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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22409/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente dell'INPS, assegnato con incarico presso la direzione regionale Campania, ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di prima sistemazione prevista dal CCNL di comparto, dopo che l'ente gliela aveva inizialmente corrisposta e poi revocata con trattenimento delle somme già versate. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno accolto la domanda del lavoratore. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha sostenuto che il contratto individuale non richiamava né prevedeva l'indennità di prima sistemazione e che, invece, prevedeva un incentivo alla mobilità territoriale incompatibile con quella indennità; (2) ha dedotto che il conferimento dell'incarico dirigenziale non fosse assimilabile a un trasferimento d'ufficio, ma a una vicenda negoziale fondata su istanza e consenso del dirigente; (3) ha contestato la cumulabilità tra indennità di prima sistemazione e incentivo alla mobilità territoriale, ritenendo che si trattasse di voci sovrapponibili e che il riordino interno della materia, anche in relazione all'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011, escludesse il diritto vantato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'indennità di prima sistemazione prevista dall'art. 66 del CCNL di comparto integra il contratto individuale e deve essere applicata anche se non espressamente menzionata nel singolo contratto, perché il trattamento economico individuale non può derogare in peius al CCNL. Ha poi escluso che il conferimento dell'incarico dirigenziale, nel caso concreto, fosse frutto di una domanda di trasferimento del lavoratore, rilevando invece che si trattava di un trasferimento disposto dall'ente per esigenze organizzative o di servizio. Ha inoltre escluso l'incompatibilità tra indennità di prima sistemazione e incentivo alla mobilità territoriale, trattandosi di istituti distinti, regolati da diverse disposizioni del CCNL e destinati a compensare disagi differenti. Infine, ha ritenuto che l'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 riguardasse i dipendenti statali e non il personale degli enti previdenziali autonomi, come l'INPS. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La norma è stata invocata come parametro per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 66 CCNL EPNE Area VI 1/8/2006

    Prevede l'indennità di prima sistemazione; la Corte ne afferma l'applicabilità al rapporto individuale anche se non espressamente richiamata nel contratto individuale.

  • art. 74 CCNL EPNE Area VI 1/8/2006

    Regola gli incentivi alla mobilità territoriale; la Corte lo considera istituto distinto dall'indennità di prima sistemazione e non sostitutivo di essa.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Invocati per l'interpretazione del contratto e delle norme collettive; la Corte li richiama indirettamente ma ritiene corretta l'interpretazione data dai giudici di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del sindacato di legittimità; la Corte non ne ricava un diverso esito sulla interpretazione delle fonti regolatrici del rapporto.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con l'art. 111 Cost.; non incide sulla soluzione della controversia.

  • art. 19 d.lgs. 165/2001

    Richiamato nel motivo sul conferimento dell'incarico dirigenziale; la Corte non ne trae una lettura favorevole al ricorrente.

  • art. 20 CCNL EPNE Area VI 1/8/2006

    Richiamato nel secondo motivo; non è ritenuto idoneo a escludere il trattamento rivendicato.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    La pubblica amministrazione deve applicare il CCNL a tutti i dipendenti senza discriminazioni; il contratto individuale non può escludere il trattamento collettivo.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    Il contratto individuale non può validamente prevedere un trattamento economico deteriore rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo.

  • art. 4, comma 44, l. n. 183 del 2011

    È ritenuto applicabile ai dipendenti statali e non ai dipendenti degli enti previdenziali autonomi; non può quindi escludere l'indennità per il personale INPS.

  • art. 4, comma 27, l. n. 183 del 2011

    Colloca le disposizioni dei commi da 28 a 51 tra quelle concorsuali al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

  • art. 4, comma 65, l. n. 183 del 2011

    Indica che la disciplina del comma 66 concorre agli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  • art. 4, comma 66, l. n. 183 del 2011

    Prevede obiettivi di risparmio per enti previdenziali autonomi, da perseguire nell'ambito della loro autonomia organizzativa, non una disciplina puntuale dei trattamenti di trasferimento.

  • art. 21 l. n. 836 del 1973

    La Corte osserva che non è mai stato direttamente applicabile al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale, salvo richiamo espresso.

  • art. 26 l. n. 836 del 1973

    Conferma che, per gli enti diversi dallo Stato, il trattamento statale rilevava solo come parametro esterno di commisurazione per istituti analoghi.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Con la contrattualizzazione del pubblico impiego hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali previgenti non richiamate dalla contrattazione collettiva.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla ripetizione di somme, ma la Corte non accoglie la censura e mantiene fermo il diritto all'indennità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il contratto individuale deve essere integrato dal contratto collettivo; il trattamento economico individuale non può validamente derogare in peius rispetto al CCNL applicabile.
  • L'omessa menzione di una voce economica nel contratto individuale non esclude il diritto alla relativa prestazione se questa è prevista dal contratto collettivo e il rapporto rientra nel suo ambito di applicazione.
  • L'indennità di prima sistemazione e l'incentivo alla mobilità territoriale sono istituti distinti quando il contratto collettivo li disciplina separatamente e li riferisce a disagi diversi; non si può presumere una duplicazione o sostituzione tra le due voci.
  • Ai fini della qualificazione del trasferimento come d'ufficio o a domanda non rileva la mera manifestazione di disponibilità del dipendente, ma la concreta iniziativa organizzativa dell'ente; la natura del trasferimento non è rimessa all'accordo delle parti.
  • Le disposizioni normative di contenimento della spesa, se collocate in un sistema che distingue tra amministrazioni statali ed enti pubblici autonomi, non sono automaticamente estensibili agli enti previdenziali quando il testo, la struttura della legge e la contrattazione collettiva indicano un ambito soggettivo diverso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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