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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11229/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Una società concessionaria della riscossione impugnava la sentenza della corte tributaria regionale che, confermando il primo giudice, aveva escluso la legittimazione passiva del consorzio di bonifica destinatario del preavviso di fermo amministrativo relativo a numerose cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro 314.759,59. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ad alcune cartelle concernenti crediti INPS, per i quali sarebbe competente il giudice del lavoro; (2) omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale, prospettata in appello, per altre cartelle relative a crediti della Provincia regionale di Catania, assumendo la competenza della CTR di Catania; (3) omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado; (4) violazione della disciplina regionale siciliana sul riordino dei consorzi di bonifica, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente escluso la legittimazione passiva del nuovo consorzio; (5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la controparte non avesse proposto appello incidentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché formulati senza il necessario rispetto dell'onere di specifica allegazione e trascrizione degli atti e delle eccezioni dedotte, e perché le questioni risultavano comunque assorbite o implicitamente rigettate dalla decisione di merito. Ha inoltre dichiarato assorbito il quinto motivo sulle spese. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo che la sentenza impugnata avesse trascurato la corretta applicazione delle norme regionali sulla successione nei rapporti attivi e passivi dei consorzi soppressi e avesse quindi omesso l'indagine decisiva sulla riferibilità concreta delle obbligazioni azionate alle funzioni trasferite al nuovo consorzio. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto e di diritto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la deduzione di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e che il ricorso per cassazione ne riporti puntualmente il contenuto; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare in modo completo e specifico gli atti processuali rilevanti, senza i quali la Corte non può svolgere il controllo sul fatto processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione della disciplina regionale sulla successione dei consorzi di bonifica.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per le censure di omessa pronuncia e di nullità della sentenza.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato per contestare la condanna alle spese di lite.

  • legge reg. Sicilia 25 maggio 1995, n. 45, artt. 2, 6, 7, 8 e 24

    la legge ha soppresso i precedenti consorzi e ha disciplinato la costituzione dei nuovi, il loro subentro nei diritti compatibili con le funzioni spettanti e il subentro dell'Assessorato regionale nei rapporti non trasferiti ai nuovi enti.

  • legge reg. Sicilia 27 aprile 1999, n. 10, art. 31

    norma di interpretazione autentica che chiarisce l'ambito del subentro dei nuovi consorzi e dell'Assessorato nei rapporti attivi e passivi dei consorzi soppressi, limitandolo alle funzioni attribuite ai nuovi enti o, per l'Assessorato, ai soli rapporti non trasferiti.

Massime di principio

  • La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se la domanda o eccezione asseritamente trascurata è stata ritualmente proposta nel merito e il ricorso per cassazione la riproduce in modo specifico, con indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di allegare o riprodurre gli atti processuali necessari al controllo della decisività della doglianza; la Corte non può svolgere ricerche autonome nel fascicolo.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita di rigetto, desumibile dall'impostazione logico-giuridica adottata dal giudice di merito o dall'assorbimento della questione in una ratio decidendi assorbente.
  • Quando una norma di riordino di enti pubblici o para-pubblici prevede il subentro nei rapporti attivi e passivi solo in relazione alle funzioni trasferite al nuovo ente, il giudice deve verificare in concreto se l'obbligazione dedotta in giudizio sia effettivamente riferibile a quelle funzioni; in difetto, non può affermarsi automaticamente la legittimazione passiva del nuovo ente.
  • In presenza di una disciplina interpretativa autentica che delimita il perimetro del subentro nei rapporti giuridici, l'accertamento giudiziale deve essere condotto alla luce del collegamento funzionale tra il debito azionato e le competenze attribuite al soggetto succeduto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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