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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34553/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, assunto nel 2011, riceveva una contestazione disciplinare per tre addebiti, tra cui il rifiuto di assumere l'incarico di RSPP con la motivazione di una "manifesta incompatibilità" con il datore di lavoro, oltre a presunte intemperanze verbali verso colleghi e a un'assenza ingiustificata. A seguito delle giustificazioni, la società intimava il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. Il Tribunale di Nola aveva accolto l'impugnazione del lavoratore, mentre la Corte d'appello di Napoli aveva riformato la decisione ritenendo che la contestazione riguardasse sostanzialmente un rifiuto di adempiere a una disposizione aziendale, quindi un comportamento di insubordinazione grave, e che il recesso fosse tempestivo. In cassazione il lavoratore deduceva: (1) violazione dell'art. 16, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, degli artt. 2106 e 2119 c.c. e degli artt. 1 e 3 l. n. 604/1966, sostenendo che la rinuncia all'incarico di RSPP, essendo una delega non obbligatoria, non poteva integrare insubordinazione grave; (2) violazione delle medesime norme e dell'art. 9 CCNL industria metalmeccanica, affermando che, al più, si trattava di insubordinazione lieve sanzionabile in via conservativa; (3) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. e dell'art. 7 St. lav., lamentando che la lettera di contestazione non avrebbe mai addebitato un'insubordinazione ma solo la frase ritenuta offensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'interpretazione della contestazione disciplinare compiuta dalla Corte territoriale come addebito di insubordinazione era plausibile e conforme ai canoni ermeneutici, trattandosi di rifiuto di adempiere a una disposizione aziendale. Ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile, perché la questione della delega ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008 non risultava trattata in appello e non era stato indicato dove fosse stata dedotta, e in parte infondato, perché nel caso concreto non vi era una vera delega ma una designazione endoaziendale di un dipendente che aveva comunque rifiutato l'incarico. Ha rigettato anche il secondo motivo, condividendo la valutazione di gravità dell'insubordinazione, idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, poiché il rifiuto era generico e immotivato. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008

    La censura era inammissibile perché la questione non risultava trattata in appello; comunque, la norma non era conferente al caso concreto, nel quale non emergeva una delega formale ma una designazione interna dell'incarico di RSPP.

  • art. 32 d.lgs. n. 81/2008

    La Corte richiama la disciplina per osservare che la nomina del RSPP non esclude la permanenza degli obblighi del datore di lavoro e che la questione della delega non risolveva il caso, mancando una formale delega di funzioni.

  • art. 2106 c.c.

    È richiamato per la legittimità della sanzione disciplinare, che nel caso concreto è stata ritenuta proporzionata alla gravità del comportamento.

  • art. 2119 c.c.

    Il licenziamento per giusta causa è stato ritenuto legittimo perché il rifiuto immotivato di adempiere a una disposizione aziendale, valutato come insubordinazione grave, ha leso il vincolo fiduciario.

  • art. 1 l. n. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità del recesso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha confermato la giusta causa.

  • art. 3 l. n. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente, ma non ha inciso sull'esito, essendo stata confermata la giusta causa di licenziamento.

  • art. 9 CCNL Industria Metalmeccanica

    La Corte esclude che la condotta potesse essere ricondotta a una forma lieve di insubordinazione sanzionabile in via conservativa, reputandola invece grave.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione della contestazione disciplinare è stata ritenuta conforme al senso letterale e al significato complessivo dell'atto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto corretta la lettura sistematica della contestazione.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza che emergano specifiche violazioni decisive.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza che emergano specifiche violazioni decisive.

  • art. 7 l. n. 300/1970

    La Corte non ha ravvisato la dedotta violazione, ritenendo sufficientemente chiaro l'addebito disciplinare.

  • art. 1460 c.c.

    Il rifiuto di adempiere può essere giustificato solo se l'altra parte sia totalmente inadempiente; nel caso concreto la formula usata dal lavoratore ('manifesta incompatibilità') era troppo generica e non consentiva tale verifica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con ordinanza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata nei tre motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato sul vizio motivazionale nei limiti della nuova formulazione ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La contestazione disciplinare può essere interpretata dal giudice di merito in base al suo tenore complessivo e alla sua funzione sostanziale; in cassazione l'interpretazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica, non perché esista una lettura alternativa più favorevole alla parte.
  • In tema di ricorso per cassazione, non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata; chi le deduce deve indicare specificamente dove e quando le abbia già prospettate nel giudizio di merito.
  • Il rifiuto del lavoratore di eseguire una disposizione aziendale può integrare insubordinazione anche quando sia espresso in forma indiretta o con formule non esplicitamente offensive, se dalla contestazione emerge la volontà di non adempiere all'ordine datoriale.
  • La gravità dell'insubordinazione va valutata in concreto, con riguardo all'idoneità della condotta a ledere il vincolo fiduciario; un rifiuto generico, immotivato e non circostanziato può giustificare il licenziamento per giusta causa.
  • La giustificazione del rifiuto di adempiere ex art. 1460 c.c. presuppone l'allegazione chiara e precisa dell'inadempimento altrui; espressioni vaghe come una generica incompatibilità non consentono il controllo della legittimità del rifiuto.
  • La mera designazione di un lavoratore a un incarico interno, anche in materia di sicurezza, non equivale automaticamente a una delega formale di funzioni; la qualificazione del rapporto va verificata in concreto.
  • L'invocazione di una sanzione conservativa contrattuale è infondata quando la condotta, valutata complessivamente, appare lesiva in modo grave dell'affidamento datoriale e della corretta esecuzione del rapporto.
  • L'accertamento sulla proporzione tra fatto addebitato e sanzione disciplinare spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

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