Cassazione Civile, Sentenza n. 34623/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso della società contribuente avverso 38 avvisi di accertamento relativi al canone per pubblicità (anno 2010) emessi da Elpis s.r.l. per conto del Comune di Napoli: contestazione della legittimità del concessionario (in house providing), natura giuridica del prelievo (imposta vs canone), decadenze/termini di notifica, validità dei verbali e delle sottoscrizioni (firme illeggibili, mancanza di procura o sottoscrizione autografa del legale rappresentante del concessionario), mancata indicazione del responsabile del procedimento, natura temporanea della pubblicità (tariffa annuale vs tariffa giornaliera), applicazione della norma sanzionatoria (art.23 d.lgs.507/1993 vs art.23 d.lgs.285/1992), responsabilità solidale dei produttori degli annunci, applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni e contestazioni probatorie (documentazione fotografica). Il ricorso per cassazione articolava sedici motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha, in massima parte, respinto o dichiarato inammissibili i vari motivi presentati dalla ricorrente: molte censure sono state ritenute nuove o mal formulate (inammissibili) o infondate. In particolare la Corte ha confermato che: il Comune di Napoli ha aderito al regime del canone (CIMP) ai sensi dell'art.62 d.lgs. 446/1997, richiamando il d.lgs. 507/1993 per la definizione della fattispecie; gli avvisi emessi dal concessionario sono validi anche se sottoscritti con l'indicazione a stampa del "Funzionario Responsabile" (in base alle norme di cui alla L.296/2006 e L.549/1995 e alla giurisprudenza della Corte di cassazione); l'omessa dichiarazione comporta la presunzione dell'inizio della pubblicità come previsto dalla normativa richiamata dal PGI comunale; questioni relative a decadenze, firme illeggibili, procure e responsabilità solidale sono state considerate infondate o non provate. Tuttavia la Corte ha accolto il 12º motivo limitatamente alla misura delle sanzioni: ha ritenuto fondata la doglianza circa la mancata applicazione del cumulo giuridico (art.12 d.lgs. 472/1997) nella determinazione complessiva delle sanzioni derivanti dalle plurime violazioni collegate, con conseguente annullamento parziale della sentenza impugnata e rinvio per nuova determinazione della misura sanzionatoria conformemente ai principi esposti. In sintesi: decisione di merito confermata nella sostanza, salvo correzione della determinazione delle sanzioni e rinvio per nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 62
Attribuisce ai Comuni la facoltà, con regolamento, di trasformare l'imposta sulla pubblicità in un canone (CIMP); il giudice ha ritenuto che il Comune di Napoli abbia esercitato tale facoltà e che quindi il regime del canone si applichi, pur richiamando i criteri del d.lgs. 507/1993 per l'individuazione del presupposto.
d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 5, 6, 8, 11, 23, 24
Il d.lgs. 507/1993 definisce i presupposti e le sanzioni della pubblicità: benché il Comune abbia adottato il canone, le definizioni e principi del decreto vengono utilizzati come ausilio per stabilire la sussistenza dell'obbligo tributario e come parametro per controllo, accertamento e sanzioni.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 179 e comma 162
"gli avvisi di accertamento dei tributi locali 'sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo'"
Ampliamento dei soggetti legittimati ad esercitare poteri di accertamento; la Corte ha ritenuto sufficiente la sottoscrizione con indicazione a stampa del nome del "Funzionario Responsabile" per la validità degli atti prodotti dal concessionario.
L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87
"la firma autografa ... è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati"
Tale disposizione è stata interpretata come norma speciale che consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile anche per atti prodotti da concessionari, purché il nominativo sia individuato da un provvedimento dirigenziale.
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12
Disciplina il cumulo giuridico delle sanzioni negli illeciti tributari: la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata applicazione del cumulo giuridico nella determinazione complessiva delle sanzioni, accogliendo il motivo in relazione alla misura delle sanzioni.
Regola la valutazione della prova per le fotografie; la Corte ha osservato che la prova fotografica è ammissibile ma non è emerso che abbia costituito elemento decisivo su cui si sia basata la sentenza impugnata.
Principio dell'onere della prova: l'ente impositore e il concessionario hanno l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria (esistenza della pubblicità non dichiarata).
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59 lett. d)
Norma citata in tema di incompatibilità dei giudici delle commissioni tributarie: la Corte ha ricordato che l'accertamento della decadenza per incompatibilità è di competenza degli organi amministrativi previsti (Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e decreto ministeriale).
art. 14, Titolo IV, P.G.I. del Comune di Napoli
Regole di attuazione locali che disciplinano termini e modalità di notifica degli avvisi e richiamano le norme statali; la Corte ha ritenuto che i termini di decadenza vanno specificamente allegati e dimostrati per essere valutati in cassazione.
d.lgs. n. 285 del 1992, art. 23 (Codice della Strada)
Richiamato dalla ricorrente come norma alternativa per la sanzione; la Corte ha escluso la sua prevalenza rispetto alla normativa tributaria comunale, riservata alla tutela della sicurezza stradale.
Massime di principio
- Se il Comune ha regolamentato l'imposizione mediante canone (CIMP) ai sensi dell'art.62 d.lgs. 446/1997, le norme del d.lgs. 507/1993 restano rilevanti come criterio interpretativo per identificare il presupposto e le sanzioni, ma il prelievo si qualifica come canone comunale.
- Gli avvisi di accertamento emessi da un concessionario sono validi anche se non recano la firma autografa, purché compaia l'indicazione a stampa del "Funzionario Responsabile" o del soggetto nominato e tale nominativo sia individuabile (è auspicabile un provvedimento dirigenziale che individui il responsabile).
- Per contestare in cassazione questioni che implicano accertamenti di fatto o questioni non esaminate in merito, il ricorrente deve dimostrare che la questione è stata tempestivamente sollevata in sede di merito e indicare in quale atto ciò è stato dedotto (principio della non novità in cassazione).
- Le doglianze su omessa motivazione o errata valutazione probatoria di un atto amministrativo (per es. motivazione di un avviso di accertamento) richiedono che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione dell'atto amministrativo ritenuti erronei, pena l'inammissibilità.
- Le eccezioni relative a termini di decadenza o notifiche devono essere specifiche: va indicata la data di notifica degli atti che si assume essere tardiva, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- La determinazione delle sanzioni per plurime violazioni collegate deve rispettare il principio del cumulo giuridico (art.12 d.lgs. 472/1997): la mancata applicazione del cumulo può comportare la cassazione limitata alla misura sanzionatoria e il rinvio per nuovo esame.
- Questioni di incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie non producono automaticamente la nullità della sentenza; l'accertamento della decadenza/incompatibilità è di competenza degli organi preposti (Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria/decreto ministeriale).
- La documentazione fotografica è prova ammissibile, ma per farne fondamento decisivo è necessario che la motivazione del giudice espliciti come tale elemento sia stato valutato e ritenuto decisivo; in mancanza la censura può risultare priva di interesse.
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