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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09384/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'erede nei confronti della banca, sul presupposto che quest'ultima avesse azionato in via esecutiva un credito già prescritto, come affermato da una precedente sentenza di legittimità. La banca ha reagito opponendosi e ha eccepito in compensazione un proprio controcredito fondato su altro decreto ingiuntivo emesso anni prima contro il debitore originario. Il Tribunale ha accolto la compensazione e revocato il decreto ingiuntivo opposto. In appello l'erede ha contestato la decisione; la banca ha proposto appello incidentale sulle spese. La ricorrente per cassazione ha dedotto un unico motivo, lamentando violazione degli artt. 325, 326, 327, 333, 334 e 343 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l'appello incidentale della banca, che secondo la ricorrente sarebbe stato tardivo, essendo stato depositato dopo la scadenza del termine breve per impugnare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha confermato l'orientamento prevalente secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando sia proposta dopo la scadenza del termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che riguardi un capo autonomo della sentenza e dal momento in cui sia sorto l'interesse a impugnare. Ha valorizzato la funzione dell'istituto nel bilanciamento delle difese e nella prevenzione della proliferazione dei giudizi. Ha inoltre richiamato le Sezioni Unite del 2024 e osservato che, nel caso concreto, l'appello incidentale della banca investiva comunque un capo diverso da quello oggetto dell'appello principale, sicché sarebbe stato ammissibile anche secondo l'orientamento più restrittivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    fissa il termine breve per proporre impugnazione; la Corte precisa che il suo spirare non impedisce, nel sistema dell'art. 334 c.p.c., l'impugnazione incidentale tardiva nel caso deciso.

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato in relazione al decorso dei termini di impugnazione; non esclude la proponibilità dell'incidentale tardiva nei limiti ricavati dalla disciplina delle impugnazioni.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come termine lungo per l'impugnazione; la Corte ribadisce che il suo spirare non preclude l'impugnazione incidentale tardiva quando ne ricorrano i presupposti sistematici.

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato per la disciplina dell'impugnazione incidentale; la Corte ne valorizza il coordinamento con gli artt. 334 e 343 c.p.c.

  • art. 334 c.p.c.

    norma centrale: consente l'impugnazione incidentale tardiva anche oltre i termini ordinari, quale strumento di reazione alla scelta della controparte di impugnare.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato in tema di appello incidentale; la Corte afferma che non contiene distinzioni che giustifichino l'esclusione dell'incidentale tardiva in base all'autonomia del capo impugnato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dalla ricorrente.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato solo per descrivere il capo della sentenza impugnato con l'appello principale, relativo alla prescrizione del credito azionato dalla banca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se proposta dopo la scadenza dei termini ordinari di impugnazione, perché l'art. 334 c.p.c. consente alla parte che avrebbe potuto accettare la sentenza di reagire all'impugnazione principale della controparte.
  • Non esiste, nella disciplina degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., una distinzione decisiva tra capi autonomi della sentenza e capi dipendenti ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, quando l'interesse a impugnare sorga o si consolidi per effetto dell'impugnazione altrui.
  • L'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva è funzionale al bilanciamento delle difese, alla parità delle armi e alla ragionevole durata del processo, evitando la proposizione di impugnazioni autonome meramente cautelative e la conseguente moltiplicazione dei giudizi.
  • Se l'impugnazione incidentale tardiva investe un capo diverso da quello colpito dall'impugnazione principale, essa è comunque ammissibile anche secondo l'orientamento più restrittivo richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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