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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34525/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato conferimento, da parte di un istituto scolastico statale, di incarichi di supplenza per l'insegnamento di strumento musicale banditi con avvisi interni. La docente sosteneva di avere diritto all'assegnazione della supplenza e chiedeva la ricostruzione della carriera e il risarcimento dei danni conseguenti, indicati nell'omessa percezione delle retribuzioni, nel mancato versamento dei contributi e nelle ricadute sulla progressione economica e di carriera. La Corte d'appello aveva però ritenuto legittimo il conferimento dell'incarico a un diverso docente, perché in possesso di titolo ritenuto idoneo sulla base del d.m. n. 462 del 2003, e aveva escluso la rilevanza del d.m. n. 259 del 2004. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dei d.m. n. 462 del 2003 e n. 259 del 2004, sostenendo che il docente prescelto non avrebbe posseduto il titolo specifico per l'insegnamento degli strumenti a percussione e che il titolo conseguito riguardava semmai le tecnologie musicali; con il secondo ha denunciato violazione della direttiva ministeriale n. 259 del 2004, lamentando anche il mancato accoglimento dell'istanza di acquisizione del relativo atto, che avrebbe chiarito l'assenza del subindirizzo percussioni tra quelli previsti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale non aveva negato in astratto la necessità del titolo specifico, ma aveva accertato in fatto che il docente prescelto possedeva un titolo ritenuto idoneo, in base al d.m. n. 462 del 2003, comprendente il subindirizzo percussioni. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze sul percorso abilitante PAS erano estranee alla motivazione decisiva, poiché il rigetto delle domande non dipendeva dal possesso del titolo abilitante; quanto al d.m. n. 259 del 2004, la Corte territoriale lo aveva esaminato ed escluso la rilevanza ratione temporis, senza che tale specifica argomentazione fosse efficacemente censurata. È stato anche affermato che, trattandosi di atti amministrativi privi di efficacia normativa, la loro interpretazione va censurata, in cassazione, come violazione dei canoni ermeneutici, cosa che però non era stata adeguatamente dedotta. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro formale dei motivi, ma la Corte ha rilevato che le censure, così come formulate, non erano idonee a intercettare la ratio decidendi e non contestavano correttamente l'interpretazione degli atti amministrativi rilevanti.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha affermato che l'istanza di acquisizione del documento era inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza del motivo, non essendo indicato dove e quando la richiesta fosse stata formulata nei gradi di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato richiamato solo per la memoria telematica erroneamente depositata in altro processo, che la Corte ha ordinato di espungere dal fascicolo.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La Corte ha ribadito che l'interpretazione degli atti amministrativi privi di efficacia normativa avviene mediante i canoni ermeneutici dettati per i contratti, e che la censura in cassazione deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • d.m. n. 462 del 4.9.2003

    È stato ritenuto dall'ordinanza titolo idoneo al conferimento della supplenza, in quanto nel programma didattico formativo prevedeva l'indirizzo esecutivo orchestrale e, come subindirizzo, lo strumento principale, comprensivo delle percussioni.

  • d.m. n. 259 del 28.7.2004

    La Corte d'appello ne aveva escluso la rilevanza per ragioni temporali; la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione non fosse stata specificamente censurata.

  • d.P.R. n. 19 del 2016

    È stato menzionato dalla ricorrente per sostenere che, per l'insegnamento della classe di concorso relativa allo strumento musicale, occorre il diploma relativo allo specifico strumento.

  • d.m. n. 201 del 1999

    È stato richiamato dalla ricorrente come fonte indicativa del requisito del diploma relativo allo specifico strumento per la classe di concorso in questione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a prospettare un diverso esito interpretativo senza confrontarsi con l'argomentazione decisiva del giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull'accertamento che un determinato titolo di studio è compreso tra quelli idonei per il conferimento dell'incarico, la contestazione di legittimità deve investire specificamente tale accertamento e non elementi laterali o irrilevanti rispetto alla motivazione.
  • Gli atti amministrativi privi di efficacia normativa, ove assunti a base della decisione, si interpretano secondo i canoni degli artt. 1362 e ss. c.c.; la loro denuncia in cassazione richiede l'indicazione specifica delle regole ermeneutiche violate e del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
  • È inammissibile la doglianza fondata su documenti o richieste istruttorie non autosufficienti, se il ricorrente non indica in modo preciso il contenuto dell'istanza, il momento della sua formulazione e la sua deduzione nei gradi di merito.
  • Se il rigetto della domanda dipende dall'accertamento della idoneità del titolo posseduto dal controinteressato, questioni ulteriori sul possesso di titoli abilitanti diversi sono irrilevanti quando non costituiscano la base della ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImplicazioni processuali
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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