Cassazione Civile, Ordinanza n. 22449/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta contro una cartella di pagamento emergente da estratto di ruolo. La corte di merito aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritta la pretesa contributiva, sul presupposto che il preavviso di fermo amministrativo non avesse efficacia interruttiva perché notificato a mezzo posta con consegna al portiere senza successiva raccomandata informativa. L'ente previdenziale ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 1335 c.c. e dell'art. 3, commi 8 e 9, della l. n. 335 del 1995, sostenendo che il preavviso di fermo è atto stragiudiziale recettizio, soggetto alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., e che non si applica la disciplina della notificazione degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, né l'obbligo di raccomandata informativa in caso di consegna al portiere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha escluso l'eccezione di inammissibilità perché il ricorso localizzava l'avviso di ricevimento del preavviso di fermo. Ha anche rilevato che sul punto dell'ammissibilità dell'estratto di ruolo si era formato giudicato interno, non essendo stata proposta impugnazione. Nel merito, ha affermato che il preavviso di fermo amministrativo, quale atto stragiudiziale rilevante solo ai fini interruttivi della prescrizione, è atto giuridico recettizio cui si applica l'art. 1335 c.c.; essendo pacifico che l'atto era giunto all'indirizzo del destinatario, ciò basta per presumere la conoscenza e quindi interrompere la prescrizione. Ha quindi ritenuto non applicabile la l. n. 890 del 1982 e, in particolare, l'obbligo di raccomandata informativa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 86, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il preavviso di fermo amministrativo viene in rilievo come atto stragiudiziale notificabile ai fini dell'interruzione della prescrizione.
art. 1335 c.c.
Si applica al preavviso di fermo amministrativo, quale atto recettizio; la mera giunzione all'indirizzo del destinatario è sufficiente a far presumere la conoscenza dell'atto.
art. 3, commi 8 e 9, l. 8 agosto 1995, n. 335
Norma invocata dal ricorrente nel quadro della prescrizione dei crediti contributivi.
art. 2943 c.c.
Il preavviso di fermo è considerato rilevante solo ai fini interruttivi della prescrizione.
l. 20 novembre 1982, n. 890
Non si applica alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo perché disciplina gli atti giudiziari, non gli atti stragiudiziali.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notificazione del preavviso di fermo può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento secondo la disciplina del servizio postale ordinario.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo ha natura di atto stragiudiziale recettizio e, quando è rilevante solo come atto interruttivo della prescrizione, si applica la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c.; è sufficiente che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario.
- Alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo non si applica la disciplina speciale della legge n. 890 del 1982 sugli atti giudiziari, né l'obbligo di raccomandata informativa in caso di consegna al portiere, dovendosi invece fare riferimento alle regole del servizio postale ordinario.
- In sede di legittimità non può essere rimessa in discussione una questione non impugnata specificamente, sulla quale si sia formato giudicato interno.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata quando l'atto richiamato risulti adeguatamente prodotto e localizzato nel ricorso stesso.
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