luci e finestre; i ricorrenti (gli originari convenuti in primo grado, cioè gli Allegro/Pontani) hanno impugnato in Cassazione la sentenza di appello denunciando vizi procedurali (omesso deposito dell'originale dell'atto di appello) e molteplici errori di interpretazione dei titoli divisori (atti del 1915 e 1937), deducendo che tetto e sottotetto sarebbero rimasti parti comuni e che l'attribuzione del diritto di sopraelevare sarebbe da qualificare come diritto di superficie o soggetto a prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul tema procedurale ha ritenuto inammissibile la censura di improcedibilità per mancato deposito dell'atto originale, applicando l'orientamento delle Sezioni unite (sent. SS.UU. 16598/2016): la costituzione in appello con la sola velina può determinare una nullità sanabile e non automaticamente l'improcedibilità, specie se gli appellati si sono costituiti e il giudice ha concesso termine per la verifica della regolare notificazione, poi acquisita. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: l'interpretazione dei titoli divisori (1915 e 1937), effettuata secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., giustifica l'attribuzione in proprietà esclusiva del sottotetto/tetto ai resistenti e il riconoscimento del diritto di sopraelevare; non è configurabile diritto di superficie né prescrizione ex art. 954 c.c. perché mancava il presupposto dell'esercizio su suolo altrui. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in cassazione e ad eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata per le censure in cassazione: distingue i motivi di impugnazione ammessi (vizi di diritto e violazione di norme ermeneutiche) e ha guidato l'esame dei motivi di merito e di procedura.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Invocata per dichiarare inammissibile la doglianza procedurale già risolta dalla giurisprudenza consolidata; usata per escludere rilievi processuali manifestamente conformi a precedente orientamento di legittimità.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Criteri di interpretazione del contratto applicati dalla Corte d'appello e ritenuti corretti dalla Cassazione: prevalenza della comune intenzione delle parti, valore del tenore letterale e lettura integrata dei titoli divisori per ricostruire l'attribuzione della porzione 'da terra a cielo'.

  • artt. 1365, 1367, 1368 c.c.

    Richiamati nelle censure dei ricorrenti relative ai criteri ermeneutici e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che i canoni applicati dalla Corte d'appello sono stati corretti e sufficientemente motivati.

  • art. 1117 c.c.

    Presunzione di condominialità delle parti comuni dell'edificio: la Corte d'appello ha ritenuto superata tale presunzione alla luce degli atti divisori; la Cassazione ha confermato tale soluzione.

  • art. 1127 c.c.

    Utilizzato per collegare la clausola di attribuzione della facoltà di sopraelevare all'effettiva titolarità della porzione sovrastante; la Corte ha confermato che la previsione nel rogito si armonizza con la proprietà esclusiva della porzione superiore.

  • art. 818 c.c.

    Richiamato in relazione alla nozione di pertinenza: la Corte d'appello ha valutato se il sottotetto fosse pertinenza del primo piano; la Cassazione ha ritenuto congrua la qualificazione operata dal giudice del merito.

  • art. 952 e art. 954 c.c.

    Gli articoli sul diritto di superficie e sulla prescrizione sono stati richiamati dai ricorrenti per sostenere diversa qualificazione del diritto di sopraelevare. La Corte ha escluso l'applicabilità del diritto di superficie e della prescrizione perché mancava l'elemento del suolo altrui.

  • artt. 165, 347, 348, 350 c.p.c.

    Norme processuali richiamate nella censura sulla mancata produzione dell'atto originale in appello e sui termini di costituzione: la Corte ha ritenuto che la mancata produzione dell'originale alla prima udienza costituisce nullità sanabile e non automaticamente improcedibilità quando la costituzione sia tempestiva e gli altri elementi procedurali siano regolarizzati.

  • art. 3 r.d.l. n. 56/1934

    Richiamato dai ricorrenti in tema di presunta indivisibilità del tetto secondo normativa preesistente; la Cassazione ha dichiarato nuova (inammissibile) la questione non prospettata nei gradi di merito e non decisiva nella sentenza impugnata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per rilevare l'obbligo, in presenza delle condizioni, del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • Orientamento giurisprudenziale: Cass. SS.UU. n. 16598/2016

    Fornisce il principio che la costituzione in appello con la sola copia (velina) dell'atto può determinare una nullità sanabile e non necessariamente l'improcedibilità, principio seguito dalla Corte nel decidere la censura procedurale.

Massime di principio

  • La costituzione tempestiva in appello mediante deposito della copia dell'atto (velina) può determinare una nullità sanabile e non automaticamente l'improcedibilità: il giudice d'appello deve verificare e concedere termine per la produzione dell'originale e la regolarità della notificazione; eventuale sanatoria può derivare dalla costituzione degli appellati e dall'accertamento della rituale notificazione dell'atto anche verso i contumaci.
  • L'interpretazione dei titoli divisori è attività di merito riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per carenza/inadeguatezza della motivazione; se la motivazione è congrua e aderente agli artt. 1362-1363 c.c., la ricostruzione del contenuto e della volontà delle parti prevale sulla presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c.
  • Se gli atti divisori attribuiscono una porzione 'da terra a cielo' o usano formule che individuano il confine superiore (es. 'sopra arie'), ciò può giustificare l'attribuzione esclusiva del tetto/sottotetto e il riconoscimento del diritto di sopraelevare in capo al titolare della porzione, escludendo la qualificazione come diritto di superficie.
  • Per applicare la prescrizione ex art. 954 c.c. al diritto di sopraelevare occorre il presupposto dell'esercizio del diritto su suolo altrui; se la porzione superiore è stata attribuita in proprietà esclusiva, non può operare la prescrizione prevista per il diritto di superficie.
  • Questioni nuove o non sollevate nei gradi di merito (es. interpretazione di norme storiche sulla indivisibilità del tetto) sono inammissibili in cassazione; esse devono essere tempestivamente dedotte e discusse nei precedenti gradi processuali.

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