Cassazione Civile, Ordinanza n. 11224/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria fallimentare promossa dal commissario straordinario di una società poi dichiarata insolvente e ammessa ad amministrazione straordinaria, nei confronti di tre pagamenti ricevuti da una società fornitrice/subappaltatrice. La procedura sosteneva che i pagamenti fossero stati eseguiti nel periodo sospetto, in pregiudizio della par condicio creditorum, e che la controparte conoscesse lo stato di insolvenza (scientia decoctionis). Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo maturata la decadenza dall’azione per il decorso del termine triennale di cui all’art. 69-bis l. fall., individuando il dies a quo nella pubblicazione della domanda di concordato preventivo antecedente l’amministrazione straordinaria. La Corte d’Appello aveva invece riformato la decisione, accogliendo la revocatoria e condannando la convenuta alla restituzione dell’importo complessivo di euro 49.600 oltre accessori e spese. In cassazione la società soccombente ha proposto quattro motivi: 1) falsa applicazione dell’art. 69-bis l. fall., sostenendo che, per il principio di consecuzione tra procedure concorsuali, il termine triennale dovesse decorrere dalla pubblicazione della domanda di concordato e non dalla dichiarazione di insolvenza/fallimento; 2) vizio motivazionale/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando l’accertamento della scientia decoctionis e la valutazione delle prove; 3) falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, l. fall., assumendo che i pagamenti fossero esenti da revocatoria perché eseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; 4) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo la mancata prova di azioni di regresso del terzo che aveva materialmente eseguito uno dei pagamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 69-bis, comma 2, l. fall. si riferisce solo alla decorrenza dei termini a ritroso del periodo sospetto e non al termine triennale per l’esercizio dell’azione revocatoria, che decorre dalla dichiarazione di fallimento (o, nel caso di amministrazione straordinaria, dalla dichiarazione di insolvenza). Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il terzo motivo chiarendo che l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a, l. fall. opera solo per i pagamenti di beni e servizi eseguiti nei termini d’uso, requisito escluso nel caso concreto sia per il ritardo e la modalità di esecuzione dei primi due pagamenti, sia per il terzo pagamento effettuato da un soggetto terzo; ha inoltre ribadito che nell’azione revocatoria fallimentare il pregiudizio per la massa è presunto in ragione dell’insolvenza, con conseguente onere del convenuto di dimostrarne l’insussistenza. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il pagamento del terzo era stato considerato come soddisfacimento di un debito della procedura verso il creditore, con violazione della par condicio, rendendo inconferente il riferimento alle asserite azioni di regresso del terzo.
Norme richiamate
art. 69-bis l. fall.
Il termine triennale per l’esercizio delle azioni revocatorie decorre dalla dichiarazione di fallimento; la regola della decorrenza dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese vale solo per i termini a ritroso che individuano il periodo sospetto, non per il termine di decadenza dell’azione.
art. 2935 c.c.
Il termine per l’esercizio di un diritto o di un’azione non può decorrere prima del momento in cui quel diritto o quella azione può essere fatta valere.
art. 67, comma 3, lett. a, l. fall.
L’esenzione dalla revocatoria opera solo per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; non basta la mera riconducibilità del pagamento alla continuità dell’impresa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio nel procedimento camerale previsto dalla norma.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati distinguendo tra violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e inammissibile censura di merito sulla valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il termine di decadenza per proporre l’azione revocatoria fallimentare decorre dal momento in cui l’azione è astrattamente esercitabile dal curatore, cioè dalla dichiarazione di fallimento o dall’evento equivalente che apre la procedura, e non da un momento anteriore in cui il curatore non è ancora legittimato ad agire.
- La disciplina della consecuzione tra procedure concorsuali non consente, di per sé, di anticipare la decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione revocatoria a una fase in cui l’azione non è ancora proponibile.
- Nell’azione revocatoria fallimentare il pregiudizio alla massa è presunto dall’insolvenza; pertanto, grava sul convenuto l’onere di provare che il pagamento non abbia leso la par condicio creditorum.
- L’esenzione revocatoria per i pagamenti relativi all’esercizio dell’impresa richiede la prova che essi siano stati eseguiti nei termini d’uso: il solo fatto che il pagamento sia connesso all’attività aziendale non è sufficiente.
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura formalmente formulata come violazione di legge o vizio processuale in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio; il ricorso deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
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