Cassazione Civile, Ordinanza n. 22439/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo nel quale risultavano iscritti vari avvisi di addebito per omissioni contributive, che la società assumeva non essere stati notificati. La Corte d’appello aveva confermato il primo giudice, dichiarando il difetto di interesse ad agire e ritenendo non impugnabile l’estratto di ruolo. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo di avere interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo; 2) e 3) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214, 215, 216 c.p.c., per non avere la Corte considerato il tempestivo disconoscimento delle relate di notifica degli avvisi di addebito e la mancata richiesta di verificazione; 4), 5) e 6) violazione dell’art. 3-bis l. n. 53/1994 e dell’art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008, per non avere ritenuto inesistenti anche le notifiche telematiche degli avvisi di addebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, l’estratto di ruolo è direttamente impugnabile soltanto in tre ipotesi tassative di pregiudizio specificamente allegato e dimostrato, ipotesi che non risultavano dedotte dalla ricorrente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale, rilevando anche che la norma si applica ai debiti previdenziali e che l’interesse va verificato al momento della decisione. Poiché mancava l’allegazione delle condizioni richieste per l’impugnazione diretta, il ricorso è stato rigettato; i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’interesse ad agire è condizione dell’azione e deve sussistere al momento della decisione; nel caso concreto è stato escluso per l’assenza delle condizioni di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria delle scritture private e delle relate di notifica, ma i motivi relativi sono rimasti assorbiti.
Richiamati dalla ricorrente per contestare il mancato rilievo del disconoscimento delle relate di notifica; profilo non esaminato nel merito per assorbimento.
Norma invocata per contestare la validità delle notifiche telematiche; doglianza assorbita.
art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008
Norma invocata dalla ricorrente in relazione alla notificazione telematica degli avvisi di addebito; doglianza assorbita.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"
L’estratto di ruolo è impugnabile direttamente solo nei casi tassativi indicati dalla norma; al di fuori di tali ipotesi l’opposizione è inammissibile per difetto di interesse. La norma si applica anche ai debiti previdenziali e va considerata al momento della decisione.
art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
Equipara l’avviso di addebito alla cartella esattoriale ai fini del regime di impugnazione dell’estratto di ruolo.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che consentono l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come base della verifica da cui può derivare il pregiudizio che legittima l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini della terza ipotesi di pregiudizio prevista dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021
Ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo.
Ha ampliato i casi di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, ma senza ricomprendere la fattispecie dedotta dalla ricorrente.
Cass., Sez. Un., n. 26283/2022
Ha affermato che la nuova disciplina si applica anche ai debiti previdenziali, che fuori dai casi tassativi l’opposizione è inammissibile e che l’interesse va valutato al momento della decisione.
Corte cost. n. 190/2023
Ha ritenuto legittima la disciplina limitativa dell’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, valorizzando la discrezionalità del legislatore nell’individuare le ipotesi di tutela anticipata.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo è impugnabile direttamente solo nei casi tassativamente previsti dalla disciplina sopravvenuta; fuori da tali ipotesi manca l’interesse ad agire e l’opposizione è inammissibile.
- Quando la legge subordina la tutela anticipata alla prova di un pregiudizio specifico, il debitore deve allegare e dimostrare in giudizio la ricorrenza di una delle situazioni tipizzate.
- La verifica dell’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, va compiuta con riguardo al momento della decisione, tenendo conto delle sopravvenienze normative.
- La disciplina limitativa dell’impugnazione dell’estratto di ruolo si applica anche ai debiti previdenziali, equiparati ai fini del regime della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito.
- Se il motivo principale è respinto per difetto di interesse e per non impugnabilità dell’estratto di ruolo, le ulteriori censure sulle notificazioni degli atti presupposti restano assorbite.
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