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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34528/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un'insegnante volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto al trasferimento, per l'anno scolastico 2016-2017, in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità verso l'ambito territoriale Campania. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo che la procedura di mobilità si svolgesse mediante singole graduatorie formate per ciascuna preferenza e non sulla base di un punteggio nazionale unico, sicché non era sufficiente allegare che altri docenti avessero un punteggio complessivo inferiore per dimostrare l'illegittimità del proprio esito. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 24 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per errata allocazione dell'onere della prova e violazione del principio di vicinanza della prova; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della prova; 3) violazione dell'art. 113 c.p.c., dell'art. 1, comma 108, lett. c), l. n. 107 del 2015, dell'art. 6 del c.c.n.i. sulla mobilità del personale docente, dell'Allegato 1, dell'art. 28 d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 97 Cost. Successivamente, con memoria, la ricorrente rappresentava di aver ottenuto per l'a.s. 2024-2025 il passaggio di ruolo in una delle scuole richieste e chiedeva la cessazione della materia del contendere; la Corte ha qualificato tale istanza come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha ritenuto che la ricorrente avesse ottenuto, in epoca successiva, il bene della vita richiesto (il passaggio di ruolo in una delle sedi domandate), con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In assenza di una richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere, la Corte ha qualificato la memoria della ricorrente come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse e, per tale ragione, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell'esito alterno dei giudizi di merito, del consolidamento giurisprudenziale successivo alla proposizione del ricorso e del comportamento processuale della ricorrente. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'inammissibilità era derivata da sopravvenuta carenza di interesse e non da un'impugnazione originariamente dilatoria o pretestuosa.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    invocato come parametro per censurare la distribuzione dell'onere della prova; la Corte non esamina il motivo nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa e al riparto dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come violato per asserito travisamento della prova e per il preteso uso improprio delle risultanze istruttorie.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    dedotto come violato per travisamento della prova e valutazione non corretta del materiale probatorio.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per sostenere la violazione dei criteri di decisione e applicazione del diritto.

  • art. 1, comma 108, lett. c), l. n. 107 del 2015

    richiamato come norma regolatrice della procedura di mobilità del personale docente.

  • art. 6 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017

    richiamato quale fonte contrattuale della disciplina della mobilità, in particolare delle graduatorie e delle preferenze.

  • Allegato 1

    richiamato insieme alla disciplina contrattuale della mobilità.

  • art. 28 d.P.R. n. 487 del 1994

    richiamato nel terzo motivo in relazione ai criteri procedurali di formazione delle graduatorie.

  • art. 97 Cost.

    richiamato per il principio di imparzialità e buon andamento nell'organizzazione della procedura di mobilità.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato per individuare la domanda originaria del giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione perché l'inammissibilità deriva da sopravvenuta carenza di interesse e non da impugnazione originariamente pretestuosa.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo, ritenuto non applicabile nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, dichiara di avere conseguito il bene della vita richiesto, la sua istanza va letta come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e il ricorso diviene inammissibile.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone una richiesta concorde delle parti; in mancanza, la sopravvenienza che elimina l'interesse ad agire o a impugnare determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel procedimento di mobilità del personale docente, la contestazione non può fondarsi solo sul raffronto tra punteggi nazionali astratti, se la disciplina applicabile prevede graduatorie distinte per ciascuna preferenza espressa dal candidato.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivi da sopravvenuta carenza di interesse, poiché la misura è riservata alle impugnazioni originariamente dilatorie o pretestuose.
  • In presenza di un consolidamento giurisprudenziale sopravvenuto e di un esito alterno nei gradi di merito, può disporsi la compensazione integrale delle spese di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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