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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22413/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un docente/aspirante lavoratore del settore scolastico aveva agito per ottenere dapprima l'accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 1 settembre 2010 e a tempo indeterminato dal 1 settembre 2011, oltre alle retribuzioni, deducendo che nella copertura dei posti presso un istituto vi fossero posti disponibili non assegnati secondo le procedure vigenti. Nel corso del giudizio interveniva però la sua assunzione dal 1 settembre 2017; egli dichiarava quindi di non avere più interesse alla domanda principale e vi rinunciava, proponendo in sua vece una domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione. Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova; la Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la domanda risarcitoria come mutatio libelli; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando la statuizione di carenza di allegazione e prova del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la domanda di risarcimento proposta dopo la rinuncia alla domanda principale introduceva una pretesa diversa, fondata su un fatto costitutivo e su un bene della vita differenti, e perciò costituiva una mutatio libelli inammissibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non indicava un vero fatto storico omesso, ma mirava a una rivalutazione del merito; inoltre ha rilevato la presenza di una doppia conforme, con conseguente onere di indicare le diverse rationes di merito di primo e secondo grado, onere non assolto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte lo richiama per escludere che la domanda risarcitoria tardivamente introdotta potesse essere considerata mera emendatio della domanda originaria.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo realmente trascurato; non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la modifica della domanda è consentita solo se si rimane nell'ambito di una semplice emendatio; è invece inammissibile la mutatio libelli che introduca un diverso fatto costitutivo, un diverso titolo giuridico e un diverso bene della vita.
  • La domanda risarcitoria proposta dopo la rinuncia alla domanda principale non è automaticamente collegata a quest'ultima: se si fonda su una diversa pretesa sostanziale e su un diverso presupposto fattuale, essa è nuova e quindi inammissibile se introdotta tardivamente.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve individuare un fatto storico decisivo omesso dalla sentenza, non potendo limitarsi a contestare la valutazione complessiva delle prove o delle allegazioni.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invoca il vizio motivazionale deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola, il ricorso deve censurarle tutte, altrimenti il gravame è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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