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Sentenza

Sentenza del 25/07/2023 n. 540 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

IRPEF - mediazione - omessa fatturazione - gratuità della prestazione - prova certa - necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione fiscale per omessa fatturazione delle provvigioni di mediazione per le annualità 2015 e 2016; l'Ufficio ha accertato maggiori redditi (Euro 11.335 per il 2015 e Euro 21.997 per il 2016) e relativo maggior IVA sulla base di riscontri documentali e del Processo Verbale di Constatazione (G.d.F.). Le appellanti sostengono che alcune provvigioni sarebbero state esentate a favore dei proprietari (gratuità) e contestano calcoli e presunzioni dell'Ufficio.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito presunzioni gravi, precise e concordanti basate su contratti acquisiti e riscontri documentali (inclusi contratti recanti la dicitura "Pagato" senza fatturazione) che dimostrano l'omesso incasso/fatturazione di provvigioni. Le ricorrenti non hanno fornito prova certa della presunta gratuità (per es. contratto che preveda espressamente l'assenza di provvigione) e le dichiarazioni postume di terzi sono giudicate insufficienti. Pertanto sono confermati gli avvisi di accertamento e il maggior reddito è stato imputato ai soci per trasparenza (art.5 TUIR). L'appello è condannato alle spese del grado, liquidate in Euro 2.500,00. Richieste di riduzione degli imponibili e di annullamento degli atti sono state respinte.

Norme richiamate

  • art. 1755 c.c.

    "Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento"

    Principio generale: il mediatore ha diritto alla provvigione da entrambe le parti; eventuale rinuncia alla provvigione nei confronti di una parte è ammessa ma deve essere provata con elementi certi (es. clausola contrattuale).

  • art. 2697 c.c., comma 2

    Dispositivo sul criterio della prova: l'onere della prova grava su chi asserisce i fatti; nel caso di contestazione fiscale il contribuente deve fornire prova idonea e documentale per contrastare le presunzioni dell'Ufficio.

  • art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/73

    Norma che legittima l'Ufficio ad emettere avvisi di accertamento fondati su controlli e riscontri documentali (attività di verifica ai fini dell'accertamento fiscale).

  • art. 57 D.Lgs. 546/92

    Regola processuale: inammissibilità di motivi nuovi di impugnazione proposti per la prima volta in appello (qui è stata rigettata l'eccezione di errore di calcolo introdotta in appello).

  • art. 5 TUIR

    Principio di trasparenza: i redditi della società trasparente sono imputati ai soci in ragione delle quote di partecipazione; pertanto il maggior reddito accertato alla società è stato attribuito ai soci.

Massime di principio

  • La rinuncia del mediatore a percepire la provvigione da una delle parti è possibile ma richiede prova certa e documentale (es. clausola contrattuale che preveda la gratuità); dichiarazioni postume o verbali di terzi non sono sufficienti a giustificare l'omessa fatturazione.
  • La presenza di contratti che attestano la conclusione dell'affare e la dicitura "Pagato" senza corrispondente fatturazione costituisce un indice forte di occultamento di ricavi e legittima l'accertamento da parte dell'Ufficio.
  • Quando l'Ufficio produce presunzioni gravi, precise e concordanti basate su riscontri documentali, l'onere di fornire documentazione contraria ricade sul contribuente ai sensi dell'art.2697 c.c.; l'insufficienza della prova comporta la conferma dell'accertamento.
  • In società trasparenti (es. sas), il maggior reddito accertato è imputato ai soci secondo le quote di partecipazione (art.5 TUIR).
  • Non è possibile introdurre in appello nuovi mezzi di difesa relativi a calcoli o vizi formali non sollevati in primo grado se ciò viola l'art.57 D.Lgs.546/92; tali eccezioni possono essere dichiarate inammissibili.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni fiscali in operazioni di mediazione: conservare contratti firmati che specifichino pattuizioni su provvigioni, emettere fatture tempestive e annotare i pagamenti in modo coerente con la documentazione fiscale.

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