Cassazione Civile, Ordinanza n. 34555/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, avvenuto nel 1997, di un ramo d'azienda da un'organizzazione sindacale a una società poi divenuta per trasformazione la resistente. Al momento del trasferimento fu applicato ai dipendenti il CCNL del settore terziario e, con un accordo di salvaguardia del 28 aprile 1997 poi recepito in un accordo integrativo aziendale del 2004, venne previsto che eventuali differenze peggiorative rispetto al precedente trattamento collettivo sarebbero state compensate con un 'superminimo non assorbibile'. La società ha poi disdetto gli accordi integrativi nel 2018, con effetti dal 2020, cessando di corrispondere il superminimo. Le lavoratrici hanno ottenuto in primo grado decreti ingiuntivi per il pagamento dell'emolumento, ma la Corte d'appello li ha revocati ritenendo legittima la disdetta dell'accordo collettivo e insussistente un diritto intangibile al mantenimento del trattamento migliorativo. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che in caso di trasferimento d'azienda non sarebbe ammessa la riduzione dei livelli retributivi e che la retribuzione sarebbe irriducibile; 2) in subordine, che il superminimo doveva restare acquisito come voce non assorbibile, con divieto di reformatio in peius; 3) in ulteriore subordine, travisamento della prova e falsa applicazione dei canoni ermeneutici nella lettura dell'accordo del 1997. Hanno anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla compatibilità dell'interpretazione dell'art. 2112 c.c. con la direttiva sui trasferimenti d'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'orientamento già consolidato consente, dopo il trasferimento, l'applicazione del contratto collettivo vigente presso la cessionaria, anche se peggiorativo, una volta che non vi sia una decurtazione retributiva al momento della cessione e purché non si tratti di trattamenti resi individualmente intangibili da una specifica pattuizione. Nel caso concreto, il trattamento migliorativo fu mantenuto per oltre vent'anni e la sua cessazione discese dalla legittima disdetta degli accordi collettivi, senza che ciò integrasse una violazione dell'art. 2112 c.c. o dell'art. 2103 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il lamentato travisamento della prova e la critica all'interpretazione dell'accordo del 1997 miravano in realtà a ottenere una nuova lettura del merito, non consentita in sede di legittimità, e non erano rispettati i requisiti del vizio motivazionale. È stata inoltre respinta l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE perché la questione era già coperta da giurisprudenza unionale e comunque non rilevante nei termini prospettati dalle ricorrenti. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel trasferimento d'azienda il lavoratore non può subire un peggioramento retributivo per il solo fatto della cessione; tuttavia, dopo il trasferimento, il cessionario può applicare il contratto collettivo a lui vigente, anche se più sfavorevole, salvo che il trattamento sia stato reso individualmente intangibile da una specifica pattuizione.
La clausola di superminimo può essere insensibile ai successivi mutamenti collettivi solo se collegata a specifiche qualità professionali, mansioni o modalità di esecuzione della prestazione; in difetto, il trattamento retributivo derivante da contratto collettivo può essere modificato da successivi contratti collettivi anche in peius.
n. 3; n. 5; art. 360 bis, comma 1, n. 1
In cassazione non è consentito un riesame del merito sotto forma di diversa interpretazione del contratto o della prova; il ricorso è inammissibile se il vizio motivazionale è dedotto fuori dai limiti consentiti e senza i requisiti specifici richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. L'art. 360-bis, comma 1, n. 1, giustifica il rigetto quando il ricorso non offre argomenti nuovi idonei a mutare un orientamento consolidato.
art. 1362, comma 2; art. 1363
La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici non può tradursi nella mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è automatico su istanza di parte; il giudice di ultima istanza può non disporlo quando la questione sia già stata interpretata dalla Corte di giustizia o non sia rilevante ai fini della decisione concreta.
Direttiva 77/187/CEE
La disciplina unionale tutela i lavoratori trasferiti contro un peggioramento dovuto al solo trasferimento, ma non impone al cessionario di mantenere oltre la scadenza del contratto collettivo le condizioni di lavoro originate dal cedente.
Direttiva 2001/23/CE
Dopo il trasferimento il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei limiti temporali previsti da quest'ultimo; la norma non rende intangibili tali condizioni oltre la scadenza o la sostituzione del contratto collettivo.
art. 13, comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda il divieto di peggioramento opera con riferimento al momento della cessione: occorre verificare se il lavoratore abbia subito una diminuzione del trattamento globale per il solo fatto del trasferimento, non se il trattamento migliorativo sia rimasto immutato per tempo indeterminato.
- Le condizioni di lavoro provenienti da contratti collettivi applicati al cedente non diventano di regola intangibili per il cessionario; esse possono cessare o essere modificate secondo la disciplina dei contratti collettivi applicabili presso la cessionaria e secondo la volontà delle parti sociali.
- Un superminimo è sottratto all'assorbimento e ai successivi mutamenti collettivi solo se risulta essere stato pattuito individualmente con funzione specifica di compensare qualità, mansioni o modalità particolari della prestazione; in difetto, resta collegato alla fonte collettiva che lo ha introdotto.
- In cassazione non è consentito ottenere un nuovo giudizio sul testo negoziale o sulla prova attraverso la denuncia formale di violazione dei canoni ermeneutici o del travisamento della prova, se la censura mira in realtà a sostituire una diversa interpretazione di merito.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non va disposto quando la questione unionale sia già coperta da una giurisprudenza consolidata o non sia decisiva per la soluzione della lite concreta.
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