Cassazione Civile, Sentenza n. 34525/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato due dei tre motivi dell'Agenzia (motivi nn.1 e 2) ma ha accolto il motivo n.3 relativo all'omesso esame di fatti decisivi. Perciò ha cassato la sentenza della CTR, in relazione al motivo accolto, e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale per una nuova decisione in diversa composizione. Ha inoltre rigettato le eccezioni procedurali sollevate dai resistenti (es. sulla notifica dell'Avvocatura).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava che l'Associazione svolgesse attività commerciale (gestione stabilimento balneare e somministrazione di alimenti e bevande anche a non associati) per gli anni 2005-2007 e aveva emesso avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA; inoltre imputava agli associati reddito da partecipazione derivante da quella attività. La CTR aveva ritenuto che, documentalmente, l'attività commerciale fosse svolta da una s.r.l. dal 2004 e che l'Associazione svolgesse solo attività sociale e somministrazione riservata ai soci, basandosi anche sul fatto che sussisteva un unico episodio di somministrazione a non soci (2008). L'Agenzia impugnava la decisione di merito per omesso esame di fatti decisivi (prezzi praticati ai soci, corrispettivi eccedenti i costi, pagamenti rilevanti ai soci).
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 39
Norma richiamata per gli accertamenti in materia di imposte dirette a carico dell'associazione; la Corte non entra nel merito dell'articolo ma lo indica come base normativa per gli avvisi emessi
d.P.R. n. 633/1972, art. 55
Richiamato come base normativa per gli accertamenti IVA; la questione riguardava l'applicabilità dell'IVA per attività commerciale svolta dall'associazione
Legge n. 69/2009, art. 55, comma 1
Interpretata nel senso che l'Avvocatura dello Stato può effettuare notificazioni secondo le modalità previste, senza necessità della previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine (poiché gli Avvocati dello Stato non sono iscritti agli Ordini)
Legge n. 53/1994, artt. 1 e 7
Citata nella eccezione dei resistenti sulla validità delle notifiche; la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale prevista per l'Avvocatura dello Stato
art. 2195 c.c.
Richiamato nella censura dell'Agenzia in relazione alla nozione di impresa; la Corte non ha ritenuto fondata la censura atta a rimettere in discussione la valutazione di prova svolta dal giudice di merito
art. 148 TUIR
Richiamato in relazione alle regole fiscali sul reddito d'impresa/partecipazione; la questione del riparto dell'onere della prova è stata discussa ma la Corte ha accolto il motivo per omesso esame di fatti rilevanti
d.lgs. 446/1997, art. 5-bis
Richiamato in tema di norme tributarie applicabili; la Corte non ha sviluppato una nuova interpretazione sostanziale ma lo menziona tra le norme considerate
d.P.R. n. 633/1972, art. 4
Richiamato con riferimento ai presupposti IVA; la decisione è rimessa al nuovo esame di merito per verifica degli elementi fattuali rilevanti
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; la Corte richiama la necessità che il giudice di merito consideri tutti i fatti decisivi
art. 2727 c.c.
Citato tra le norme processuali sul valore della prova documentale; la Corte ha censurato l'omesso esame di documenti rilevanti
art. 2729 c.c.
Menziomento normativo riferito a strumenti probatori, la Corte ha richiamato la necessità di valutare correttamente la prova
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, illogicità della motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha accolto il motivo fondato sull'omesso esame (n.3) e rigettato gli altri
art. 366 c.p.c.
Richiamato in relazione ai motivi inammissibili per impropria esposizione o per non attinenza al decisum; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità
art. 54 d.l. n. 83/2012 (modifica art. 360 c.p.c.)
Rilevante per la corretta interpretazione delle censura di motivazione alla luce delle modifiche procedurali sui motivi di cassazione
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione tributaria contesta l'attività commerciale di un'associazione va valutato se l'attività sia effettivamente strumentale agli scopi istituzionali o abbia natura commerciale: la prova della sussistenza di un'attività commerciale continuativa grava sull'Amministrazione e il giudice di merito deve esaminare tutti i fatti decisivi che possono indicarne la natura.
- L'omesso esame di fatti o documenti decisivi (es. prezzi praticati ai soci, margini eccedenti i costi, compensi rilevanti erogati ai soci) costituisce motivo fondato di cassazione: il giudice di legittimità può cassare e rinviare per un nuovo esame di merito.
- La valutazione dell'onere della prova in materia tributaria richiede che il giudice di merito espliciti le ragioni per cui ritiene raggiunta o meno la prova dell'attività commerciale; censure generiche sulla motivazione sono spesso inammissibili.
- Trasferimenti formalizzati di gestione (es. subingresso a favore di una s.r.l.) non escludono in automatico responsabilità fiscale dell'associazione se dagli atti emergono elementi che indicano comunque una gestione economica rilevante per conto dell'associazione; occorre un esame dettagliato della documentazione.
- In materia processuale, le notifiche effettuate dall'Avvocatura dello Stato seguono regole speciali (L. 69/2009) e non richiedono la previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, poiché gli Avvocati dello Stato non sono iscritti agli Ordini.
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