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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02321/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009, notificato dal Comune per alcuni immobili. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso della società, ritenendo l'atto tempestivo. In appello la CTR ha invece accolto il gravame della contribuente, ritenendo che, poiché il tributo 2009 doveva essere versato entro il 31 dicembre 2009, il termine decadenziale quinquennale per l'esercizio del potere impositivo scadesse il 31 dicembre 2014 e che la notifica dell'avviso, avvenuta il 29 dicembre 2015, fosse tardiva. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sull'ICI e sul termine di decadenza, sostenendo che il dies a quo non dovesse essere la data del versamento ma quella di presentazione della dichiarazione. Ha inoltre richiamato norme sulla dichiarazione ICI, sul regime urbanistico-catastale, sul procedimento civile e sull'onere della prova. La società contribuente ha resistito con controricorso; la concessionaria della riscossione è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per l'ICI, la soppressione dell'obbligo generale di dichiarazione opera dal 2007 e, per l'anno d'imposta 2009, la decadenza del Comune dal potere di accertamento va calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Ne consegue che il termine scadeva il 31 dicembre 2014 e che la notifica dell'avviso il 29 dicembre 2015 era tardiva. La Corte ha anche rilevato che il Comune non aveva specificato alcuna variazione soggettiva o oggettiva tale da imporre ancora un obbligo dichiarativo. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del Comune alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Per l'esercizio del potere impositivo il termine decadenziale è di cinque anni e, nei casi in cui l'obbligo dichiarativo sia venuto meno, decorre dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato.

  • art. 1, comma 171, L. 296/2006

    Richiamato dal ricorrente tra le norme disciplinanti il quadro dell'ICI; non è svolta una autonoma interpretazione decisiva ai fini della decisione.

  • art. 1, comma 174, L. 296/2006

    "Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463"

    La soppressione dell'obbligo dichiarativo non opera in assoluto, ma restano salve le ipotesi specificamente indicate dalla legge.

  • art. 37, comma 53, D.L. 223/2006

    Ha soppresso, con decorrenza dall'anno 2007, l'obbligo di dichiarazione o comunicazione ICI, con effetti rilevanti sulla decorrenza della decadenza per l'accertamento.

  • art. 10, comma 4, D.Lgs. 504/1992

    Norma originaria sull'obbligo di dichiarazione/comunicazione ICI, ritenuta poi superata dalla soppressione disposta dal d.l. 223/2006, salvo le eccezioni previste.

  • art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 504/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso; il testo della decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 3, D.Lgs. 380/2001

    Richiamato nel motivo di ricorso; non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi espressa.

  • art. 7, D.P.R. 380/2001

    Richiamato nel motivo di ricorso; non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi espressa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non è oggetto di una specifica statuizione decisoria autonoma.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non è oggetto di una specifica statuizione decisoria autonoma.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; il Comune non ha indicato in concreto le variazioni rilevanti che avrebbero giustificato l'obbligo dichiarativo, con rilievo sul piano dell'allegazione/prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di ICI, la soppressione dell'obbligo generale di dichiarazione comporta che, per gli anni d'imposta cui tale soppressione si applica, la decadenza dell'ente impositore dall'accertamento si computa dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato, e non dalla data di una dichiarazione che non è più dovuta.
  • La regola sulla soppressione dell'obbligo dichiarativo non esclude le ipotesi residuali in cui la dichiarazione resta necessaria per variazioni soggettive o oggettive non conoscibili d'ufficio; tuttavia, chi invoca tale eccezione deve allegare e individuare concretamente i fatti che la integrano.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge non può essere accolta se la tesi del ricorrente presuppone una decorrenza del termine decadenziale incompatibile con la disciplina sopravvenuta applicabile al tributo oggetto di causa.
  • Quando la notifica dell'avviso di accertamento interviene oltre il termine quinquennale decorrente dal dies a quo correttamente individuato, l'ente impositore incorre in decadenza dal potere impositivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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