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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8949/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in sede di appello, aveva accolto la domanda di esecuzione in forma specifica proposta da Farinola nei confronti della Belgiovine relativa a un immobile da costruire. La Corte d'appello aveva ritenuto che il diritto non fosse prescritto (fissando il dies a quo nel decorso di 45 giorni dall'approntamento della documentazione occorrente), aveva accertato che il prezzo era stato in massima parte pagato e aveva disposto il trasferimento subordinato al pagamento del residuo di lire 5.164,46 oltre interessi legali dall'1/7/1990, respingendo la domanda del promittente venditore di inserire nel trasferimento le limitazioni previste nel preliminare. La ricorrente ha dedotto dieci motivi: sul deposito tardivo di fascicolo, sull'ammissibilità e specificità dell'appello avversario, sulla decorrenza della prescrizione, sull'ammissibilità della domanda di esecuzione dopo una domandadi riduzione del prezzo, sull'onere della prova del pagamento, sulla valutazione dell'inadempimento, sulla corretta applicazione degli interessi (convenzionali vs legali), sulla sopravvenienza di opere che avrebbero superato le limitazioni previste dal preliminare, sulla richiesta di risarcimento per trascrizione di domanda giudiziale e su varie omissioni e conseguenze da trarre in caso di accoglimento del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. La Corte di cassazione ha ritenuto la maggior parte dei motivi inammissibili per carenza di specificazione dei fatti, per tentativo di sindacare valutazioni di fatto o per mancato rispetto degli obblighi di autosufficienza del ricorso; un motivo è stato dichiarato infondato sul piano giuridico (possibilità di chiedere separatamente riduzione del prezzo e, poi, esecuzione in forma specifica). La Corte ha confermato l'operato della Corte d'appello circa la decorrenza della prescrizione, l'accertamento del pagamento della maggior parte del prezzo e la subordinazione del trasferimento al pagamento del residuo. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176)

    richiamato per indicare le conclusioni del P.M.; usato processualmente nell'ambito del procedimento ma non centrale nella decisione di merito

  • art. 169 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo relativo al deposito tardivo del fascicolo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché il ricorrente non ha indicato quali documenti avrebbero influito e quale pregiudizio fosse derivato

  • 111 disp. att. c.p.c.

    richiamata insieme all'art.169 per questioni di deposito e preclusioni processuali

  • art. 342 c.p.c.

    norma sui requisiti di specificità dei motivi d'appello; la Corte d'appello ha ritenuto ammissibile l'appello avversario e la Cassazione ha respinto la censura sulla presunta genericità perché il ricorrente non ha trascritto e specificato i motivi impugnati

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nella contestazione sulla decorrenza della prescrizione; la Corte d'appello ha fissato la decorrenza in relazione all'approntamento della documentazione e la Cassazione ha ritenuto la censura come sindacato di fatto non ammissibile in cassazione

  • art. 2935 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2946 nella censura sulla prescrizione; contestazione ritenuta inammissibile in quanto attiene a valutazione di fatto

  • art. 2932 c.c.

    norma che consente l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare; la Corte d'appello ha disposto il trasferimento subordinato al pagamento del residuo e la Cassazione ha confermato la possibilità di esperire l'azione di specificazione anche se si è proposto in precedenza altro giudizio (es. per riduzione del prezzo)

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel contesto della censura che sosteneva l'inammissibilità della domanda di esecuzione specifica; la Cassazione ha rigettato la tesi

  • art. 1186 c.c.

    menzionato dal ricorrente in relazione alla decadenza dal beneficio del termine; la Corte ha ritenuto l'argomento attinente a questioni di fatto non sindacabili in cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel quinto motivo sull'onere della prova; la Corte ha ricordato che la censura è ammissibile solo se si contesta l'errata attribuzione dell'onere della prova, non la valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    richiamati come base normativa per motivi di cassazione; la Corte ha osservato che molte doglianze erano inquadrabili come valutazioni di fatto (n.3) o come omissioni non adeguatamente dedotte (eventuale n.5) e quindi inammissibili o mal formulate

  • art. 40 legge 28 febbraio 1985, n. 47

    la dichiarazione sostitutiva prevista dalla norma è stata qualificata come condizione dell'azione (non come presupposto indispensabile sin dall'inizio) e può essere prodotta fino alla decisione, anche in appello; la carenza è rilevabile d'ufficio

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti processuali che possono comportare l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente

  • art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    menzionato in relazione alla misura del contributo unificato cui il comma 1-quater fa rinvio

Massime di principio

  • In materia di esecuzione specifica del preliminare (art. 2932 c.c.) è possibile ottenere il trasferimento anche se permangono pagamenti residui, subordinando l'efficacia traslativa al saldo di quanto dovuto.
  • Le questioni relative alla decorrenza della prescrizione che dipendono da valutazioni sulla documentazione e condizioni contrattuali sono, in larga parte, rimesse al giudice di merito; la Cassazione non sindaca valutazioni di fatto se non per vizi di diritto ben specificati.
  • La produzione di documenti amministrativi o dichiarazioni sostitutive (es. art.40 l.47/1985) può avvenire anche in appello e la loro mancanza è rilevabile d'ufficio fino alla decisione.
  • Le censure processuali sul deposito tardivo di atti richiedono che il ricorrente indichi quali documenti sarebbero stati determinanti e quale pregiudizio sia derivato; altrimenti sono inammissibili.
  • È compatibile proporre azioni diverse (es. riduzione del prezzo e, separatamente, esecuzione in forma specifica): l'esperimento di una non preclude automaticamente l'altra, salva valutazione del giudice di merito.
  • Se una questione (ad es. applicazione di interessi convenzionali) non è stata sollevata in tempo utile nel giudizio di merito, la parte che la deduce in cassazione deve dimostrare quando e come l'ha proposta; altrimenti la censura è inammissibile.
  • I motivi in cassazione devono essere autosufficienti e specifici: richiamare principi generici senza collegarli ad una puntuale violazione normativa o ad un capo della sentenza porta a inammissibilità.

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