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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09876/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due ex soci di una società in nome collettivo cessata hanno impugnato in Cassazione la sentenza regionale che aveva confermato il rigetto delle loro censure contro avvisi di accertamento fondati, per l'anno d'imposta 2008, su studi di settore e, per l'anno 2009, su indagini bancarie, con recuperi ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Hanno denunciato: 1) nullità degli avvisi per vizio di sottoscrizione, sostenendo che il firmatario non fosse provvisto della qualifica richiesta e che mancasse la delega di firma, non depositata in giudizio; 2) omesso esame del fatto decisivo consistente nel mancato deposito della delega e nel vizio di sottoscrizione; 3) violazione della disciplina sulle indagini bancarie e dello Statuto del contribuente, assumendo che non fosse stata prodotta alcuna autorizzazione motivata; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi ai conteggi sugli indici di normalità economica e ai correttivi congiunturali, lamentando motivazione apodittica; 5) omesso esame del fatto che la CTR aveva ritenuto irrilevanti dichiarazioni dei clienti prive di data certa; 6) omesso esame circa la correttezza dell'impianto impositivo basato sugli studi di settore e sulle dichiarazioni della società. La Corte ha anche rilevato preliminarmente il difetto di legittimazione del primo ricorrente nella qualità di ex legale rappresentante della società cessata, trattando i motivi come proposti dai due ex soci.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, prima ancora che infondati, i primi due motivi sul vizio di sottoscrizione perché la questione non risultava dedotta in primo grado e, comunque, la delega risultava depositata; ha inoltre richiamato i principi sulla delega di firma quale delega interna, sulla legittimazione del funzionario delegato e sull'onere dell'Amministrazione di dimostrare il corretto esercizio del potere. Ha respinto il terzo motivo affermando che l'autorizzazione alle indagini bancarie non richiede motivazione e che la mancata esibizione al contribuente non determina di per sé invalidità dell'accertamento o inutilizzabilità dei dati, salvo mancanza materiale dell'autorizzazione e concreto pregiudizio. Ha dichiarato inammissibili i motivi quarto, quinto e sesto perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità; ha ribadito i limiti del nuovo art. 360, n. 5 c.p.c. e, quanto agli studi di settore, ha riaffermato che l'accertamento standardizzato si fonda su presunzioni semplici che richiedono contraddittorio endoprocedimentale e valutazione complessiva delle giustificazioni del contribuente. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con condanna anche al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    comma 3; primo e terzo comma

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva; la delega di firma è ammessa come decentramento interno e può essere provata dall'Amministrazione anche in giudizio.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito; il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Invocato per contestare la mancanza di autorizzazione motivata alle indagini bancarie, ma la Corte ha escluso che la sola mancata esibizione comporti invalidità dell'accertamento.

  • art. 51, comma 2, n. 7 d.P.R. n. 633 del 1972

    L'autorizzazione alle indagini bancarie serve al controllo delle dichiarazioni e dei versamenti e non richiede motivazione; la sua mancata esibizione al contribuente non determina invalidità dell'atto salvo mancanza materiale dell'autorizzazione e concreto pregiudizio.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012

    Ha riformulato l'art. 360, n. 5 c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    Usato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione del vizio di sottoscrizione di un avviso di accertamento è inammissibile se la relativa questione non è stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito, trattandosi di eccezione in senso stretto nel processo tributario.
  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni: è sufficiente l'individuazione della qualifica del funzionario delegato e la sua produzione può avvenire anche nei gradi successivi.
  • Quando il contribuente contesta la sottoscrizione dell'atto impositivo, l'Amministrazione deve provare il corretto esercizio del potere mediante la produzione della delega; tuttavia la nullità non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non già dedotta in appello.
  • L'autorizzazione alle indagini bancarie non necessita di una motivazione specifica; la mancata esibizione al contribuente non comporta di per sé invalidità dell'accertamento né inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo la prova della materiale mancanza dell'autorizzazione e di un concreto pregiudizio difensivo.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né un sindacato sulla sufficienza della motivazione, essendo censurabili solo le anomalie motivazionali che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • L'accertamento standardizzato basato su studi di settore costituisce una presunzione semplice che richiede il contraddittorio endoprocedimentale; il contribuente può fornire prova contraria con ogni mezzo, ma il giudice può valutare anche la mancata partecipazione al contraddittorio e le giustificazioni offerte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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