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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21659/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento suppletivo e in rettifica per diritti doganali e IVA all'importazione relativo a diverse bollette doganali. Il primo accertamento era stato annullato in Cassazione per incompetenza dell'ufficio che lo aveva emesso. Successivamente l'ufficio territorialmente competente ha emesso un nuovo avviso, che la contribuente ha impugnato. In appello la CTR ha accolto il gravame dell'amministrazione, ritenendo tempestivo il nuovo accertamento perché il termine triennale di prescrizione/decadenza era rimasto sospeso durante il contenzioso e, in presenza di rilevanza penale, anche per effetto della notitia criminis e del procedimento penale. La ricorrente ha quindi proposto cinque motivi: 1) violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem, sostenendo che la precedente sentenza della Cassazione avesse deciso nel merito e impedisse un nuovo accertamento; 2) violazione delle norme sulla competenza territoriale degli uffici doganali, assumendo che il difetto di competenza fosse insanabile; 3) errata applicazione dell'art. 221 CDC e dell'art. 84 TULD, contestando la sospensione del termine triennale nonostante la rilevanza penale; 4) violazione della disciplina sull'abuso del diritto, contestando la qualificazione abusiva dell'operazione relativa ai contingenti tariffari e ai certificati AGRIM; 5) violazione dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente richiesto la riproposizione delle questioni di merito assorbite in primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione del giudicato perché la precedente Cassazione aveva annullato l'atto per un vizio formale di incompetenza senza decidere il merito, sicché non esisteva un giudicato sostanziale preclusivo del nuovo avviso. Ha ribadito che, una volta annullato l'atto per incompetenza dell'ufficio, l'amministrazione può emettere un nuovo avviso da parte dell'ufficio competente, purché non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia giudicato. Ha inoltre chiarito che, nei rapporti doganali con rilevanza penale, il termine triennale previsto dall'art. 221, § 3, CDC è interrotto dalla notitia criminis e sospeso durante il procedimento penale; se nel frattempo pende anche il giudizio tributario, la sospensione continua fino alla sua definizione, dal che deriva la tempestività del nuovo avviso notificato dopo la chiusura del giudizio tributario. Quanto ai motivi sull'abuso del diritto e sull'onere di riproposizione delle questioni assorbite, la Corte ha ritenuto il quinto motivo astrattamente fondato ma comunque irrilevante, perché il quarto era infondato: la CTR aveva svolto un accertamento di fatto circa l'aggiramento del regime di contingentamento e l'uso irregolare dei certificati AGRIM, non censurabile in cassazione come mera violazione di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per escludere che si fosse formato un giudicato sostanziale preclusivo sul merito della pretesa doganale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul giudicato per sostenere, ma poi escludere, la preclusione derivante dalla precedente decisione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato e sulla portata decisoria della precedente sentenza di legittimità.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità dell'atto in contrasto con un preteso giudicato; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 11 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374

    Richiamato per la competenza territoriale degli uffici doganali, che la Corte riconosce inderogabile ma non ostativa all'emissione di un nuovo avviso da parte dell'ufficio competente.

  • artt. 78 e 215 del Codice doganale comunitario

    Richiamati in tema di competenza e procedimento doganale, senza escludere la possibilità di un nuovo accertamento valido da parte dell'ufficio competente.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla competenza territoriale degli uffici doganali.

  • art. 221, § 3, Reg. (CEE) n. 2913/1992

    Interpretato nel senso che il termine triennale di prescrizione/decadenza per l'accertamento doganale è sospeso dalla presentazione del ricorso e, in presenza di notitia criminis, resta sospeso anche durante il giudizio penale e, se ancora pendente, durante il processo tributario fino alla sua definizione.

  • art. 221, § 4, Reg. (CEE) n. 2913/1992

    Interpretato come disposizione che sospende il termine in pendenza del procedimento penale e ne fa riprendere il decorso dalla definizione del processo penale.

  • art. 84 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    Richiamato per il regime interno della prescrizione/decadenza in materia doganale, letto in coordinamento con la disciplina unionale.

  • art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato in relazione alla nozione di abuso del diritto, poi esclusa in sede di censura di legittimità perché la doglianza mirava a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la riproposizione in appello delle questioni assorbite; la Corte osserva che la contribuente le aveva in concreto riproposte, ma che la questione restava irrilevante per l'infondatezza del motivo principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'annullamento di un avviso di accertamento per un vizio meramente formale, come l'incompetenza territoriale dell'ufficio emittente, non preclude all'amministrazione di emettere un nuovo avviso sostitutivo da parte dell'ufficio competente, purché non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia un giudicato sul merito della pretesa.
  • Il giudicato formatosi su una decisione che si limita a dichiarare la nullità dell'atto per ragioni formali non si estende alle questioni di merito rimaste assorbite; pertanto non opera un divieto di nuovo accertamento fondato sui medesimi fatti, se il primo giudizio non ha deciso il merito.
  • In materia doganale, il termine triennale per l'accertamento è sospeso dalla presentazione del ricorso e, se la fattispecie presenta rilevanza penale, la notitia criminis e la pendenza del procedimento penale incidono sul decorso del termine secondo la disciplina unionale e interna coordinata.
  • Se il procedimento penale si chiude mentre è ancora pendente il giudizio tributario avverso il primo avviso, la sospensione del termine permane fino alla definizione del giudizio tributario; solo da quel momento decorre il nuovo termine triennale per un eventuale avviso sostitutivo.
  • La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mira in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza dell'abuso del diritto è inammissibile nel giudizio di cassazione, perché tende a ottenere una rivalutazione del merito.
  • La motivazione della sentenza che riproduca o faccia proprie le argomentazioni di altri atti o provvedimenti non è nulla, purché le ragioni della decisione siano comunque riconducibili al giudice e risultino chiare, univoche ed esaustive.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributiProcesso civileCommerciale
IstitutiGiudicatoOnere della provaAbuso del diritto

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