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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11226/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela fallimentare aveva promosso un'azione revocatoria fallimentare per ottenere l'inefficacia di due pagamenti, per complessivi euro 18.608,43, eseguiti dalla società poi fallita in favore del resistente. I pagamenti erano avvenuti il 24 settembre 2013 e il 7 novembre 2013, inizialmente tramite una cessione di credito poi riqualificata come delegazione di pagamento. La Corte d'appello aveva ritenuto che il Tribunale avesse errato nel dichiarare improcedibile la domanda per mutatio libelli, ma aveva comunque rigettato la revocatoria perché non ravvisava la consecuzione tra la prima domanda di concordato preventivo, pubblicata il 18 novembre 2013 e dichiarata inammissibile il 3 maggio 2014, e la seconda domanda di concordato preventivo del 23 settembre 2014, dichiarata inammissibile il 26 novembre 2015, seguita dal fallimento dell'8 gennaio 2016. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione con due motivi: violazione degli artt. 67, comma 1, n. 2, e 69-bis l.fall., in relazione all'art. 161 l.fall., per avere escluso la consecuzione solo in ragione della distanza temporale tra le due domande di concordato; omesso esame di fatti decisivi relativi all'identità della crisi economica sottostante alle procedure e alla sostanziale coincidenza tra massa passiva esistente al momento della prima domanda e passivo accertato nel fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di error in iudicando e quella di omesso esame di fatti decisivi. Ha affermato che la consecuzione tra procedure concorsuali non dipende in modo decisivo dal mero intervallo temporale tra una procedura e l'altra, purché l'intervallo non sia irragionevole, e che ciò che rileva è soprattutto la riconducibilità delle procedure a un medesimo stato di crisi o insolvenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce di tali principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.

    È la norma che disciplina la revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nell'ambito del periodo sospetto; la sua applicazione può essere retrodatata in presenza di consecuzione tra procedure concorsuali.

  • art. 69-bis l.fall.

    È richiamato come previsione che recepisce il principio giurisprudenziale della consecuzione tra procedure concorsuali, con effetti sulla determinazione del periodo sospetto.

  • art. 161 l.fall.

    È evocato in relazione alla domanda di concordato preventivo, quale procedimento che può costituire il presupposto della consecuzione con il fallimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la Corte ritiene fondato il motivo relativo alla mancata valutazione di circostanze decisive sulla medesimezza della crisi.

Massime di principio

  • Il principio di consecuzione tra procedure concorsuali si configura quando procedure formalmente distinte siano funzionalmente collegate perché originate da un medesimo stato di crisi o insolvenza dell'impresa.
  • Ai fini della consecuzione, il dato temporale tra le procedure non è di per sé decisivo: l'intervallo tra una procedura e l'altra è rilevante solo se irragionevole e tale da dimostrare un mutamento dei presupposti economici delle procedure.
  • In presenza di una plausibile continuità della crisi, il giudice deve esaminare anche gli elementi fattuali e documentali che attestino la sostanziale identità del dissesto, come la coincidenza della massa passiva.
  • L'omessa valutazione di fatti storici specificamente allegati e documentati, se decisivi per l'applicazione del principio di consecuzione, integra il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaConcordato preventivoLiquidazione giudiziale
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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