Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34557/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento per motivo oggettivo intimato nel luglio 2019 a un dipendente impiegato nell'ufficio acquisti di un'azienda operante nel settore commerciale dell'abbigliamento. La società ha giustificato il recesso con la nuova strategia di mercato, orientata alla vendita dei prodotti tramite rete retail e canale e-commerce, che avrebbe ridotto le necessità dell'ufficio acquisti fino a renderne antieconomico il mantenimento nella struttura originaria; ha inoltre valorizzato il riassorbimento di parte delle funzioni da parte della direzione e di altri uffici, nonché la situazione di perdite economiche e contenimento dei costi. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento e, in appello, il datore ha ottenuto riforma della decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del regime delle prove, per avere la Corte d'appello utilizzato documenti prodotti tardivamente, anche con note scritte sostitutive dell'udienza; 2) violazione delle norme sulle prove nel rito del lavoro e dell'onere della prova, per avere attribuito rilievo a bilanci e documenti aziendali tardivi o non ufficiali; 3) violazione del giudicato interno, per non avere considerato come non impugnati alcuni passaggi della sentenza di primo grado; 4) violazione della disciplina sui licenziamenti economici e dell'onere probatorio, per avere valorizzato anche l'andamento economico negativo pur non indicato nella lettera di recesso; 5) errata interpretazione della lettera di licenziamento, che sarebbe stata rimodellata introducendo ragioni non espresse; 6) violazione dell'art. 2 L. n. 604/1966, per avere la sentenza fondato la legittimità del licenziamento su ragioni diverse e più ampie di quelle indicate nella comunicazione; 7) nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c.; 8) omessa pronuncia sull'impossibilità di repechage. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che i documenti richiamati dalla Corte territoriale erano stati legittimamente acquisiti e che, comunque, la decisione non si fondava sui documenti allegati alle note scritte senza contraddittorio; ha escluso il giudicato interno sulle singole argomentazioni di primo grado; ha reputato corretta l'interpretazione complessiva della lettera di licenziamento, letta come fondata su nuova strategia commerciale, svuotamento delle mansioni e difficoltà economiche dell'impresa; ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza e correttamente assolto l'onere probatorio datoriale anche sul repechage, avendo la Corte d'appello accertato la redistribuzione delle mansioni e l'assenza di nuove assunzioni compatibili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del lavoratore alle spese e raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva riformato il primo grado e ritenuto legittimo il licenziamento per motivo oggettivo. La Corte ha escluso violazioni del contraddittorio e dell'istruttoria, ha negato la formazione di un giudicato interno sulle singole argomentazioni del primo giudice, ha ritenuto corretta l'interpretazione complessiva della causale espulsiva e ha considerato adeguatamente provata, da parte datoriale, sia la riorganizzazione aziendale sia l'impossibilità di repechage. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come parametro del contraddittorio; la censura è stata respinta perché i documenti decisivi non erano quelli prodotti con le note scritte e la decisione non si è fondata su elementi non controdedotti.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita omessa pronuncia e per motivazione inconciliabile; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione della sentenza d'appello consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, incomprensibile o affetta da irriducibile contrasto; nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'onere sul repechage e sulla giustificazione del recesso fosse stato assolto dal datore di lavoro.

  • art. 2735 c.c.

    Evocato nel motivo sulla pretesa rimodulazione della causale; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la causale era stata interpretata unitariamente, non alterata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato interno; la Corte ha precisato che il giudicato si forma su capi autonomi della decisione, non su mere argomentazioni o circostanze.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per i motivi di nullità processuale; la Corte ha escluso i vizi dedotti perché la sentenza d'appello non era nulla.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge; tutti sono stati giudicati infondati.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato sui poteri istruttori del giudice del lavoro; l'acquisizione documentale in appello è stata considerata espressione di potere discrezionale insindacabile in cassazione.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato per l'acquisizione di nuovi documenti in appello nel rito del lavoro; la Corte ha affermato che il relativo esercizio è discrezionale e insindacabile in cassazione, salvo il limite del contraddittorio sui documenti decisivi prodotti con note scritte.

  • art. 3 L. n. 604 del 1966

    Richiamato quale norma sulla giustificazione del licenziamento per motivo oggettivo; la Corte ha ritenuto che la causale fosse coerente con una riorganizzazione aziendale effettiva.

  • art. 5 L. n. 604 del 1966

    Richiamato per l'onere della prova sul datore di lavoro; la Corte ha ritenuto provati sia il giustificato motivo oggettivo sia il mancato repechage.

  • art. 2 L. n. 604 del 1966

    Richiamato nel motivo sulla forma/contenuto della lettera di licenziamento; la Corte ha ritenuto che la causale contestata fosse stata adeguatamente specificata e non indebitamente ampliata.

  • art. 1, comma 37, L. n. 92 del 2012

    Citato come norma modificativa dell'art. 2 L. n. 604/1966 nel motivo del ricorrente, senza autonoma elaborazione decisoria specifica nel testo.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 2 del 2021

    Richiamato per la trattazione cartolare dell'udienza in periodo Covid; la Corte ha distinto tra documenti nuovi prodotti con le note e documenti già ritualmente acquisiti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti e l'ammissione di nuove prove in appello rientrano nei poteri discrezionali del giudice di secondo grado e, se esercitati entro i limiti del rito, non sono sindacabili in cassazione come scelta di merito.
  • La violazione del contraddittorio sussiste solo se la decisione si fonda su documenti nuovi prodotti con note scritte sostitutive dell'udienza senza che la controparte abbia avuto possibilità di controdedurre; non sussiste quando la decisione si basi su documenti già ritualmente acquisiti e valutati insieme alle altre prove.
  • In tema di giudicato interno, il giudicato non si forma sulle mere argomentazioni o su singoli passaggi motivazionali, ma solo su capi autonomi della decisione, cioè su statuizioni minime dotate di autonoma efficacia decisoria.
  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la causale va interpretata complessivamente secondo il contenuto sostanziale della lettera di recesso, senza isolare singole espressioni, purché il datore non introduca in giudizio una ragione del tutto diversa da quella comunicata al lavoratore.
  • L'onere della prova del giustificato motivo oggettivo comprende anche la dimostrazione dell'effettività della riorganizzazione e dell'impossibilità di repechage; tale onere è assolto se risulta la redistribuzione delle mansioni e l'assenza di posizioni compatibili disponibili al momento del recesso.
  • Il vizio di motivazione rilevante ex art. 132 c.p.c. ricorre solo se la motivazione è mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta che la parte non condivida la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.