Cassazione Civile, Ordinanza n. 00602/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2005, 2006 e 2007 emessi nei confronti di una contribuente ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del c.d. accertamento sintetico per incongruenza tra reddito dichiarato e indici di capacità contributiva (nuda proprietà di immobili, disponibilità per il mantenimento di un’autovettura e, per il 2007, spese per l’abitazione principale acquistata con mutuo). La CTP respingeva i ricorsi, mentre la CTR accoglieva parzialmente l’appello della contribuente limitatamente al reddito ricalcolato in relazione all’acquisto del 50% della nuda proprietà di due immobili, confermando il resto. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un motivo unico denunciando falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso che la compravendita costituisse indice di reale disponibilità di somme; la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, per avere la CTR ritenuto non sufficienti i documenti prodotti a prova delle somme impiegate nell’acquisto dell’abitazione, asseritamente provenienti da versamenti del fratello; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
In pendenza del giudizio di legittimità, la contribuente ha depositato istanza di estinzione, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, con deposito della domanda e delle quietanze F24 per la prima rata. La Corte ha verificato che la controversia rientrava tra quelle inserite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, ritenendo tale dato idoneo a documentare la regolare definizione della lite nelle forme degli artt. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197 del 2022. Poiché non risultava, allo stato, alcun diniego ai sensi del comma 200 della medesima legge, la Corte ha dichiarato estinto il processo; le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplina l’accertamento sintetico fondato sulla incongruenza tra reddito dichiarato e capacità contributiva desumibile da indici di spesa e patrimoniali.
richiamato per il riparto dell’onere della prova nella contestazione dell’accertamento sintetico e nella dimostrazione delle fonti di finanziamento delle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata a sostegno del vizio di falsa applicazione di legge denunciato nel ricorso principale e incidentale.
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
richiamato dalla contribuente quale fonte dell’obbligo di contraddittorio preventivo nell’accertamento sintetico.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
richiamato quale norma che consente la trasmissione degli elenchi delle controversie definibili e accelera la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
art. 1, commi 186 e seguenti, L. 29 dicembre 2022, n. 197
disposizioni sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, richiamate come base della regolare definizione della lite.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede l’effetto estintivo del giudizio a seguito della definizione agevolata.
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
condiziona l’estinzione all’assenza di diniego da parte dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la sopravvenuta definizione agevolata della controversia, quando risulti documentata e non sia intervenuto diniego nei termini previsti, comporta la declaratoria di estinzione del processo anche in sede di legittimità.
- L’inserimento della lite nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione finanziaria ai sensi della normativa sulla definizione agevolata è elemento idoneo a comprovare la regolare definizione della controversia nelle forme di legge.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso principali o incidentali, poiché la sopravvenienza elimina l’interesse alla decisione nel merito.
- Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, il tema del riparto dell’onere della prova e della dimostrazione delle fonti di finanziamento delle spese costituisce il nucleo del contrasto, ma resta assorbito se la lite viene definita agevolmente.
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