Sentenza del 25/07/2023 n. 86 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
IRPEF - società di capitali a ristretta base societaria - imputazione maggior reddito accertato - partecipazione indiretta - doppia presunzione - onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria - sussiste - abuso di diritto - obbligo di contraddittorio preventivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento IRPEF e contributo di solidarietà per l'anno 2016 relativo all'imputazione di maggior reddito di capitale derivante da partecipazione nella F Srl. L'Ufficio ha ritenuto di poter imputare alla ricorrente il maggior reddito accertato in capo a F sulla base della composizione societaria (partecipazione indiretta tramite S Srl), configurando una doppia presunzione: (1) F ha distribuito utili extracontabili a S Srl; (2) S Srl ha a sua volta distribuito quegli utili alla sua socia E L.
La decisione
Il giudice ha ritenuto illegittimo l'accertamento per carenza di prova del doppio passaggio degli utili: l'Amministrazione non ha dimostrato, neppure con indizi, che S Srl fosse un mero schermo né che abbia effettivamente percepito e poi distribuito utili a favore della E L. Inoltre, essendo la condotta qualificabile come abuso del diritto, l'Ufficio avrebbe dovuto previamente esperire il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 10-bis L. 212/2000; la mancata attivazione di tale procedura comporta la nullità dell'atto. Conseguentemente l'atto impugnato è stato annullato e l'Ufficio condannato al pagamento delle spese di lite (euro 4.200,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 7, comma 5 bis, D. Lgs. 546/1992
Rilevato quale riferimento procedurale: la normativa di rito processuale amministrativo attinente alle conseguenze degli atti impositivi; nel contesto la disposizione richiama la necessità di adeguata motivazione e prova a fondamento dell'accertamento, specie quando si fondi su presunzioni complesse.
art. 10-bis, L. 212/2000
"L'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro sessanta giorni..."
L'Amministrazione è tenuta a instaurare il contraddittorio preventivo e a indicare i motivi per cui si ritiene configurabile l'abuso; l'onere della prova della condotta abusiva grava sull'Amministrazione e la mancata attivazione del contraddittorio rende nullo l'atto impositivo.
Massime di principio
- Quando l'accertamento è fondato su una 'doppia presunzione' (es. passaggio di utili da società partecipata a società interposta e poi a socio finale), l'Amministrazione deve dimostrare concretamente entrambi i passaggi; non è sufficiente la sola composizione formale delle compagini societarie.
- L'onere della prova circa la percezione e la successiva distribuzione di utili grava sull'Amministrazione finanziaria; prove documentali o indizi significativi (es. accertamenti bancari, flussi finanziari, documentazione interna) sono necessari per superare la presunzione di autonomia delle società interposte.
- La qualificazione della condotta come abuso del diritto impone l'obbligo di esperire il contraddittorio preventivo ex art. 10-bis L.212/2000; la sua omissione comporta nullità dell'atto impositivo.
- La mera titolarità percentuale nelle compagini societarie non basta, di per sé, a imputare utili non dichiarati al socio finale: serve prova del concreto trasferimento di reddito.
- In assenza di prova del doppio passaggio o del ruolo fittizio della società interposta, il contribuente è legittimato ad ottenere l'annullamento dell'accertamento e il recupero delle spese processuali.
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