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Sentenza

Sentenza del 25/07/2023 n. 445 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Accertamento - liquidazioni automatizzate - controllo meramente formale - cartella esattoriale - indebita compensazione - inammissibile Accertamento - recupero credito ricerca e sviluppo - mancata compilazione quadro RU - errore meramente formale - sanabile mediante dichiarazione integrativa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/73 per il recupero di un credito d'imposta R&S (circa €119.625) ritenuto indebitamente compensato; contestazione anche delle sanzioni applicate (30%) e degli interessi. Il credito non risultava indicato nel quadro RU delle dichiarazioni relative agli anni di formazione/utilizzo (2016, 2017, 2018). Il ricorrente ha presentato dichiarazioni integrative per il 2017 e 2018 (non per il 2016) e ha depositato documentazione probatoria presso l'Ufficio.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo l'utilizzo dello strumento della liquidazione automatizzata per contestare la spettanza di un credito d'imposta che richiede valutazione articolata: l'art. 36-bis DPR 600/73 consente correzioni solo per controlli meramente formali o errori materiali/di calcolo sulla base dei dati forniti. Inoltre la mancata compilazione del quadro RU è stata qualificata come errore meramente formale sanabile mediante dichiarazioni integrative e versamento della sanzione ridotta tramite ravvedimento ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 471/1997; il contribuente aveva prodotto integrative e documentazione. Pertanto la cartella è stata annullata e le spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    "la cartella esattoriale è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente formale, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo" (richiamata da Cass.)

    Lo strumento della liquidazione automatizzata va utilizzato unicamente per correzioni formali o errori materiali/di calcolo; non è idoneo a contestare la spettanza sostanziale di crediti d'imposta che richiedono un accertamento motivato.

  • art. 8 D.Lgs. 471/1997

    La sanzione per omessa indicazione nel quadro RU può essere applicata in misura fissa ridotta mediante ravvedimento; l'errore meramente formale è quindi sanabile con dichiarazione integrativa e versamento della sanzione ridotta.

  • Cass. n. 14949/2018

    Giurisprudenza che delimita l'ambito di applicazione dell'art. 36-bis: la cartella derivante da liquidazione automatizzata è ammissibile solo per controlli meramente formali o correzione di errori materiali/di calcolo.

  • Cass. n. 6988/2021

    Conferma e ribadisce che, se l'Ufficio contesta la spettanza di un credito d'imposta ricollegato a indebita compensazione, non può procedere mediante cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis ma deve attivare un procedimento accertativo motivato.

  • Circolare n. 13/E/2017

    Indirizzi di prassi secondo i quali la mancata indicazione nel quadro RU non impedisce di per se' la spettanza dell'agevolazione, purché venga presentata dichiarazione integrativa per ciascun periodo integrabile e pagata la sanzione tramite ravvedimento.

  • Risoluzione / risposta a interpello n. 396/2021

    Conferma la possibilità di sanare la mancata indicazione nel quadro RU mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento, senza che cio' comporti necessariamente la perdita del credito.

  • art. 32 DPR 600/1973 (invito a fornire documentazione)

    L'Ufficio può richiedere documentazione mediante invito (controllo "a tavolino"); se la documentazione è già stata depositata l'Ufficio deve valutarla e procedere con un accertamento motivato nei limiti di prescrizione.

  • art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990

    Richiamate dal ricorrente in tema di motivazione degli atti; il Tribunale ha ritenuto che la cartella e la precedente comunicazione di irregolarità fornivano sufficiente indicazione della ragione del recupero, escludendo il difetto di motivazione contestato.

Massime di principio

  • La liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/73 è utilizzabile solo per correzioni meramente formali o errori materiali/di calcolo basati sui dati forniti dal contribuente; non può sostituire un procedimento accertativo volto a valutare la spettanza sostanziale di un credito d'imposta.
  • La mancata indicazione nel quadro RU dei crediti d'imposta per R&S è, di norma, un errore meramente formale che può essere sanato mediante presentazione di dichiarazioni integrative per ciascun periodo integrabile e versamento della sanzione ridotta tramite ravvedimento (art. 8 D.Lgs. 471/1997), fatti salvi i controlli sostanziali dell'Amministrazione.
  • Se il contribuente ha già depositato la documentazione richiesta (anche a seguito di invito art. 32 DPR 600/73), l'Ufficio non può procedere a recuperi automatici senza aver prima valutato quella documentazione nell'ambito di un accertamento motivato e nei limiti della prescrizione.
  • In caso di recupero tramite cartella per credito contestato, il contribuente può eccepire l'illegittimità della procedura automatizzata richiamando la giurisprudenza (es. Cass. 14949/2018; Cass. 6988/2021) e documentando l'avvenuta sanatoria con dichiarazioni integrative e ravvedimento.
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe è consigliabile: presentare tempestivamente le dichiarazioni integrative per ogni anno interessato, versare la sanzione mediante ravvedimento, conservare e depositare la documentazione probatoria presso l'Ufficio e rispondere agli inviti formali, richiedendo comunque che eventuali contestazioni sostanziali siano operate tramite procedimento accertativo motivato e non tramite liquidazione automatizzata.

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