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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34551/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l'ente previdenziale dei giornalisti aveva accertato debiti contributivi a carico di un'azienda di trasporto in relazione ad alcuni lavoratori ritenuti giornalisti subordinati secondo la nozione di subordinazione attenuata. L'azienda aveva proposto opposizione davanti al giudice del lavoro; dopo una declinatoria di incompetenza territoriale, la causa era stata riassunta davanti al tribunale dichiarato competente. In quel giudizio riassunto, l'ente previdenziale ha proposto per la prima volta domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei contributi. La corte d'appello ha confermato la condanna dell'azienda al pagamento dei contributi, ha escluso l'applicabilità dell'art. 1189 c.c. per i versamenti effettuati all'INPS anziché all'ente dei giornalisti, e ha ritenuto imponibile anche una somma corrisposta a un lavoratore in occasione della cessazione del rapporto, qualificata come non meramente incentivante l'esodo. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nel giudizio riassunto ex art. 50 c.p.c.; 2) vizio motivazionale sulla qualificazione del rapporto di una lavoratrice come parasubordinato anziché autonomo; 3) violazione dell'art. 1189 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per la buona fede nel pagamento dei contributi all'INPS; 4) violazione dell'art. 12 l. n. 153/1969 in tema di esenzione contributiva delle somme erogate come incentivo all'esodo; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. quanto all'onere probatorio sulla natura dell'incentivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha rigettato gli altri quattro e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui aveva confermato la condanna dell'azienda al pagamento, in favore dell'ente previdenziale dei giornalisti, delle somme domandate in via riconvenzionale e proposte solo nel giudizio riassunto. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito confermando soltanto l'accertamento della debenza contributiva già risultante dalla sentenza di primo grado, ma eliminando la condanna fondata sulla domanda riconvenzionale tardivamente introdotta. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Nel rito del lavoro, la domanda riconvenzionale proposta per la prima volta dal convenuto nel giudizio riassunto dopo una declinatoria di incompetenza non è ammissibile se nuova e tardiva rispetto alle preclusioni difensive del convenuto.

  • art. 50 c.p.c.

    La riassunzione dopo dichiarazione di incompetenza non instaura un nuovo processo ma prosegue quello originario, conservandone gli effetti sostanziali e processuali.

  • art. 416 c.p.c.

    Nel rito del lavoro le facoltà difensive del convenuto, incluse le domande nuove, sono soggette a termini e preclusioni rigorosi, che operano anche nel giudizio riassunto.

  • art. 418 c.p.c.

    Rileva il termine per la replica alla domanda riconvenzionale nel rito del lavoro, ma non sana la tardività di una domanda nuova proposta dal convenuto nel giudizio riassunto.

  • art. 434 c.p.c.

    La doglianza sulla tardività della domanda riconvenzionale era stata ritualmente riproposta in appello e poi in cassazione.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando non investe un fatto storico ma la qualificazione giuridica del rapporto.

  • art. 1189 c.c.

    Non è invocabile dal datore di lavoro che versi contributi all'ente sbagliato, perché l'errore sulla corretta destinazione dei contributi non è scusabile quando il datore conosce l'attività svolta dai dipendenti; grava su chi lo invoca la prova dell'errore scusabile.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione della prova è stata respinta perché la corte di merito aveva richiamato e fatto proprie le risultanze istruttorie.

  • art. 12 legge 153 del 1969

    Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto sono escluse dalla retribuzione imponibile solo se effettivamente erogate per incentivare l'esodo; nel caso concreto la somma era stata anche corrisposta a fronte di rinunce a ulteriori emolumenti connessi al rapporto.

  • art. 4, comma secondo bis, d.l. 173/1988

    Sono escluse dall'imponibile previdenziale le somme corrisposte al momento della cessazione del rapporto per incentivare l'esodo, anche se non previste da un accordo preventivo, purché tale finalità emerga dall'atto o da elementi presuntivi.

  • legge 26 luglio 1988, n. 291

    Norma di conversione richiamata a fondamento del regime di esclusione dall'imponibile delle somme per incentivo all'esodo.

  • d.lgs. n. 509 del 1994

    Richiamato per la privatizzazione dell'ente previdenziale dei giornalisti, sul quale restano dovuti i contributi per i lavoratori giornalisti.

  • legge n. 388 del 2000

    Le sanzioni previste da tale legge sono state ritenute non applicabili nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova relativa alla natura delle somme corrisposte è stata disattesa poiché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato il contenuto del verbale di conciliazione.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la riassunzione ex art. 50 c.p.c. dopo una declinatoria di incompetenza mantiene la continuità del processo originario e non consente al convenuto di introdurre, oltre le preclusioni già maturate, una domanda nuova in via riconvenzionale.
  • Le preclusioni difensive del rito del lavoro operano anche nel giudizio riassunto: la domanda nuova del convenuto va verificata con riferimento al giudizio originario e non alla sola fase davanti al giudice dichiarato competente.
  • L'errore nel versamento dei contributi all'ente previdenziale sbagliato non è scusabile quando il datore di lavoro conosce o deve conoscere l'attività lavorativa svolta dai propri dipendenti; in tale ipotesi non si applica l'art. 1189 c.c.
  • Le somme corrisposte alla cessazione del rapporto sono escluse dalla base imponibile solo se risultano effettivamente destinate a incentivare l'esodo; se il pagamento è anche collegato alla rinuncia a pretese ulteriori riferite al rapporto di lavoro, resta imponibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira a contestare una qualificazione giuridica del rapporto e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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