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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8952/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (vizio motivazionale apparente/contraddittorio), assorbendo i restanti motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna in diversa composizione per un nuovo esame motivato della controversia, disponendo il rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello avverso decisione di primo grado favorevole alla Cooperativa, relativa ad avvisi di accertamento ICI/IMU per gli anni 2005-2008. Principale doglianza: la motivazione della sentenza di gravame era apparente, contraddittoria e inconciliabile con il dispositivo (sosteneva contemporaneamente che la reiezione del classamento come non rurale non era stata impugnata e che era intervenuto un giudicato), con conseguente nullità per vizio motivazionale; errori di fatto nella valutazione circa quale parte del classamento fosse stata impugnata; mancata adeguata trattazione delle eccezioni di nullità e del tema della ruralità e del requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base per i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte richiama la giurisprudenza sulle anomalie motivazionali denunciabili ai sensi di tale norma e sui limiti del sindacato sulla motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per denunciare violazione relativa alla motivazione della sentenza di merito

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato in relazione ai vizi di motivazione e ai requisiti formali della decisione tributaria impugnata

  • art. 111 Cost.

    Riferimento costituzionale sulla motivazione delle sentenze, richiamato per sostenere la nullità per motivazione apparente

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali la cui violazione è denunciata a causa della contraddittorietà tra dispositivo e motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria e l'istruttoria del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in connessione con il sindacato sulla motivazione e la valutazione delle prove

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato a sostegno dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per carenza di adeguata esposizione dei fatti

  • disp. tributarie e catastali

    d.lgs. n. 504/1992 art. 2 c.1 lett. a), d.l. n. 557/1993 art.9, d.m. 26 luglio 2012, d.l. n. 201/2011 art.13, d.lgs. n.228/2001 artt.1 e 10, d.p.r. n. 917/1986 art.32, d.lgs. n.99/2004, d.m. 19 marzo 2004 n.13902, d.m. 26 ottobre 2007 n.28306

    Citate dal ricorrente per sostenere che le unità immobiliari non dovevano essere considerate rurali e per discutere il requisito soggettivo di imprenditore agricolo; la Corte non risolve il merito ma rimette la valutazione al giudice di rinvio

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla rilevanza del giudicato formatosi in precedente decisione tra le parti; la Corte rinvia per riesame anche di profili collegati al giudicato

Massime di principio

  • La Cassazione annulla le sentenze di merito quando la motivazione è apparente, contraddittoria o non consente di comprendere l'iter logico: il vizio motivazionale rilevante integra nullità per cassazione.
  • Il dispositivo della sentenza deve essere coerente con la motivazione; contraddizioni interne che rendono incomprensibile il ragionamento determinano l'accoglimento del ricorso per vizi di motivazione.
  • Nei contenziosi catastali/tributari sulla qualificazione degli immobili (rurale vs non rurale) il giudice di merito deve affrontare chiaramente le questioni di fatto e le eccezioni sollevate (classamento, giudicato, requisito di imprenditore agricolo), altrimenti la decisione è esposta a censura per motivazione insufficiente.
  • Se nel processo esiste un precedente giudicato o questioni connesse decise in altro procedimento tra le stesse parti, il giudice appellato deve esplicitare la rilevanza o l'irrilevanza di tale giudicato; omissioni o confusione su questo punto possono determinare la cassazione.
  • Per chi impugna, è fondamentale specificare con precisione quale aspetto del classamento o della qualificazione catastale è contestato; per l'amministrazione, occorre documentare con chiarezza le ragioni del mantenimento o della variazione del classamento.
  • In presenza di vizi di motivazione manifesti la Corte di legittimità cassa e rinvia per un nuovo esame, non decide nel merito: la soluzione sostanziale sarà demandata al giudice di rinvio che dovrà motivare in modo compiuto.

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