Cassazione Civile, Ordinanza n. 28809/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con i quali l'Ufficio aveva rideterminato il suo reddito di partecipazione, oltre interessi e sanzioni, a seguito dell'accertamento di maggior reddito in capo a una società cooperativa della quale egli deteneva il 33% delle quote ed era legale rappresentante. In primo grado i ricorsi erano stati accolti, ma in appello la CTR della Puglia aveva riformato la decisione ritenendo legittimi gli avvisi, motivati per relationem al PVC e fondati su documentazione extracontabile da cui emergevano prelevamenti non giustificati e finanziamenti fittizi. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione degli avvisi, perché il PVC richiamato non sarebbe stato allegato e l'Ufficio avrebbe recepito acriticamente il suo contenuto; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserito mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione, che non avrebbe fornito indizi gravi, precisi e concordanti, contestando anche l'accertamento della sua partecipazione del 33% e la ricostruzione dei maggiori utili; 3) violazione degli artt. 2729 c.c. e 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR applicato la presunzione di distribuzione degli utili in una società a ristretta base partecipativa, senza ulteriori riscontri e in contrasto con il divieto di doppia presunzione, sostenendo inoltre che tale presunzione non sarebbe operante verso una cooperativa il cui statuto non prevederebbe la ripartizione degli utili ai soci.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'atto impositivo può essere motivato per relationem al PVC noto al contribuente e che, nel caso concreto, l'accertamento in fatto della conoscenza degli elementi contenuti nel PVC non era stato validamente contestato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito delle risultanze probatorie già apprezzate dalla CTR; ha inoltre rilevato l'inammissibilità delle censure nuove relative sia alla mancata titolarità del 33% delle quote sia alla derivazione dell'accertamento da costi indeducibili. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che, nelle società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extrabilancio, salva prova contraria di accantonamento o reinvestimento, e che tale regola non viola il divieto di doppia presunzione perché il fatto noto è la ristretta compagine sociale; ha dichiarato inammissibile, perché nuova, anche la censura relativa alla pretesa incompatibilità dello statuto cooperativo con la distribuzione degli utili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha trattato le censure come dedotte per violazione di legge, ma ha distinto le doglianze realmente di diritto da quelle che miravano soltanto a una rivalutazione del merito, dichiarando inammissibili queste ultime.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell'avviso può essere resa per relationem al PVC conosciuto dal contribuente, senza necessità di autonoma e analitica riproduzione del contenuto dell'atto richiamato.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione è sufficiente se, mediante richiamo a un atto già noto al destinatario, consente di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
L'onere della prova non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito sulla sufficienza e sulla valutazione degli indizi già apprezzati dal giudice di merito.
La presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base partecipativa è ammessa come presunzione semplice fondata sulla ristrettezza dell'assetto sociale.
art. 38, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dal ricorrente; la Corte conferma la legittimità dell'accertamento sul reddito del socio, in combinazione con la presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili extracontabili.
art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte indica tale norma come base della presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extrabilancio prodotti dalla società a ristretta base partecipativa.
La censura di merito è preclusa dal principio di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È la disposizione che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un PVC già noto al contribuente, quando ciò consenta di comprendere i presupposti fattuali e giuridici della pretesa senza pregiudicare il contraddittorio.
- In sede di legittimità non è consentito dedurre formalmente la violazione di legge per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del ragionamento decisorio compiuto dal giudice di merito.
- Nelle società a ristretta base partecipativa opera la presunzione di distribuzione ai soci, pro quota, degli utili extracontabili accertati in capo alla società; spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili.
- La presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci non viola il divieto di doppia presunzione quando il fatto noto è la ristretta compagine sociale e non il maggior reddito societario in sé.
- Questioni di fatto o di diritto non dedotte nei precedenti gradi di merito e introdotte per la prima volta in cassazione sono inammissibili.
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