Cassazione Civile, Ordinanza n. 12501/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della curatela fallimentare, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui l'ufficio aveva rideterminato induttivamente il reddito d'impresa per omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre alla successiva cartella di pagamento emessa su ruolo straordinario per l'importo complessivo di euro 922.808,67. La CTP aveva respinto i ricorsi riuniti e la CTR aveva confermato il rigetto. In cassazione il fallimento ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e violazione dell'art. 115 c.p.c. e delle norme processuali sulla motivazione, sostenendo che la CTR avesse trascurato documenti contabili prodotti e non contestati, idonei a dimostrare i costi effettivi e il credito IVA; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 41 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che, nell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, la CTR avesse illegittimamente richiesto prova documentale ulteriore, in particolare le fatture di acquisto, e avesse errato nel ritenere non assolto l'onere della prova contraria sui costi e sul credito IVA.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla motivazione apparente, osservando che la sentenza di merito esponeva in modo comprensibile le ragioni del diniego, fondato sull'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in assenza di scritture contabili di riscontro e delle fatture di acquisto. Ha dichiarato inammissibile, invece, la parte del primo motivo e il secondo motivo, perché diretti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e del giudizio di merito sull'assolvimento dell'onere della prova. La Corte ha ribadito che, nell'accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. 600/1973 per omessa dichiarazione, l'ufficio può usare presunzioni anche supersemplici, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi, mentre il contribuente che contesti la pretesa deve fornire prova contraria anche sui costi effettivamente sostenuti. È stata quindi confermata la legittimità dell'accertamento e della cartella, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma non impone di attribuire automaticamente valore probatorio decisivo ai documenti non contestati; il giudice deve valutarli liberamente e la censura non può tradursi in richiesta di rivalutazione del merito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata motivazione apparente.
Richiamato nel motivo sul difetto di motivazione; la Corte esclude la nullità della decisione impugnata perché la motivazione è percepibile e non meramente apparente.
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
Nell'ipotesi di omessa dichiarazione consente l'accertamento d'ufficio con metodo induttivo puro e anche tramite presunzioni supersemplici; l'ufficio deve però ricostruire il reddito tenendo conto, sia pure induttivamente, dei costi relativi ai maggiori ricavi.
La violazione della norma è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando si contesti la valutazione sull'effettivo assolvimento dell'onere da parte del soggetto gravato.
Non opera nella diversa ipotesi di omessa dichiarazione, perché disciplina il caso in cui la dichiarazione dei redditi esista, ancorché infedele.
art. 53 Cost.
Impone che la tassazione riguardi il reddito netto e non il profitto lordo; perciò anche nell'accertamento induttivo vanno considerati i costi, sebbene determinati induttivamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La rigida soccombenza comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di comprendere il fondamento logico della decisione; non è sufficiente la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- L'art. 115 c.p.c. non vincola il giudice a ritenere provati i fatti solo perché i documenti non sono contestati: i documenti vanno comunque apprezzati secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto l'onere della prova a carico della parte sbagliata; se invece si contesta la valutazione del materiale probatorio o l'esito dell'accertamento sull'assolvimento dell'onere, la doglianza è inammissibile.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. 600/1973 può essere fondato su presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque ricostruire i costi inerenti ai maggiori ricavi, anche in via induttiva, per rispettare il principio di capacità contributiva.
- Quando il contribuente contesta un accertamento induttivo puro, grava su di lui l'onere di fornire prova contraria anche dei costi effettivamente sostenuti, se intende superare la determinazione forfettaria dei componenti negativi operata dall'Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12419/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12421/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12425/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12428/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12432/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12436/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →