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Sentenza

Sentenza del 25/07/2023 n. 22421 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per (anno omissis) recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili ai fini IRES e IRAP e negando l'IVA detratta su acquisti di telefoni cellulari considerati inesistenti, sostenendo che le operazioni facevano parte di una frode carosello che coinvolgeva più società. Evercom impugnò l'atto; la CTP di Milano accolse parzialmente il ricorso (escludendo la frode per acquisti da fornitori ritenuti estranei), la CTR Lombardia riunì gli appelli e rigettò entrambi, ritenendo provata la partecipazione di Evercom alla frode sulla base di elementi indiziari (assenza di struttura delle società a monte, passaggi anomali di merci, antieconomicità dei prezzi, duplice veste di soggetti coinvolti). Evercom ricorse in Cassazione con venti motivi; l'Agenzia propose ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e ha ritenuto fondati i motivi 14°, 15° e 16° del ricorso principale (relativi all'omessa valutazione da parte della CTR circa la deducibilità dei costi connessi ad operazioni soggettivamente inesistenti), mentre ha dichiarato infondati o inammissibili altri motivi indicati. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato rigettato. Conseguentemente la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR per i motivi accolti e ha rinviato il processo alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. In sintesi: parziale accoglimento del ricorso della società, con rinnovata valutazione in appello sulle specifiche questioni di deducibilità dei costi connessi a operazioni soggettivamente inesistenti; mantenuto il resto della qualificazione della frode carosello da parte del giudice di merito laddove non censurata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42

    Disposizioni richiamate in relazione agli accertamenti e agli elementi probatori; la Corte valorizza la possibilità per l'amministrazione di avvalersi di presunzioni nell'ambito dell'accertamento fiscale purché supportate da gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Norma collegata alla materia IVA e alla detrazione; la decisione conferma che la partecipazione a frodi carosello legittima la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA.

  • D.Lgs. 10 febbraio 2000, n. 74, art. 1, comma 1, lett. a)

    Norma penale/fraudolenta richiamata nella cornice della frode fiscale; utilizzata per qualificare l'illecito sistema fraudolento (frode carosello) cui la fattispecie si riferisce.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sull'onere della prova; nella vicenda la Corte richiama la distribuzione dell'onere probatorio fra amministrazione e contribuente e valuta la sufficienza degli elementi presuntivi prodotti dall'amministrazione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5

    Norma che disciplina la durata della permanenza degli operatori dell'Amministrazione presso il contribuente; la Corte ricorda che il termine è meramente ordinatorio e la sua violazione non determina la nullità dell'accertamento.

  • D.L. 16/2012, art. 8 (conv. L. 44/2012), artt. 1 e 2

    Art. 8 distingue operazioni oggettivamente inesistenti da soggettivamente inesistenti: esclude la deducibilità dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti; per operazioni soggettivamente inesistenti la deducibilità può essere riconosciuta se dimostrata la reale effettuazione dell'operazione.

  • T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), art. 109

    Richiamato sul tema della correlazione costi-ricavi; la Corte precisa che l'onere di provare la fittizietà anche dei componenti positivi (ricavi correlati) grava sul contribuente quando si contestano operazioni inesistenti.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Principio del dovere di motivazione delle sentenze; la Corte censura (per altri profili) l'omessa o insufficiente pronuncia in ordine a questioni decisive, e accerta che il giudice di merito deve esporre le ragioni per le sue conclusioni.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi per cassazione)

    Norme sui motivi di cassazione utilizzati dalla parte ricorrente per censurare la sentenza di merito (violazione di legge, omissione di motivazione, omesso esame di fatti rilevanti).

  • Codice Civile, art. 2729

    Richiamato in rapporto ai mezzi di prova e alla prova presuntiva; contestato dalla ricorrente la genericità delle presunzioni ma la Corte richiede specificità nell'individuazione degli elementi critici.

Massime di principio

  • Frode carosello: la presenza di una catena di fatturazioni circolari e elementi oggettivi (società senza struttura, passaggi anomali, antieconomicità dei prezzi, soggetti con rapporti familiari o sedi coincidenti) costituisce un indizio serio che legittima l'accertamento fiscale basato su presunzioni.
  • Distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti: per le operazioni oggettivamente inesistenti i costi non sono deducibili; per le operazioni soggettivamente inesistenti (la cessione è avvenuta ma la fattura indica un diverso soggetto) la deducibilità può essere riconosciuta se il contribuente prova l'effettività dell'operazione e, se necessario, la fittizietà anche dei ricavi correlati.
  • Onere della prova: l'amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti; il contribuente deve produrre prove specifiche e non basta la mera regolarità formale di scritture, estratti bancari e documenti doganali per superare la presunzione di frode.
  • Documentazione formale non è decisiva: fatture, ordini di spedizione, documenti doganali e movimenti bancari, pur utili, possono non essere sufficienti a dimostrare l'effettività dell'operazione quando sussistono elementi che indicano la partecipazione a frode carosello.
  • Termini di verifica: la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione presso il contribuente (L. 212/2000, art.12, comma 5) è considerata meramente ordinatoria e non determina, di per sé, la nullità degli atti compiuti né la perdita del potere accertativo.
  • Ruolo del giudice di merito: il giudice può qualificare diversamente i fatti rispetto alle parti e deve motivare specificamente la valutazione delle presunzioni; se omette di decidere su questioni decisive (es. deducibilità per operazioni soggettivamente inesistenti) la decisione può essere cassata e rinviata per nuovo esame.

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