Sentenza del 25/07/2023 n. 540 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IRPEF - mediazione - omessa fatturazione - gratuità della prestazione - prova certa - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione fiscale per omessa fatturazione delle provvigioni di mediazione per le annualità 2015 e 2016; l'Ufficio ha accertato maggiori redditi (Euro 11.335 per il 2015 e Euro 21.997 per il 2016) e relativo maggior IVA sulla base di riscontri documentali e del Processo Verbale di Constatazione (G.d.F.). Le appellanti sostengono che alcune provvigioni sarebbero state esentate a favore dei proprietari (gratuità) e contestano calcoli e presunzioni dell'Ufficio.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito presunzioni gravi, precise e concordanti basate su contratti acquisiti e riscontri documentali (inclusi contratti recanti la dicitura "Pagato" senza fatturazione) che dimostrano l'omesso incasso/fatturazione di provvigioni. Le ricorrenti non hanno fornito prova certa della presunta gratuità (per es. contratto che preveda espressamente l'assenza di provvigione) e le dichiarazioni postume di terzi sono giudicate insufficienti. Pertanto sono confermati gli avvisi di accertamento e il maggior reddito è stato imputato ai soci per trasparenza (art.5 TUIR). L'appello è condannato alle spese del grado, liquidate in Euro 2.500,00. Richieste di riduzione degli imponibili e di annullamento degli atti sono state respinte.
Norme richiamate
"Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento"
Principio generale: il mediatore ha diritto alla provvigione da entrambe le parti; eventuale rinuncia alla provvigione nei confronti di una parte è ammessa ma deve essere provata con elementi certi (es. clausola contrattuale).
Dispositivo sul criterio della prova: l'onere della prova grava su chi asserisce i fatti; nel caso di contestazione fiscale il contribuente deve fornire prova idonea e documentale per contrastare le presunzioni dell'Ufficio.
art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/73
Norma che legittima l'Ufficio ad emettere avvisi di accertamento fondati su controlli e riscontri documentali (attività di verifica ai fini dell'accertamento fiscale).
Regola processuale: inammissibilità di motivi nuovi di impugnazione proposti per la prima volta in appello (qui è stata rigettata l'eccezione di errore di calcolo introdotta in appello).
Principio di trasparenza: i redditi della società trasparente sono imputati ai soci in ragione delle quote di partecipazione; pertanto il maggior reddito accertato alla società è stato attribuito ai soci.
Massime di principio
- La rinuncia del mediatore a percepire la provvigione da una delle parti è possibile ma richiede prova certa e documentale (es. clausola contrattuale che preveda la gratuità); dichiarazioni postume o verbali di terzi non sono sufficienti a giustificare l'omessa fatturazione.
- La presenza di contratti che attestano la conclusione dell'affare e la dicitura "Pagato" senza corrispondente fatturazione costituisce un indice forte di occultamento di ricavi e legittima l'accertamento da parte dell'Ufficio.
- Quando l'Ufficio produce presunzioni gravi, precise e concordanti basate su riscontri documentali, l'onere di fornire documentazione contraria ricade sul contribuente ai sensi dell'art.2697 c.c.; l'insufficienza della prova comporta la conferma dell'accertamento.
- In società trasparenti (es. sas), il maggior reddito accertato è imputato ai soci secondo le quote di partecipazione (art.5 TUIR).
- Non è possibile introdurre in appello nuovi mezzi di difesa relativi a calcoli o vizi formali non sollevati in primo grado se ciò viola l'art.57 D.Lgs.546/92; tali eccezioni possono essere dichiarate inammissibili.
- Per ridurre il rischio di contestazioni fiscali in operazioni di mediazione: conservare contratti firmati che specifichino pattuizioni su provvigioni, emettere fatture tempestive e annotare i pagamenti in modo coerente con la documentazione fiscale.
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