Cassazione Civile, Ordinanza n. 11225/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una curatela fallimentare aveva promosso azione revocatoria fallimentare contro una banca per ottenere la restituzione di alcune rimesse bancarie ritenute solutorie. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, accogliendo la revocatoria e condannando la banca al pagamento di euro 172.000 oltre accessori e spese. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 67 l. fall. e degli artt. 18, 19, 27 e 30 del d.lgs. n. 270 del 1999. La censura verteva sull’individuazione del periodo sospetto per l’azione revocatoria: secondo la ricorrente, non era legittima la retrodatazione al semestre anteriore alla prima dichiarazione di fallimento, perché non vi sarebbe stata consecuzione tra la prima dichiarazione di fallimento e la successiva vicenda di amministrazione straordinaria; inoltre, la revoca della prima sentenza di fallimento sarebbe stata coperta da giudicato e impedirebbe di far decorrere da essa il periodo sospetto. Il fallimento resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nel caso concreto, vi era continuità tra la prima dichiarazione di fallimento, la successiva dichiarazione di insolvenza ex d.lgs. n. 270 del 1999 e la nuova dichiarazione di fallimento emessa all’esito della procedura, con conseguente legittimità della retrodatazione del periodo sospetto alla data della prima sentenza dichiarativa di fallimento. La revoca della prima sentenza non escludeva lo stato di insolvenza, ma era dipesa solo dall’esigenza di applicare la procedura di amministrazione straordinaria, essendo l’impresa una grande impresa commerciale. È stato quindi enunciato il principio di diritto per cui, in tale sequenza procedimentale, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni recuperatorie coincide con la pubblicazione della prima sentenza di fallimento. Il ricorso è stato rigettato; la banca è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67 legge fall.
norma posta a base dell'azione revocatoria fallimentare e del calcolo del periodo sospetto; la decorrenza va riferita, nel caso di consecuzione procedimentale, alla prima dichiarazione di fallimento.
art. 64 e ss. legge fall.
richiamate in relazione alle azioni recuperatorie soggette al periodo sospetto retrodatato.
art. 69-bis, comma 2, legge fall.
richiamato come esempio legislativo di consecuzione di procedure, in cui il collegamento procedimentale rileva ai fini della decorrenza del periodo sospetto.
art. 5, comma 1, legge fall.
richiamato per indicare che il presupposto oggettivo del fallimento è lo stato di insolvenza.
art. 18 d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato tra le disposizioni invocate nel ricorso; il testo non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
art. 19 d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato tra le disposizioni invocate nel ricorso; il testo non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
art. 27 d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato per il periodo di osservazione e per la verifica delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
art. 30, comma 1, d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato per la nuova dichiarazione di fallimento all'esito negativo del periodo di osservazione.
art. 3 d.lgs. n. 270 del 1999
indica che l'apertura dell'amministrazione straordinaria presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza e dei requisiti soggettivi dell'impresa.
art. 1 d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato per qualificare l'amministrazione straordinaria come procedura della grande impresa commerciale insolvente.
art. 384, comma 1, c.p.c.
base per l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una procedura concorsuale segue una prima dichiarazione di fallimento, e la revoca di quest'ultima dipende solo dalla necessità di applicare un diverso procedimento concorsuale imposto dai requisiti dimensionali dell'impresa, sussiste consecuzione tra le procedure ai fini della disciplina degli atti pregiudizievoli ai creditori.
- Se l'assetto normativo e fattuale mostra un unico stato di insolvenza accertato in sequenza attraverso procedimenti diversi, il periodo sospetto per l'azione revocatoria può essere calcolato a ritroso dalla prima dichiarazione di fallimento, anche se questa sia stata revocata e sostituita da altra procedura.
- La revoca della sentenza di fallimento non impedisce la retrodatazione del periodo sospetto quando la revoca non esclude l'insolvenza, ma dipende soltanto dalla necessità di assoggettare l'impresa alla procedura concorsuale corretta.
- Ai fini della consecuzione delle procedure non è decisivo che vi sia stata l'apertura formale della procedura successiva: è sufficiente il collegamento funzionale tra le vicende concorsuali relative alla medesima situazione di dissesto.
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