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Sentenza

Sentenza del 25/07/2023 n. 22220 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento fiscale per il 2005 con rifiuto della deducibilità di spese relative all'acquisto, ristrutturazione e vendita di un immobile, ritenute dall'Ufficio soggettivamente inesistenti; riprese a tassazione ai fini IRES e IVA. In primo grado la CTP aveva dato ragione alla società ritenendo insufficiente il quadro indiziario dell'Ufficio; la CTR riformò integralmente ritenendo le spese estranee all'operazione dedotta e osservando, tra l'altro, il pagamento dell'imposta di registro nella misura minima. La società ricorre in Cassazione con dieci motivi; l'Amministrazione eccepisce l'inammissibilità per notificazione al Ministero anziché all'Agenzia. La Corte di legittimità valuta preliminarmente la questione di notifica come sanabile e, nel merito, respinge tutti i motivi del ricorso.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dedotti (vizi di motivazione, omissione di decisione, vizi formali dell'avviso di accertamento, termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente, e contestazioni sull'apprezzamento delle prove). La Corte ha ribadito che incombe sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica delle spese dedotte e che la riconsiderazione delle valutazioni probatorie di merito non rientra nella cognizione di legittimità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero per Euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito; indicazione della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5

    Limiti del sindacato in Cassazione: controllo su motivazione e violazione di legge; la Corte applica la nozione di "minimo costituzionale" della motivazione e richiede vizi gravi (omissione assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddizioni irriducibili) o violazioni di norme per ammettere il ricorso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Requisiti di specificità dell'atto di impugnazione: la riproposizione complessiva delle ragioni può essere sufficiente se dall'appello, interpretato nel suo complesso, risultano in modo chiaro le censure; la Corte ritiene che l'appello erariale fosse sufficientemente specifico.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2

    Norme sul procedimento davanti alla Corte di cassazione e relative formalità; richiamata a supporto della valutazione di ammissibilità e delle forme processuali.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Requisiti formali dell'avviso di accertamento: l'assenza del timbro o della data non è automaticamente decisiva se l'ufficio emittente è identificabile e la data di spedizione prova la confezione dell'atto.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 (Statuto del contribuente)

    Termine di 60 giorni tra la chiusura del PVC e la notifica dell'atto per consentire osservazioni al contribuente: la Corte ha ritenuto rispettato il termine sulla base delle date risultanti dagli atti.

  • Codice civile, art. 2697

    Onere della prova: il contribuente deve dimostrare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica delle spese dedotte; in mancanza, l'Amministrazione è legittimata a negare la deducibilità.

  • D.P.R. 26 aprile 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato nei giudizi di cassazione: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.

  • Codice di procedura civile, art. 167, art. 342, art. 112, art. 118 disp. att.

    Richiami procedurali relativi alla formazione del contraddittorio, ai poteri del giudice e ai limiti dell'impugnazione: utilizzati per valutare presunte violazioni procedurali e l'ammissibilità dei mezzi di impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi il contribuente ha l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica delle spese dedotte; la semplice contabilizzazione non è sufficiente.
  • La Corte di cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito: può sindacare solo vizi di diritto o gravi vizi di motivazione come l'assenza materiale di motivazione o contraddizioni insanabili.
  • Forme e vizi formali dell'avviso di accertamento (mancanza di timbro o data) non comportano automaticamente l'annullamento se l'ufficio emittente è identificabile e la data di spedizione o altri elementi consentono di accertare il rispetto dei termini procedurali.
  • La notifica del ricorso al Ministero invece che all'Agenzia delle Entrate, se effettuata con chiara volontà di evocare l'Erario e in presenza di riferimenti che consentono di individuare la parte pubblica, può essere considerata sanabile in nome dell'effettività della tutela e della ragionevole durata del processo.
  • Nelle impugnazioni tributari l'appello è specifico anche quando ripropone le ragioni già dedotte contro l'atto impositivo purché, interpretato complessivamente, consenta di desumere le censure in termini inequivoci.
  • Quando si contestano valutazioni indiziarie dell'Ufficio, il contribuente deve produrre documentazione idonea fin dai primi gradi di giudizio; affidarsi a contestazioni puramente formali in Cassazione è spesso inefficace.

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