Cassazione Civile, Ordinanza n. 19129/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, emessi a seguito di una verifica con PVC che aveva contestato indebite detrazioni e deduzioni di costi per operazioni soggettivamente inesistenti realizzate tramite soggetti fittiziamente interposti. In particolare, l'Ufficio riteneva che gli acquisti di autovetture fossero stati effettuati attraverso due ditte interposte che avrebbero applicato, senza presupposti, il regime del margine, consentendo alla società di detrarre indebitamente l'IVA e dedurre costi non effettivamente sostenuti. La CTR aveva respinto l'appello dell'Amministrazione ritenendolo inammissibile per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e, comunque, privo di prova. L'Agenzia ricorreva per cassazione con sette motivi: violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992; violazione dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 per l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello; violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 in tema di frode, onere della prova, accertamento analitico-induttivo e detrazione IVA; ulteriore violazione delle stesse norme sotto il profilo dell'elemento soggettivo e della conoscibilità della frode; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992; violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 46, 47 e 50 d.l. n. 331/1993 sulla sufficienza della documentazione prodotta dalla società; vizio assoluto di motivazione per mancata considerazione degli elementi del PVC sul coinvolgimento della società nella frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità. Ha affermato che, nel processo tributario, l'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 va interpretato restrittivamente e che è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità, una chiara e univoca, anche se sommaria, contestazione della decisione di primo grado; è inoltre sufficiente la riproposizione in appello delle medesime ragioni già svolte in primo grado, specie quando siano corredate da documenti nuovi prodotti per sostenere la legittimità dell'atto impositivo. Poiché la CTR aveva deciso sulla base della ritenuta inammissibilità dell'appello, ha perso la potestas iudicandi sulle ulteriori questioni; per questo gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.
Norme richiamate
"motivi specifici dell'impugnazione"
Nel processo tributario la specificità dei motivi di appello va intesa in senso non formalistico: è sufficiente una chiara e univoca, anche se sommaria, contestazione della sentenza impugnata, anche mediante la riproposizione delle difese già svolte in primo grado.
art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
In appello sono ammessi nuovi mezzi di prova; la produzione del PVC e dei relativi allegati non giustifica di per sé la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Richiamato come norma sull'onere della prova nelle contestazioni relative alla frode e alla detraibilità/deducibilità dei costi e dell'IVA.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in tema di accertamento analitico-induttivo fondato sugli elementi emersi dalla verifica.
Richiamato in tema di detrazione IVA e di esclusione del diritto alla detrazione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti o fraudolente.
Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma i relativi motivi non sono stati esaminati perché assorbiti dalla decisione sull'inammissibilità dell'appello.
artt. 46, 47 e 50 d.l. n. 331/1993
Richiamati dalla ricorrente in relazione al regime del margine e alla documentazione delle cessioni di autoveicoli.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione è stata respinta perché i motivi, pur non perfetti, risultavano sufficientemente esposti.
Richiamato nei singoli motivi come parametro dei vizi denunciati (nullità, violazione di legge, motivazione).
Massime di principio
- Nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello va interpretato restrittivamente: non occorre una confutazione analitica di ogni singolo passaggio della sentenza di primo grado, essendo sufficiente che dall'atto emerga in modo chiaro e univoco la volontà di contestare la decisione.
- L'appello dell'Amministrazione finanziaria è ammissibile anche quando riproponga in sostanza le stesse ragioni già svolte in primo grado per sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento, se il gravame consente il riesame pieno del merito.
- La produzione in appello del PVC e dei documenti ad esso allegati può integrare legittimamente la base del gravame e non rende, di per sé, generico l'appello, specie quando la sentenza di primo grado abbia fondato l'accoglimento sulla carenza di prova dell'Ufficio.
- Qualora il giudice di appello decida esclusivamente sulla base dell'inammissibilità del gravame, una volta esclusa tale ragione di rito deve essere disposto il rinvio al giudice di merito, non potendo la Corte di cassazione esaminare direttamente le ulteriori questioni non vagliate.
- Nel giudizio di cassazione, l'eventuale difetto di specificazione di singoli motivi non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso se la censura risulta comunque intellegibile nella sua essenza.
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