Cassazione Civile, Ordinanza n. 32850/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava davanti ai giudici tributari un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con recupero a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati e di costi ritenuti indeducibili, oltre a un atto di contestazione sanzionatoria per omessa o incompleta indicazione in dichiarazione dei componenti negativi di reddito. La controversia nasceva dalla ricostruzione dell'Ufficio secondo cui il rapporto contrattuale per servizi di ingegneria con una società iraniana sarebbe stato in realtà interposto, per finalità fiscali, tramite due società anglosassoni fiduciariamente riconducibili al legale rappresentante della contribuente; inoltre, parte dei costi era stata disconosciuta perché riferita a operazioni con società residenti in paesi a fiscalità privilegiata senza prova della natura commerciale e dell'interesse economico. La contribuente deduceva, nel merito e in rito, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per tardività ex art. 43 d.P.R. 600/1973 e insussistenza del raddoppio dei termini, la mancata allegazione del PVC della Guardia di finanza ex art. 42 d.P.R. 600/1973 e l'assenza di adeguata prova a sostegno dei recuperi fiscali. Dopo il rigetto in primo grado e la riforma in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattordici motivi; nel corso del giudizio di legittimità ha poi rappresentato di aver aderito a procedure di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (rottamazione ter e quater), chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto che, pur non essendosi perfezionata la definizione agevolata del 2022 riferita direttamente agli atti impositivi originari, la società aveva successivamente definito mediante versamenti integrali i carichi iscritti a ruolo derivanti da quegli atti, prima attraverso la rottamazione ter e poi mediante rottamazione quater e riammissione. Richiamando la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e la norma di interpretazione autentica introdotta nel 2025, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto le spese secondo il criterio dell'acquiescenza alla soluzione premiale, ponendole a carico di chi le aveva anticipate, e ha escluso l'applicazione dell'art. 13-quater del d.P.R. 115/2002. Il ricorso non è stato quindi esaminato nel merito.
Norme richiamate
termine previsto dall'art. 43 DPR n. 600/73 e senza che fosse applicabile il raddoppio dei termini previsto dal terzo comma del citato articolo
richiamato quale norma invocata dalla contribuente per eccepire la decadenza dal potere di accertamento; la Corte non decide nel merito della questione perché il giudizio viene estinto per definizione agevolata dei carichi
mancata allegazione del PVC della Guardia di finanza di Seregno, in violazione dell’art. 42 del DPR n. 600/1973
invocato dalla contribuente come requisito di motivazione e allegazione dell'atto impositivo; non viene scrutinato nel merito per sopravvenuta estinzione
costi non deducibili... contabilizzata con violazione dell'art. 110, commi 10 e 11, Tuir
norma posta a fondamento del disconoscimento di costi relativi a operazioni con soggetti localizzati in paesi a fiscalità privilegiata, in assenza di prova sulla natura commerciale e sull'interesse economico
I debiti... possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni... versando integralmente le somme...
disposizione richiamata per affermare che la rottamazione ter consente l'estinzione dei carichi affidati all'agente della riscossione mediante pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, interessi e spese
art. 1, comma 231, l. n. 197/2022
i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione... possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni... versando le somme dovute a titolo di capitale
disposizione richiamata per la rottamazione quater; la Corte la utilizza per verificare il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi di ruolo
art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata
norma interpretata autenticamente nel senso che, ai fini dell'estinzione dei giudizi relativi ai debiti compresi nella domanda di adesione, è sufficiente il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione richiesta
art. 12-bis d.l. n. 84/2025 conv. in l. n. 108/2025
ha introdotto... l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)
norma utilizzata come fondamento interpretativo della declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata
art. 13-quater d.P.R. n. 115/2002
non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione nel caso di estinzione sopravvenuta per definizione agevolata
memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come disciplina del deposito di memoria nel procedimento camerale di legittimità
art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato quale base normativa della sospensione del giudizio per consentire l'accesso alla definizione agevolata
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità tributario, la sopravvenuta definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, con assorbimento dell'esame dei motivi di ricorso sul merito dell'accertamento.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio, rileva il perfezionamento della procedura di rottamazione dei carichi iscritti a ruolo derivanti dagli atti impugnati, secondo la disciplina speciale applicabile e, per le ipotesi considerate, anche mediante il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione richiesta.
- Quando il contribuente sceglie la definizione agevolata che consente il beneficio della riduzione del debito, non trova applicazione la regola ordinaria della soccombenza sulle spese in danno del contribuente che aderisce alla procedura, potendo le spese essere regolate in modo conforme alla ratio premiale dell'istituto.
- La Corte non affronta nel merito le censure relative alla decadenza dell'Ufficio, alla motivazione dell'avviso o alla prova dei maggiori ricavi e dei costi indeducibili quando la controversia si estingue per definizione agevolata sopravvenuta.
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