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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26613/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura di dadi. La società acquirente conveniva in giudizio la fornitrice chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento, dedotto nella difettosità della merce, la restituzione di una somma già corrisposta e il risarcimento del danno. In primo grado la domanda veniva accolta. La fornitrice proponeva appello, mentre l'originaria attrice restava contumace e poi si costituiva eccependo l'inammissibilità del gravame per inesistenza o nullità della notificazione. La Corte d'appello riteneva invece valida la notifica, comunque sanata dalla costituzione, e riformava integralmente la decisione di primo grado, rigettando le domande dell'acquirente per intervenuta decadenza dalla denuncia dei vizi, poiché la prima segnalazione del cliente finale era pervenuta il 22 febbraio 2013 e la denuncia formalizzata solo il 3 marzo 2013. La soccombente in appello ricorreva per cassazione con sette motivi: sei contestavano la declaratoria di ammissibilità dell'appello, deducendo violazioni sulla notificazione telematica dell'atto di impugnazione (pdf privo di firma digitale, assenza di attestazione di conformità, omissione di verifiche, tardiva costituzione non sanante, motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo); il settimo censurava la valutazione di merito sulla conoscenza dei vizi e sull'interpretazione della lettera ricevuta il 22 febbraio 2013, sostenendo che la certezza oggettiva dei difetti si sarebbe avuta solo il 4 marzo 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che i vizi denunciati della notificazione telematica dell'atto di appello non integrano inesistenza della notifica, ma al più nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.; la costituzione della parte appellata ha quindi sanato il vizio, senza rilievo che la costituzione fosse tardiva. Quanto al motivo sul termine per la denuncia dei vizi, la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione compiuta dal giudice di merito circa il contenuto della lettera del cliente inglese e la conseguente conoscenza dei difetti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis L. 53/1994

    Richiamato insieme alle altre norme sulla notificazione telematica per sostenere che eventuali violazioni delle forme digitali non determinano inesistenza della notifica.

  • art. 9 L. 53/1994

    Richiamato tra le disposizioni sulla notificazione eseguita dall'avvocato per via telematica.

  • art. 11 L. 53/1994

    La Corte lo indica come disposizione che prevede la sanzione della nullità per le notificazioni eseguite in difetto dei requisiti o in violazione delle norme della legge, non l'inesistenza.

  • art. 20 d.lgs. 82/2005

    Richiamato nei motivi di ricorso sulla validità del documento informatico notificato.

  • art. 22 d.lgs. 82/2005

    Richiamato nei motivi di ricorso sulla documentazione informatica e sulla conformità.

  • art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. 179/2012

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di deposito e notificazione telematica.

  • art. 16-undecies d.l. 179/2012

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma sulle attestazioni di conformità nel processo telematico.

  • art. 12 provv. 16 aprile 2014

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle modalità tecniche degli atti telematici.

  • art. 19-bis provv. 16 aprile 2014

    Richiamato nei motivi di ricorso sulle specifiche tecniche del deposito/notifica telematica.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla procura e agli adempimenti processuali connessi.

  • art. 18, comma 5, d.m. 44/2011

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di processo civile telematico.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La Corte lo applica per ritenere sanato il vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo, mediante la costituzione della parte destinataria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla valutazione del contenuto della lettera del cliente e alla prova della conoscenza dei vizi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito.

  • art. 1495 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla tempestività della denuncia dei vizi nella vendita/fornitura di beni difettosi.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa a causa della pretesa irregolarità della notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione delle forme della notificazione telematica non determina, di regola, inesistenza dell'atto, ma nullità sanabile quando il destinatario abbia comunque raggiunto lo scopo della notifica mediante costituzione in giudizio.
  • La nullità della notificazione è sanata ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. anche se la costituzione del destinatario è tardiva, ove non sia dedotto e provato uno specifico pregiudizio processuale non altrimenti rimediabile.
  • In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione del giudice di merito sull'interpretazione di un documento, se la motivazione è congrua; la contestazione non può risolversi in una diversa lettura del contenuto probatorio.
  • Ai fini della denuncia dei vizi nella vendita, la valutazione circa il momento in cui l'acquirente abbia acquisito obiettiva conoscenza dei difetti è apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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