Sentenza del 25/07/2023 n. 4619 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impatto dell'intimazione di pagamento (13 cartelle) notificata il 3 marzo 2022: la società contestava la nullità delle notifiche perché inviate da un indirizzo PEC del mittente non risultante nei pubblici registri (INI-PEC/IPA/REGINDE), rilevando inoltre insufficienza probatoria circa l'invio/accettazione telematica e sollevando eccezioni di decadenza/prescrizione (anche con riferimento a sanzioni e interessi).
La decisione
La Corte ha ritenuto legittime le notifiche via PEC anche se provenienti da un indirizzo di posta elettronica del mittente non riportato nei pubblici elenchi, purché riconducibile all'Ufficio e idoneo a far conoscere il mittente; ha condiviso il primo grado sul punto della validità delle notifiche e sulla tempestività dell'azione principale (credito tributario). Tuttavia, sulla prescrizione ha ritenuto non dovute le sanzioni e gli interessi, accogliendo l'appello solo sotto questo profilo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 26 DPR 29/09/1973 n. 602
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
La norma impone che la PEC di destinatario debba risultare da INI-PEC (o altra dichiarata in casi specifici) per la notifica, ma non disciplina l'indirizzo PEC del mittente.
art. 60 DPR 29/09/1973 n. 600
Richiamato per legittimare la notifica via PEC in deroga all'art. 149-bis c.p.c.; disciplina le modalità di notifica agli enti/impresa tramite PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC.
DPR n. 68/2005
Regolamenta le caratteristiche e le modalità tecniche della posta elettronica certificata; non impone obblighi sull'indirizzo PEC mittente da usare per le notifiche.
art. 16-ter D.L. 179/2012
Richiama elenchi come INI-PEC e ReGInde per la gestione dei domicili digitali; non impone l'obbligo che il mittente (PA) utilizzi un indirizzo presente in tali registri per rendere valida la notifica.
art. 6-bis d.lgs. 82/2005
Norma relativa all'INI-PEC e al domicilio digitale; utilizzata nella ricostruzione normativa, ma non stabilisce vincoli sul mittente delle notifiche degli uffici fiscali.
Legge 21 gennaio 1994 n. 53, art. 3-bis
La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi... La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
La disposizione vincola gli avvocati (notificanti privati) all'uso di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; la Corte ha ritenuto che tale obbligo non sia automaticamente estensibile agli Uffici finanziari.
art. 156 c.p.c.
Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Principio richiamato per affermare che l'irregolarità formale della notifica non determina automaticamente nullità se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e il suo scopo (nessun concreto pregiudizio al diritto di difesa).
art. 2946 c.c.
Richiamato nella discussione sulla prescrizione: la giurisprudenza ritiene normalmente applicabile la prescrizione ordinaria (decennale) per molti crediti tributari salvo specifiche norme contrarie.
art. 2948, primo comma, n. 4 c.c.
Prevede prescrizione quinquennale per "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"; utilizzato per sostenere il termine quinquennale per interessi e, in parte, per sanzioni/accessori.
art. 20, comma 3 d.lgs. 472/1997
Stabilisce il termine di prescrizione di cinque anni per il diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria; rilevante nel consolidato contrasto giurisprudenziale sulla prescrizione delle sanzioni tributarie.
Massime di principio
- La notifica via PEC deve essere inviata all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC (o altro dichiarato nei casi previsti), mentre non esiste un obbligo normativo generale che il mittente (PA) utilizzi un indirizzo PEC presente negli elenchi pubblici; pertanto una PEC inviata da un indirizzo istituzionale riconducibile all'Ufficio è normalmente efficace.
- La nullità della notifica non sussiste automaticamente per un vizio formale dell'indirizzo mittente: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o che l'atto non abbia raggiunto lo scopo. Se il destinatario ha avuto conoscenza completa dell'atto, la notifica è valida.
- Per contestare la validità di una notifica PEC è strategico documentare il pregiudizio concreto (es. mancata conoscenza tempestiva, contenuto differente, impossibilità di difesa) e non limitarsi a dedurre un vizio formale astratto.
- La prova della consegna telematica (ricevuta di avvenuta consegna nel sistema PEC) di norma è ritenuta idonea a dimostrare la notifica; non sempre è necessario produrre ulteriori documenti di spedizione se risulta chiara la provenienza e la ricezione.
- Sulla prescrizione degli obblighi tributari esiste contrasto: il credito tributario principale può essere soggetto alla prescrizione ordinaria (decennale) salvo norme specifiche; sanzioni e interessi frequentemente sono considerati prescrivibili in cinque anni (art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.), ma la giurisprudenza non è univoca: verificare sempre le date di notifica e la natura dell'obbligazione.
- Nelle impugnazioni contro avvisi di pagamento, ottenere l'annullamento totale richiede dimostrare sia vizio di notifica con pregiudizio sia/o estinti i termini di prescrizione; in molte situazioni il risultato può essere parziale (es. cancellazione di sanzioni/interessi ma conferma del credito principale).
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