Cassazione Civile, Sentenza n. 34778/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dopo una condanna penale a tre anni di reclusione e 1.500 euro di multa per tentata estorsione, con condanna al risarcimento in favore della parte civile, la sentenza penale d’appello del 2015 era passata in giudicato, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione; in quella sede era stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Il procedimento disciplinare riguardava il tentativo, nell’ambito di un asserito incarico professionale, di costringere una donna a versare 200.000 euro minacciando la diffusione di fotografie intime. Il Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna aveva irrogato la radiazione e il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 14/2021 depositata il 2 febbraio 2021, aveva respinto l’impugnazione. L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi (nel testo, tuttavia, i motivi sono numerati primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo): 1) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il CNF avrebbe omesso di esaminare la tesi sull’applicazione della legge vigente all’instaurazione del procedimento; 2) prescrizione dell’azione disciplinare, sostenendo l’applicabilità dell’art. 56 della legge n. 247/2012 e, in subordine, l’illegittimità costituzionale della diversa disciplina transitoria; 3) violazione del ne bis in idem convenzionale per la duplicazione dei procedimenti penale e disciplinare; 4) erronea attribuzione di efficacia al giudicato penale, in contrasto con l’autonomia del procedimento disciplinare; 5) motivazione apparente sull’accertamento dei fatti, contestando l’idoneità e la coerenza delle testimonianze, che secondo il ricorrente non avrebbero confermato né il ricatto né il possesso delle fotografie; 6) motivazione insufficiente sulla proporzionalità della radiazione, sull’effetto della precedente sospensione cautelare di nove mesi e sulla compatibilità della sanzione con la reputazione professionale dell’incolpato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta contro il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna: il contraddittore necessario nell’impugnazione delle decisioni del CNF è il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, mentre gli altri uffici non sono parti del giudizio giurisdizionale disciplinare. Ha quindi rigettato il ricorso contro la decisione del CNF. Il primo motivo è stato rigettato: il giudice non viola l’art. 112 c.p.c. quando decide la questione sottoposta usando una diversa ragione giuridica. Il secondo motivo è stato rigettato: per gli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012 resta applicabile il regime prescrizionale vigente al momento del fatto; poiché si trattava di fatti oggetto di azione penale, la prescrizione decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza penale e l’azione disciplinare era stata interrotta dagli atti del procedimento. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in conformità all’orientamento secondo cui la sanzione disciplinare forense, per destinatari e finalità, non ha natura sostanzialmente penale e non viola il ne bis in idem per la coesistenza con la sanzione penale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non decisivo: la responsabilità disciplinare era sostenuta anche da un’autonoma valutazione delle testimonianze raccolte nel procedimento disciplinare, sufficiente a sorreggere la decisione indipendentemente dalla censura sull’efficacia del giudicato penale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: contestava in realtà la valutazione delle prove e non indicava un’anomalia motivazionale rilevabile in cassazione, poiché l’apparenza della motivazione deve risultare dalla struttura della sentenza, non dal confronto con le prove. Il motivo relativo alla sanzione è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere un riesame di merito della scelta e della misura della sanzione, apprezzamento discrezionale del CNF non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c. – che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda – non è violato se il giudice rende la pronuncia in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante in quanto il vizio in discorso riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione.
La decisione adottata sulla questione proposta non viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato per il solo fatto che il giudice la fondi su una norma o ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte.
art. 65, comma 5, L. n. 247/2012
Deve essere ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondo cui le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, il che comporta che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, salvo restando che l’apertura del procedimento disciplinare funge da atto interruttivo della prescrizione con effetti istantanei.
La disciplina successiva più favorevole sulla prescrizione non si applica retroattivamente agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore; la legge applicabile si individua in base al momento del fatto o della cessazione della permanenza, mentre l’apertura del procedimento interrompe la prescrizione.
art. 51 R.D.L. n. 1578/1933
Quanto al dubbio di costituzionalità sollevato in via subordinata nella censura, è agevole replicare, nel senso della manifesta infondatezza della questione, che la diversità del termine prescrizionale, in ragione dell’epoca di realizzazione dell’illecito disciplinare, resta nell’area riservata alla discrezionalità del legislatore una volta che sia riconosciuta la natura amministrativa della relativa sanzione.
Per gli illeciti disciplinari anteriori alla legge n. 247/2012 si applica il regime previgente; la differenziazione dei termini prescrizionali in base alla data di commissione dell’illecito rientra nella discrezionalità legislativa.
art. 38 R.D.L. n. 1578/1933
nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto
Quando il procedimento disciplinare riguarda fatti punibili esclusivamente sul piano disciplinare, la prescrizione decorre dalla commissione del fatto.
art. 44 R.D.L. n. 1578/1933
nel secondo, invece, l’azione disciplinare essendo collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta
Quando l’azione disciplinare riguarda fatti per i quali è stata iniziata l’azione penale, la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, poiché solo allora sorge il presupposto per l’esercizio dell’azione disciplinare.
art. 6 CEDU
in tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti, in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in relazione al principio del “ne bis in idem”, – secondo la giurisprudenza della Corte EDU a partire dalla sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia – in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale.
La coesistenza di sanzione penale e disciplinare per i medesimi fatti non viola il ne bis in idem quando la sanzione disciplinare, per destinatari e finalità, non ha natura sostanzialmente penale.
L’autonoma valutazione delle risultanze del procedimento disciplinare è idonea, alla luce della evidenziata ratio decidendi, a sostenere il giudizio di responsabilità ai fini della irrogata sanzione disciplinare.
La decisione disciplinare può fondarsi autonomamente sulle prove assunte nel procedimento disciplinare; quando tale autonoma valutazione è sufficiente a sorreggere la responsabilità, una censura limitata all’efficacia del giudicato penale non è decisiva.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, per avere il provvedimento impugnato deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il motivo non offre ragioni per modificarne l’orientamento.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’anomalia motivazionale, rilevante sul piano dell’inottemperanza al precetto costituzionale, che abbia le caratteristiche dell’apparenza di motivazione, si manifesta come motivazione del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
La motivazione è apparente, e quindi censurabile in cassazione, solo se è radicalmente inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione, per contraddizione irriducibile, perplessità o incomprensibilità oggettiva.
art. 111 Cost.
Come affermato da queste Sezioni Unite, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 111 Cost. deve emergere dal testo della decisione e non può essere ricavato dal confronto con le risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Per gli illeciti disciplinari forensi commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012, il regime prescrizionale si individua in base alla legge vigente al momento del fatto o della cessazione della permanenza; la disciplina successiva più favorevole non opera retroattivamente e l’apertura del procedimento disciplinare interrompe la prescrizione con effetti istantanei.
- Quando il procedimento disciplinare riguarda fatti per i quali è stata iniziata l’azione penale, la prescrizione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, perché da quel momento può essere esercitato il potere disciplinare collegato a tale presupposto.
- La sanzione disciplinare professionale e quella penale possono coesistere per i medesimi fatti senza violare il ne bis in idem, se la sanzione disciplinare è diretta agli appartenenti all’ordine e tutela il corretto adempimento dei doveri professionali, senza assumere natura sostanzialmente penale.
- Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando decide la questione sottoposta applicando una norma o una ragione giuridica diversa da quella invocata dalla parte, purché resti entro l’oggetto della domanda.
- La contestazione dell’efficacia del giudicato penale non è decisiva se la responsabilità disciplinare è sorretta anche da un’autonoma valutazione delle prove raccolte nel procedimento disciplinare.
- In cassazione, la motivazione apparente è censurabile soltanto se la sua radicale inidoneità emerge dal testo della decisione, per contraddizioni irriducibili, perplessità o incomprensibilità; non basta contrapporre alla valutazione del giudice una diversa lettura delle testimonianze.
- La scelta del tipo e della misura della sanzione disciplinare costituisce apprezzamento di merito del CNF e non è sindacabile in cassazione mediante una censura che, sotto la forma del vizio motivazionale, richieda una nuova valutazione di proporzionalità.
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