Cassazione Civile, Ordinanza n. 22424/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre lavoratori che avevano prestato attività per l'amministrazione scolastica per un lungo arco temporale, dal 2001 al 2017, mediante una serie di contratti formalmente indicati come collaborazioni coordinate e continuative, avevano agito per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto e il risarcimento dei danni derivanti dall'asserito abuso del ricorso a forme flessibili di impiego. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo in sostanza che vi fosse stata una successione di rapporti a termine riconducibili a supplenze su organico di diritto e liquidando il danno. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione rilevando che i lavoratori non avevano prodotto i contratti, non avevano dimostrato in modo adeguato i fatti costitutivi della subordinazione e non avevano reiterato in appello le richieste istruttorie testimoniali. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti nove motivi: si è denunciata l'asserita inammissibilità dell'appello per errore materiale nell'indicazione della sentenza impugnata; si è contestata la disciplina della prescrizione; si è dedotta la violazione delle norme sulle collaborazioni coordinate e continuative e sul lavoro subordinato; si è censurato il mancato riconoscimento della subordinazione e della illegittimità della reiterazione dei contratti; si sono invocati anche gli artt. 3 Cost., 421 c.p.c., 183 c.p.c. e 213 c.p.c., lamentando una erronea valutazione delle prove, l'omessa richiesta di informazioni alla PA e la mancata acquisizione dei contratti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il settimo motivo e inammissibili gli altri, osservando che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che la Corte territoriale aveva correttamente posto a carico dei lavoratori l'onere di provare il concreto atteggiarsi del rapporto difforme dal tipo formalmente pattuito.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto l'appello del Ministero e rigettato le domande originarie dei lavoratori. La Cassazione ha escluso l'inammissibilità dell'appello per il mero errore materiale nell'indicazione del numero della sentenza, ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che pretendevano di rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla natura del rapporto e sulla prova della subordinazione, e ha ribadito che, in presenza di contratti formalmente qualificati come co.co.co., spetta ai lavoratori allegare e dimostrare gli elementi di fatto idonei a provare la subordinazione e l'illegittimità della forma contrattuale. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione effettiva del Ministero oltre al deposito del mandato.
Norme richiamate
L'errore materiale nell'indicazione numerica della sentenza impugnata non determina inammissibilità dell'appello se l'atto consente comunque di individuare con certezza il provvedimento impugnato.
La censura sulla prescrizione è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata non si era pronunciata sul relativo termine, avendo deciso la causa nel merito per difetto di prova del fatto costitutivo.
Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa privi di specifico progetto, programma o fase, la disciplina applicabile prevedeva la riconduzione del rapporto a lavoro subordinato a tempo indeterminato; tuttavia, nel caso concreto, mancava la prova dei presupposti fattuali per applicarla.
Richiamato come limite generale al ricorso alla conversione nel pubblico impiego, in coordinamento con il divieto desumibile anche dall'art. 97 Cost.
art. 97 Cost.
Richiamato quale fondamento del divieto di conversione del rapporto nel pubblico impiego.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001
Invocato dai ricorrenti come norma che limita la reiterazione dei contratti a termine, ma le censure sono state respinte perché presupponevano un accertamento di fatto non compiuto in loro favore.
La Corte segnala che il riferimento corretto era al d.lgs. 276/2003, applicabile ratione temporis, mentre il motivo era comunque volto a contestare la valutazione di fatto della subordinazione.
La subordinazione va accertata in fatto sulla base di indici sintomatici e di risultanze istruttorie; non basta la mera deduzione astratta.
Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi non è censurabile in cassazione quando la parte pretende in realtà di supplire al proprio onere probatorio.
Richiamato nel nono motivo, ma senza specifica critica idonea a dimostrare un errore di diritto della sentenza impugnata.
L'ordine di acquisizione di informazioni dalla pubblica amministrazione è potere residuale e discrezionale, esercitabile solo se la prova non sia altrimenti nella disponibilità della parte; non può servire a colmare la carenza dell'onere probatorio dell'istante.
La parte vittoriosa in primo grado, se vuole devolvere al giudice di appello le istanze istruttorie non accolte, deve riproporle in modo specifico.
Il travisamento della prova è censurabile solo se il giudice ha errato nella ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non nella sua valutazione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, quando il lavoratore allega che rapporti formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative celino in realtà una prestazione subordinata, il giudice deve accertare in concreto la natura del rapporto sulla base di indici sintomatici e delle risultanze istruttorie; la mera allegazione non è sufficiente.
- L'onere di provare che il rapporto abbia in concreto assunto i caratteri della subordinazione grava sul lavoratore che deduce la difformità tra forma negoziale e realtà fattuale.
- La mancata produzione dei contratti e la mancata indicazione o reiterazione delle prove testimoniali possono legittimare il rigetto della domanda per difetto di prova dei fatti costitutivi.
- In cassazione non è ammissibile trasformare le censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale istruttorio o di ricostruzione del fatto.
- L'ordine di esibizione o di acquisizione di documenti presso la pubblica amministrazione ha natura residuale e non può sostituire l'onere probatorio della parte che deduce il proprio diritto.
- Un errore materiale nell'indicazione degli estremi della sentenza impugnata non comporta, di per sé solo, l'inammissibilità dell'appello se il provvedimento è comunque identificabile senza incertezze.
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