Cassazione Civile, Ordinanza n. 22420/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado e respinto la domanda della docente. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, poiché l'amministrazione intimata non si era costituita, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente che chiedeva di essere riconosciuta in possesso di un titolo valido ai fini dell'insegnamento su posti di sostegno, sostenendo di aver conseguito la specializzazione ai sensi dell'art. 325 del d.lgs. n. 297/1994 tramite corsi teorico-pratici frequentati negli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma in appello l'amministrazione scolastica aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto della domanda. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 345, 416 e 437 c.p.c. per asserita introduzione in appello di una questione nuova: la mancanza del titolo di specializzazione non era stata contestata in primo grado, perché l'amministrazione era rimasta contumace. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 325, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere insussistente un corso teorico-pratico di durata biennale e nel non considerare sufficiente il cumulo delle ore dei corsi frequentati; inoltre ha contestato che la legge imponesse un monte ore predeterminato pari a 1.1600 ore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha escluso che vi fosse uno ius novorum in appello, poiché l'amministrazione aveva semplicemente contestato il fatto costitutivo della domanda e la contumacia in primo grado non equivale a riconoscimento dei fatti allegati; ha poi affermato che l'art. 325 richiede il conseguimento del titolo all'esito di un corso teorico-pratico di durata biennale e che la ricorrente non aveva allegato e provato il possesso di tale requisito, sicché la motivazione della sentenza impugnata era corretta.
Norme richiamate
Nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello non impedisce al convenuto costituito in secondo grado di contestare il fatto costitutivo della domanda già allegato dall'attore; non si tratta di eccezione nuova in senso stretto se la difesa si limita a negare i presupposti della pretesa.
La previsione delle decadenze del convenuto in primo grado non trasforma la contumacia in un'ammissione dei fatti allegati dall'attore e non esclude il potere del giudice di verificare la prova dei fatti costitutivi.
In appello possono essere esaminate le difese in senso lato e le questioni rilevabili d'ufficio che incidono sul rapporto controverso; il convenuto rimasto contumace in primo grado può contestare in appello la fondatezza della domanda, se resta nei limiti delle preclusioni processuali.
"apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale"
Il titolo di specializzazione per il sostegno richiede il conseguimento al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale; chi lo invoca deve allegare e provare il possesso del relativo requisito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è infondato quando la decisione impugnata si fonda correttamente sulla mancanza di un requisito legale richiesto per il titolo e non su un errato computo delle ore di frequenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura per error in procedendo è infondata quando non vi sia stata introduzione di una questione nuova, ma mera contestazione del fatto costitutivo della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato in precedenti giurisprudenziali menzionati dalla Corte per affermare che, anche ove il rapporto sia risolto per mancanza del titolo richiesto, restano salvi i diritti medio tempore maturati dal lavoratore.
Massime di principio
- La contumacia del convenuto in primo grado non vale come confessio né come mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore; quando il convenuto si costituisce in appello può contestare i fatti costitutivi della domanda, purché non introduca eccezioni in senso stretto già decadute.
- Nel rito del lavoro il divieto di ius novorum non impedisce la difesa in appello sulla insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa, perché il giudice deve sempre verificare se l'attore abbia provato i presupposti del diritto invocato.
- Quando una norma richiede per l'attribuzione di un titolo professionale un corso teorico-pratico di durata biennale, la parte che invoca quel titolo deve dimostrare specificamente il possesso del requisito legale; la mera frequenza di corsi diversi o il solo conteggio delle ore non basta se non emerge il requisito della durata biennale.
- In materia di titoli abilitanti nel pubblico impiego, l'amministrazione deve rispettare i requisiti legali di accesso o di impiego e, se accerta la carenza del titolo specifico, può non confermare o risolvere il rapporto, ferma restando la tutela dei diritti già maturati nei limiti di legge.
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