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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34694/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall’applicazione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un proprio iscritto. Il tribunale aveva dichiarato illegittima la trattenuta e condannato la Cassa alla restituzione delle somme indebitamente prelevate; la corte d’appello aveva confermato la decisione. In Cassazione la Cassa ha proposto cinque motivi: (1) sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà alla luce della normativa di settore, dello statuto della Cassa, delle delibere interne e del principio del pro rata; (2) in subordine, denunciando omessa pronuncia o erronea interpretazione dell’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, per non avere riconosciuto la legittimità del contributo almeno dal 2011; (3) chiedendo, in ulteriore subordine, l’applicazione del contributo dell’1% previsto dallo stesso art. 24, comma 24, per gli anni 2012-2013; (4) deducendo la prescrizione quinquennale delle somme trattenute; (5) contestando la decorrenza degli interessi sulle somme da restituire e la loro quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando l’orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari o deliberativi, un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost. Ha inoltre escluso che l’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 potesse essere interpretato nel senso proposto dalla Cassa, chiarendo che il contributo dell’1% per il biennio 2012-2013 presuppone l’effettiva inerzia dell’ente nell’adottare misure di riequilibrio, non la successiva declaratoria di illegittimità delle misure già adottate. Ha respinto anche il motivo sulla prescrizione, ribadendo che, quando è in discussione l’ammontare del trattamento pensionistico per effetto di trattenute illegittime, opera la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale dei ratei pensionistici. Infine ha ritenuto infondato il motivo sugli interessi, confermando che essi decorrono dalla maturazione del diritto, cioè dai singoli prelievi indebiti, fino al pagamento effettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere i propri poteri regolamentari e la legittimità del contributo di solidarietà.

  • L. n. 335/1995, art. 3, comma 12

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con altre norme di settore per giustificare il prelievo.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 763

    Richiamato come modifica interpretativa del quadro normativo previdenziale.

  • L. n. 147/2013, art. 1, comma 488

    Richiamato dalla ricorrente come interpretazione autentica della normativa previdenziale.

  • d.l. n. 201/2011, art. 24, comma 24

    Norma interpretata dalla Corte nel senso che il contributo di solidarietà dell’1% per gli anni 2012-2013 opera solo in presenza di effettiva inerzia dell’ente nell’adozione tempestiva di misure di riequilibrio o di parere negativo dei Ministeri vigilanti; non si estende al caso di misure adottate ma poi dichiarate illegittime.

  • Costituzione, artt. 2, 3, 23

    L’atto della Cassa è stato ricondotto alla categoria delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost., con conseguente necessità di una base legale; la Corte ha escluso che la Cassa possa introdurre autonomamente il contributo.

  • Statuto della Cassa commercialisti, artt. 2, 9 e 32

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento interno del potere di imporre il contributo, ma ritenuto recessivo rispetto al principio di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte.

  • delibere Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017

    Atti interni posti dalla Cassa a fondamento del prelievo; la Corte li ha ritenuti inidonei a legittimare un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14.07.2004

    Richiamato come base regolamentare del potere della Cassa, ma non idoneo a superare il limite dell’art. 23 Cost.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente; non è emersa dalla decisione una specifica applicazione decisiva di tale norma.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo per denunciata omessa pronuncia; la censura è stata respinta come infondata.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici; la Corte ha escluso la sua applicabilità alla restituzione di trattenute illegittime.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione; non ha condotto a un diverso esito.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    Ritenuto applicabile alle sole ipotesi di riliquidazione della pensione e non alle restituzioni conseguenti a trattenute illegittime.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione; non decisivo ai fini dell’esito.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte ha escluso il dubbio di legittimità costituzionale prospettato.

  • art. 16, comma 6, L. n. 412/1991

    Richiamato nel motivo sugli interessi; la Corte ha confermato la decorrenza degli interessi secondo i principi consolidati in materia previdenziale.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato in tema di interessi moratori sulle somme da restituire.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato quale norma sulla ripetizione dell’indebito per la restituzione delle trattenute illegittime.

  • art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con fonti regolamentari o deliberative interne, un contributo di solidarietà incidente su pensioni già liquidate, poiché un simile prelievo integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata non consente di trasformare in potere regolamentare dell’ente ciò che, per natura, è un prelievo imposto dall’ordinamento; l’autonomia gestionale dell’ente resta subordinata alla base legale della misura.
  • L’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 prevede un contributo di solidarietà dell’1% per il biennio 2012-2013 solo in presenza dell’effettiva inerzia dell’ente nell’adottare tempestive misure di riequilibrio, oppure del parere negativo dei Ministeri vigilanti; non è sufficiente la successiva illegittimità delle misure adottate.
  • Quando è contestata la misura di trattenute illegittime su una pensione già determinata, la tutela restitutoria è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione quinquennale dei soli ratei pensionistici liquidati.
  • Gli interessi sulle somme indebitamente trattenute in materia previdenziale decorrono dalla maturazione del diritto alla restituzione, coincidente con i singoli prelievi, fino all’effettivo pagamento, trattandosi di un credito previdenziale unitario comprensivo di accessori.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiPensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

Testo integrale

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