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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00602/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2005, 2006 e 2007 emessi nei confronti di una contribuente ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del c.d. accertamento sintetico per incongruenza tra reddito dichiarato e indici di capacità contributiva (nuda proprietà di immobili, disponibilità per il mantenimento di un’autovettura e, per il 2007, spese per l’abitazione principale acquistata con mutuo). La CTP respingeva i ricorsi, mentre la CTR accoglieva parzialmente l’appello della contribuente limitatamente al reddito ricalcolato in relazione all’acquisto del 50% della nuda proprietà di due immobili, confermando il resto. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un motivo unico denunciando falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso che la compravendita costituisse indice di reale disponibilità di somme; la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, per avere la CTR ritenuto non sufficienti i documenti prodotti a prova delle somme impiegate nell’acquisto dell’abitazione, asseritamente provenienti da versamenti del fratello; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo.

La decisione

In pendenza del giudizio di legittimità, la contribuente ha depositato istanza di estinzione, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, con deposito della domanda e delle quietanze F24 per la prima rata. La Corte ha verificato che la controversia rientrava tra quelle inserite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, ritenendo tale dato idoneo a documentare la regolare definizione della lite nelle forme degli artt. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197 del 2022. Poiché non risultava, allo stato, alcun diniego ai sensi del comma 200 della medesima legge, la Corte ha dichiarato estinto il processo; le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la sopravvenuta definizione agevolata della controversia, quando risulti documentata e non sia intervenuto diniego nei termini previsti, comporta la declaratoria di estinzione del processo anche in sede di legittimità.
  • L’inserimento della lite nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione finanziaria ai sensi della normativa sulla definizione agevolata è elemento idoneo a comprovare la regolare definizione della controversia nelle forme di legge.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso principali o incidentali, poiché la sopravvenienza elimina l’interesse alla decisione nel merito.
  • Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, il tema del riparto dell’onere della prova e della dimostrazione delle fonti di finanziamento delle spese costituisce il nucleo del contrasto, ma resta assorbito se la lite viene definita agevolmente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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