Cassazione Civile, Ordinanza n. 11231/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della rinuncia al ricorso ritualmente accettata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha escluso ogni provvedimento sulle spese, in ragione del tenore dell'adesione alla rinuncia, e ha precisato che la declaratoria di estinzione non comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto che aveva commissionato indagini geognostiche e prove geotecniche per un progetto di ampliamento stradale, per il pagamento di fatture rimaste insolute emesse dalla società poi fallita. L'opponente sosteneva, in sintesi, che il credito non fosse esigibile perché il pagamento sarebbe stato subordinato a una condizione sospensiva collegata alla preventiva liquidazione delle somme da parte dell'ente pubblico committente, oppure che il credito dovesse essere rideterminato nel quantum. Il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte d'appello confermava il decreto ingiuntivo, ritenendo provati il rapporto e l'esecuzione delle prestazioni, non provato il dedotto fatto estintivo o il mancato avveramento della condizione, e tardiva la censura sul quantum. In cassazione sono stati proposti quattro motivi, ma prima della decisione le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo e il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla controparte e dai rispettivi difensori.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comma 2, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente e dal suo difensore, nonché accettata dalla controparte con la firma del difensore, integra una rinuncia rituale al ricorso.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione
Quando la rinuncia è ritualmente accettata, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, comma 1, c.p.c.
estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso
La rinuncia determina l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dalla parte e dal difensore e ritualmente accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte dichiara l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- Se dall'adesione alla rinuncia emerge che le parti non richiedono statuizioni sulle spese, il giudice può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
Come è indicizzato
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