Cassazione Civile, Ordinanza n. 09407/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento analitico-induttivo emesso per l’anno 2007 nei confronti di una società che dichiarava perdite. L’Ufficio ha ritenuto antieconomica la gestione e ha ricostruito maggiori ricavi applicando una percentuale di ricarico dell’80% sui costi, ricavata da imprese del medesimo settore. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR ha accolto solo parzialmente l’appello dell’Amministrazione, confermando in linea di principio la legittimità dell’accertamento ma riducendo la pretesa sulla base del fatto che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività era stata ottenuta solo nel 2006. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno e dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, assumendo che l’appello dell’Ufficio fosse aspecifico e che due capi della decisione di primo grado non fossero stati impugnati; 2) vizi analoghi per aspecificità dell’appello; 3) omessa o apparente motivazione per avere la CTR rideterminato la percentuale di ricarico facendo ricorso all’equità; 4) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, per non aver la CTR considerato gli elementi che avrebbero escluso l’antieconomicità; 5) omessa pronuncia e violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dello Statuto del contribuente, con riguardo sia ai tributi armonizzati sia a quelli non armonizzati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, perché nel processo tributario è sufficiente, ai fini dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, la riproposizione in appello delle stesse ragioni poste a sostegno dell’atto impositivo, con esclusione della formazione del giudicato sui singoli argomenti della sentenza di primo grado. Ha rigettato anche il terzo motivo, rilevando che non vi era una motivazione sotto il minimo costituzionale e che la CTR non aveva deciso in base a una mera equità astratta, ma su un dato fattuale specifico già allegato dalla contribuente. Ha respinto il quarto motivo, osservando che la doglianza era formulata in modo promiscuo e che, comunque, mancava la specifica indicazione di un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, mentre non è sindacabile in Cassazione il mero mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato. Ha respinto anche il quinto motivo: per i tributi non armonizzati non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, mentre per l’IVA la contribuente non aveva allegato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere in sede amministrativa; inoltre l’art. 12, comma 7, dello Statuto opera solo per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato interno non si forma quando l’appello dell’Amministrazione ripropone le questioni di merito già dedotte a sostegno dell’avviso di accertamento.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l’impugnazione è specifica se l’appellante ripropone le ragioni già poste a fondamento della pretesa fiscale e confutate dal primo giudice.
Il giudice di merito deve decidere secondo diritto; la censura sull’uso improprio dell’equità è infondata se la decisione si fonda su un preciso dato fattuale.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se non scende sotto il minimo costituzionale.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, non per semplice sinteticità.
La motivazione deve consentire di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
L’accertamento analitico-induttivo può fondarsi su elementi presuntivi come l’antieconomicità della gestione.
La censura sul riparto probatorio non è fondata se il ricorrente non indica specificamente i fatti decisivi trascurati dal giudice.
Le presunzioni semplici possono sorreggere la rettifica dei ricavi quando siano gravi, precise e concordanti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge deve effettivamente sviluppare l’errore di diritto e non risolversi in una critica al merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
I vizi processuali dedotti richiedono una reale lesione del contraddittorio o del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
L’omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente indicato nel ricorso.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e il luogo processuale della sua deduzione.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Il ricorrente deve depositare gli atti rilevanti e indicare in modo preciso i documenti e i fatti su cui fonda il vizio denunciato.
La censura di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia realmente trascurato una domanda o un motivo specifico.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Le garanzie ivi previste si applicano solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
Richiamato in relazione ai diritti e garanzie del contribuente nel procedimento impositivo.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla parte a sostegno del principio del contraddittorio preventivo, ma non accolto come fonte di un obbligo generalizzato nei tributi non armonizzati.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla parte a sostegno del principio del contraddittorio preventivo.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla parte a sostegno del principio del contraddittorio preventivo.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla parte a sostegno del principio del contraddittorio preventivo.
d.lgs. n. 219 del 2023, art. 1, comma 1, lett. e)
Ha inserito l’art. 6-bis nello Statuto del contribuente con efficacia dal 18/01/2024, secondo la Corte a conferma della necessità di un intervento legislativo per estendere il contraddittorio endoprocedimentale.
Richiamato come nuovo fondamento normativo del contraddittorio endoprocedimentale, ma con efficacia solo dal 18/01/2024.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello dell’Amministrazione è specifico quando ripropone le ragioni sostanziali poste a fondamento dell’accertamento, anche se non confuta analiticamente ogni singola argomentazione del primo giudice.
- Il giudicato interno non si forma su singole argomentazioni della sentenza di primo grado se queste non integrano capi autonomi della decisione ma si inseriscono in un unico capo relativo alla fondatezza dell’accertamento.
- La nullità della sentenza per vizio motivazionale è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente o sotto il minimo costituzionale; non basta che il giudice utilizzi espressioni sintetiche o faccia riferimento a un dato fattuale in termini di equità.
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede la puntuale indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente omesso dal giudice; la mancata considerazione di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque valutato.
- In tema di accertamento analitico-induttivo, l’antieconomicità della gestione può costituire indizio idoneo a fondare la rettifica, purché sia inserita in un quadro presuntivo coerente e valutata insieme agli elementi dedotti dal contribuente.
- Nel contenzioso tributario il contraddittorio endoprocedimentale non opera in modo generalizzato per i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati la sua violazione comporta invalidità solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e queste non appaiono pretestuose.
- Le garanzie dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applicano agli accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei locali del contribuente, non agli accertamenti a tavolino.
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