Cassazione Civile, Ordinanza n. 09399/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodante)
La controversia
La controversia traeva origine da un contratto di comodato di un immobile sito in Penna Sant'Andrea, privo di predeterminazione della durata, intercorso tra la comodante e il comodatario. Il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto e ordinato il rilascio del bene; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello del comodatario. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza di appello. Tuttavia, prima della trattazione in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, formulando anche richiesta di compensazione delle spese; la controparte ha accettato la rinuncia, con adesione sottoscritta anche dal difensore in ordine alle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente formulata e accettata dalla parte controricorrente, ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 390 c.p.c.; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., e la natura estintiva della decisione ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato solo per indicare il rito camerale e il termine riservato al deposito dell'ordinanza, senza incidenza sul merito
la rinuncia al ricorso, depositata prima dell'adunanza e accettata dalla controparte, integra la fattispecie estintiva del giudizio
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in caso di estinzione del giudizio di cassazione non vi è luogo a provvedere sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di estinzione esclude il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima della decisione e accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese processuali se la disciplina applicabile lo esclude espressamente.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione impedisce l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09384/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09395/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09404/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09405/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09406/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09407/2026 del 14/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →