Cassazione Civile, Ordinanza n. 11283/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni contribuenti avevano proposto un ricorso cumulativo dinanzi al giudice tributario contro una pluralità di avvisi di liquidazione e di irrogazione di sanzioni. A seguito del deposito del ricorso era stato notificato loro un avviso di irrogazione di sanzioni per il pagamento, in solido, di una somma a titolo di integrazione del contributo unificato, ritenuto versato in misura insufficiente. I contribuenti avevano impugnato tale avviso, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le loro domande. Nel ricorso per cassazione essi hanno dedotto violazione di legge, sostenendo che, prima della modifica introdotta dalla L. n. 147 del 2013, il contributo unificato nei processi tributari con ricorso cumulativo dovesse essere calcolato sul valore complessivo della lite e non separatamente per ciascun atto impugnato; hanno inoltre richiamato il rinvio alle norme del c.p.c. e la disciplina del valore della causa di cui all'art. 10 c.p.c., affermando che solo la legge di stabilità 2014 avrebbe introdotto il criterio del singolo atto impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito l'orientamento secondo cui, nei ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato va determinato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, in base alla disciplina speciale del processo tributario. Ha precisato che la modifica introdotta dall'art. 1, comma 598, lett. a), L. n. 147 del 2013 non ha portata innovativa, ma chiarificatrice; ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale e unionale a sostegno della compatibilità del criterio applicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese, e con accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.
art. 12, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina del processo tributario e del valore della lite.
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È la norma cardine per la determinazione del contributo unificato nel processo tributario; la Corte la interpreta come disposizione da applicare in via speciale rispetto al rinvio generale al c.p.c.
art. 1, comma 598, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147
La Corte nega che abbia introdotto una disciplina realmente innovativa; la qualifica come disposizione chiarificatrice del criterio già desumibile dal sistema.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile, ma la Corte afferma che cede alla disciplina speciale del processo tributario.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere il cumulo dei valori; la Corte lo ritiene non applicabile in presenza della disciplina speciale tributaria.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme sul cumulo di domande.
art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dai ricorrenti senza che la Corte ne faccia un uso autonomo nella decisione.
Richiamati dai ricorrenti, ma non assumono un ruolo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il presupposto dell'imposta è l'iscrizione a ruolo; la Corte non accoglie tale tesi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte lo considera norma speciale che specifica la base di calcolo del contributo nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando un ricorso cumulativo impugna più atti, il contributo unificato va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato e non sul solo valore complessivo della controversia.
- La disciplina speciale del processo tributario prevale sul rinvio generale al codice di procedura civile; pertanto, le regole civilistiche sul cumulo di domande non possono sovvertire il criterio speciale di calcolo del contributo.
- La modifica introdotta dalla L. n. 147 del 2013 in materia di contributo unificato tributario ha natura chiarificatrice e non innovativa, perché si limita a esplicitare un criterio già ricavabile dal sistema.
- L'autonomia delle impugnazioni contro plurimi atti impositivi giustifica la separata considerazione del valore di ciascun provvedimento ai fini del contributo unificato.
- La previsione del contributo unificato per ciascun atto impugnato è compatibile con i principi unionale e costituzionali, purché restino garantiti equivalenza, effettività e accesso alla tutela giurisdizionale.
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