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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8962/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Campania che aveva rigettato l'appello del Comune avverso decisione di primo grado che aveva accolto l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla TARI per il 2017. La controversia verteva sulla qualificazione dei rifiuti prodotti dall'azienda (imballaggi, in particolare imballaggi terziari) come rifiuti speciali non assimilabili e sul fatto che la contribuente avesse provveduto allo smaltimento autonomo, con conseguente esclusione dall'assoggettamento alla tariffa (in particolare della quota variabile) e sulla corretta imputazione dell'onere della prova e delle regole di commisurazione della tariffa comunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato in parte inammissibili diverse doglianze di natura fattuale e ha ritenuto legittimo l'accertamento del giudice di merito secondo cui i rifiuti erano imballaggi terziari non assoggettabili al regime di raccolta comunale. Tuttavia ha accolto il ricorso del Comune nel profilo secondo cui, anche qualora si escluda l'applicazione della parte variabile della tariffa per le superfici effettivamente non produttrici di rifiuti urbani, permane l'obbligo di pagamento della quota fissa della tariffa che copre i costi generali e i servizi indivisibili resi alla collettività. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame nella sola parte indicata, con disposizione sulla ripetizione delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 198, c. 2, lett. g)

    Richiamato quale quadro normativo generale sui rifiuti; la Corte ha confermato che il regime speciale degli imballaggi (anche secondo la disciplina vigente) può escludere l'assoggettamento al servizio comunale per gli imballaggi terziari, la cui gestione compete al produttore.

  • d.lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3

    Invocato dal ricorrente in materia tariffaria; la Corte lo ha valutato unitamente alla normativa successiva (DPR 158/1999 e l. 147/2013) senza riscontrare violazioni di legge sul punto oggetto di impugnazione tranne che per il profilo della quota fissa della tariffa.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato le prove fornite dalla contribuente e che questa abbia assolto l'onere probatorio circa la tipologia dei rifiuti e lo smaltimento autonomo.

  • l. n. 147/2013, art. 1, c. 651

    "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"

    Richiama l'obbligo per il comune di applicare i criteri del DPR n. 158/1999 nella composizione della tariffa, inclusa la distinzione tra quota fissa e quota variabile.

  • D.P.R. n. 158/1999, art. 3, c. 2

    "la tariffa è composta da una parte fissa... e da una parte variabile..."

    La Corte ha richiamato l'articolazione in quota fissa e variabile: l'esclusione della quota variabile per superfici che non producono rifiuti non impedisce l'applicazione della quota fissa destinata a coprire i costi generali e i servizi indivisibili.

  • D.P.R. n. 158/1999, art. 6, c. 2

    "Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione..."

    Richiamato per illustrare i criteri di misurazione della parte variabile e l'uso di sistemi presuntivi qualora l'ente locale non sia organizzato; rilevante per la determinazione della parte variabile e delle eventuali riduzioni.

  • D.P.R. n. 158/1999, art. 7, c. 2

    "Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi."

    Consente la riduzione della parte variabile in presenza di prova documentale dell'avvio a recupero dei rifiuti assimilati; la Corte richiama questo meccanismo come criterio conforme per valutare eventuali riduzioni.

  • d.lgs. n. 22/1997 (richiamato dalla giurisprudenza)

    Richiamato dalla Corte come riferimento giurisprudenziale storico: gli imballaggi sono soggetti a un regime speciale e gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta urbana, confermando l'indipendenza della loro gestione rispetto alla privativa comunale.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari e, più in generale, i rifiuti soggetti a un regime speciale gestito dal produttore possono essere esclusi dall'assoggettamento alla parte variabile della tariffa comunale, purché il contribuente provi la tipologia dei rifiuti e lo smaltimento autonomo.
  • La tariffa comunale è composta da quota fissa e quota variabile: l'esclusione della quota variabile (per mancata produzione di rifiuti urbani o per smaltimento autonomo) non elimina l'obbligo di pagamento della quota fissa, che copre costi generali e servizi indivisibili prestati alla collettività.
  • L'onere della prova circa la tipologia dei rifiuti e l'effettivo avvio a recupero grava sul contribuente che reclama l'esenzione o la riduzione; il giudice del merito valuta tali elementi di fatto e le contestazioni di merito non sono riformabili in Cassazione se implicano nuovo esame probatorio.
  • I comuni devono applicare i criteri del DPR n. 158/1999 nella determinazione della tariffa e possono prevedere coefficienti di riduzione della parte variabile per rifiuti assimilati adeguatamente documentati.
  • In sede di cassazione non sono ammissibili questioni nuove che richiedono accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito (es. nuovo 'onere di informazione' non noto nei precedenti atti): tali questioni devono essere trattate nel merito dalle Commissioni tributarie.
  • Se il giudice di merito non ha valutato o quantificato correttamente la sussistenza di una quota residuale per servizi generali, la Corte suprema può cassare e rinviare la causa al giudice di merito affinché riesamini esclusivamente quel profilo secondo il principio enunciato.

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